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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 345/2019 R.G.C. in riassunzione
da
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
S.Quasimodo n. 23 C.F. ; nata C.F._1 Parte_2
a Troina il 12-7-1948 ivi residente in [...], C.F.
, nato a [...] il [...] e residente C.F._2 Parte_3
in Germania C.F. , nato a [...] il 15- C.F._3 Parte_4
12-1934 ivi residente in [...] C.F. , C.F._4 Parte_5
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...], C.F.
[...]
; nato a [...] il [...] ivi residente C.F._5 CP_1
in Via V. Emanuele n. 201, C.F. ; , C.F._6 Controparte_2
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. ; nato a [...] il [...] ivi C.F._7 Controparte_3
residente in [...], C.F. ; C.F._8 CP_4
, nata a [...] ( Germania) il 22-11-1975 e residente in [...]
[...]
n. 2 C.F. , nato a [...] ( Germania) C.F._9 Parte_6
il 20-11-1969 e residente in [...] C.F. , quali C.F._10
eredi di , rappresentati e difesi, dall' avv. Angelina Bevilacqua (c.f. Persona_1
), presso il cui studio in Caltagirone Via A. Manzoni n. 24,, C.F._11
sono elettivamente domiciliati ricorrenti/opponenti
contro
, in persona del Sindaco e del legale rappresentante, pro Controparte_5
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Monastra (C.F.:
[...]
) presso il cui studio in Troina via U. La Malfa n° 32 è elettivamente C.F._12
domiciliato resistenti/opposta
e
Conclusioni delle parti
Per la ricorrente/opponente: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, quale
giudice del rinvio, in composizione diversa da quella che ebbe ad emanare la sentenza cassata n. 70/2011, in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_7
, ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_6
e , avverso la sentenza n. 37/2008 del Tribunale di Nicosia e in Controparte_4
ossequio al principio di diritto e a quant'altro disposto dalla Corte di Cassazione con
ordinanza n. 25068/18, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così
statuire:
2 ritenere e dichiarare non prescritti i diritti al risarcimento dei danni da occupazione
appropriativa come azionati, atteso che la occupazione sine titulo da parte della P.A.
costituisce un illecito permanente ex art. 2043 c.c., cessato, nel caso di specie, solo
con la proposizione dell'odierna domanda risarcitoria, da cui decorre la prescrizione;
ritenere e dichiarare, pertanto, che in conseguenza della irreversibile trasformazione
degli immobili di proprietà degli odierni attori, per come individuati catastalmente nel
decreto di occupazione d'urgenza del 18-3-1980, in assenza di decreto di esproprio,
gli odierni attori hanno diritto al risarcimento del danno sia per la mancata
disponibilità dei rispettivi beni per la durata della occupazione illegittima (c.d. danno
da spossessamento), da liquidarsi in
via equitativa, che per la perdita dei rispettivi beni (c.d. danno per equivalente
pecuniario), secondo il valore venale degli stessi alla data di proposizione della
domanda risarcitoria, in subordine alla data di scadenza della occupazione legittima,
o comunque, alla diversa data ( dell'occupazione d'urgenza, della irreversibile
trasformazione), che si riterrà di utilizzare come parametro, così come richiesto nel
mandato conferito al CTU e, dunque, tenendo conto della loro naturale vocazione
edificatoria, in applicazione dei principi sanciti da Corte.
Costituzionale sentenza n. 181/2011, avendo il CTU accertato che alle date dell'occupazione d'urgenza (1908), della irreversibile trasformazione (1982), della
scadenza dell'occupazione legittima (1987) e della domanda giudiziale ( 1999) i lotti
di terreno per cui è causa avevano i requisiti per essere definiti ai fini valutativi
edificabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici del Comune di Troina (
Conclusioni CTU pag. 40 sopra riportate);
valore venale di stima che è stato indicato in citazione secondo le indicazioni di cui
alla relazione di CTP, in Lire 850.000 mq.( pari ad attuali Euro 438,98/mq.) alla data
della domanda risarcitoria ( 1999) e in Lire 500.000/mq ( pari ad attuali Euro
3 258,22/mq) alla data della scadenza di occupazione legittima (1986), o, comunque, in
quella diversa misura che sarà accertata e ritenuta giusta e, dunque, secondo i valori
di stima accertati dal CTU, e indicati a pag. 40 della relazione, in base alle diverse
date corrispondenti a occupazione d'urgenza ( 1980), trasformazione irreversibile (
1982), scadenza occupazione legittima
(1987), data domanda giudiziale ( 1999) come segue:
Valore VE NI (al mq) area al 1980 = Lit. 450.000,00 / mq = € 233,00 / mq;
Valore VE NI (al mq) area al 1982 = Lit. 704.000,00 / mq = € 363,00 / mq;
alore VE NI (al mq) area al 1987 = Lit . 461.000,00 / mq = € 238,00 / mq;
Valore VE NI (al mq) area al 1999 = Lit. 421.000,00 / mq = € 217,00 / mq.
Conseguenzialmente, condannare il , in persona del Sindaco e Controparte_5
legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore degli attori del danno da illecito
e quindi al valore reale ed integrale ( ) degli immobili occupati ( Parte_8
c.d. danno per equivalente pecuniario) nella misura indicata in citazione con
riferimento alla data della domanda risarcitoria o, in subordine di scadenza della
occupazione legittima, e comunque nelle diverse misure che il CTU ha calcolato con
riferimento al valore venale nel 1980 (occupazione d'urgenza), nel 1982 ( irreversibile
trasformazione dei fondi), nel 1987 (scadenza occupazione legittima) e nel 1999 (
domanda giudiziale), per ciascun attore in
base alla rispettiva superficie di terreno in proprietà interessata dalla occupazione e
trasformazione irreversibile, per come risultante dal verbale di consistenza e
verificata dal CTU, dunque a quegli importi che la Ecc.ma Corte riterrà di applicare
tra quelli accertati e indicati nel prospetto di cui a pag. 40 della relazione di CTU in
relazione alle 4 diverse date di riferimento dei valori venali, di cui si allega copia.
Con la rivalutazione monetaria dalla domanda alla data della emittenda decisione e
con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4 Ancora, condannare il , in persona ut supra, al risarcimento del Controparte_5
danno in favore di ciascun attore per la perdita di disponibilità del bene ( c.d. danno
da spossessamento) per la durata dell'occupazione illegittima con decorrenza dall'inizio della stessa e per ogni anno fino alla domanda risarcitoria, in via
equitativa, secondo i parametri ( ad es. interessi compensativi ) e nella misura che
saranno ritenuti giusti;
con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto
fino al soddisfo.
Condannare il , in persona ut supra, al pagamento in favore degli Controparte_5
odierni attori delle spese e dei compensi per tutti i precedenti gradi di giudizio (primo
grado, appello e cassazione), incluse le spese di CTU sostenute in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio di rinvio, incluse quelle del
proprio CTP ing. , ponendo definitivamente a carico del Persona_2 CP_5
le spese e i compensi liquidati al CTU, ing. , con decreto
[...] Persona_3
del 15-7-2022 e disponendone il rimborso in favore degli attori per averne già
corrisposto in via provvisoria l'intero ammontare al CTU»
Per la resistente/opposta: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni
altra contraria istanza, eccezione e difesa ritenere e dichiarare prescritti i diritti al
risarcimento sia dei danni da occupazione illegittima che da occupazione legittima.
Nella non temuta ipotesi di riconoscimento del diritto all'indennità la stessa dovrà
essere calcolata tenuto conto che i terreni oggetto della controversia erano e sono
ricadenti nella zona di "verde pubblico" non edificabile.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 3 luglio 1999, gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nicosia, il esponendo di essere Controparte_5
proprietari di alcuni immobili, ricadenti nel territorio del detto Comune, in zona Arcirù
5 Soccorso, sottoposti ad occupazione d'urgenza con ordinanza sindacale del 18 marzo
1980 per la realizzazione della pubblica fognatura e dei lavori conseguenziali.
Rappresentavano gli attori che la procedura espropriativa era proseguita con la successiva ordinanza n. 6 del 27 maggio1983, con cui il Comune aveva determinato le indennità provvisorie dei relativi immobili occupati senza, tuttavia, mai adottare il provvedimento formale di esproprio.
Successivamente, il aveva bandito una gara per l'assegnazione di Controparte_5
aree edificabili ricadenti nelle zone “3” e “5” del PEEP relativo al P.R.G. - indicando tra i soggetti che avrebbero potuto ottenere la cessione delle aree con diritto di proprietà i “proprietari delle aree ricadenti nella zona Arcirù – Soccorso, rese inedificabili a seguito dell'alluvione del dicembre 1972 – gennaio 1973 e tra essi
hanno priorità coloro che hanno subito esproprio a seguito della costruzione della
fognatura e conseguente sistemazione della Zona Acirù – Soccorso…”- cui gli attori avevano partecipato, senza che però si fosse mai dato corso all'assegnazione delle aree previste.
E' così che gli attori adivano il Tribunale invocando il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'illegittima occupazione delle aree e dell'irreversibile trasformazione delle stesse, oltre che il diritto all'indennità relativa al periodo di occupazione legittima.
Si costituiva il che eccepiva la prescrizione dei diritti azionati, Controparte_5
rilevando un difetto di legittimazione attiva di alcuni degli attori e deducendo, inoltre, che aveva in precedenza accettato l'indennità provvisoria di Controparte_2
esproprio offerta dal Controparte_5
Il Tribunale di Nicosia, con sentenza parziale, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e, con successiva sentenza definitiva, accertava l'intervenuta prescrizione,
per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c, del diritto al
6 risarcimento del danno subito con la perdita dei terreni in forza della c.d. accessione invertita;
così come prescritto doveva pure considerarsi, anche se per intervenuto perfezionamento del termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., il diritto all'indennità per l'occupazione legittima, assumendo in entrambi i casi, quale dies a quo di decorrenza dei termini di prescrizione, la data di scadenza del periodo di occupazione legittima, ovvero il 28 aprile 1986.
Ed invero, il giudice di primo grado, sulla scorta della produzione documentale in atti accertava:
- che il si era immesso nel possesso degli immobili il 28 aprile 1980; CP_5
- che il termine di occupazione fissato era scaduto il 28 aprile 1985;
- che i lavori di realizzazione dell'opera pubblica che avevano determinato l'irreversibile trasformazione dei terreni erano stati ultimati il 29 maggio 1982;
- che non era mai intervenuto alcun decreto di esproprio.
Osservava ancora il Tribunale che, in applicazione della sola proroga automatica di un anno prevista dall'art. 5 bis della legge n.42/1985, il termine ultimo di scadenza del periodo di occupazione legittima doveva fissarsi al 28 aprile 1986, stante l'inapplicabilità della successiva proroga prevista dall'art. 14 co. 2 d.l. 537/1987, trattandosi di disposizione intervenuta allorquando l'occupazione era già scaduta e il terreno risultava acquisito dall'ente per via dell'occupazione appropriativa posta in essere.
Pertanto, avendo gli attori instaurato il giudizio di primo grado con atto di citazione notificato solo in data 3 luglio 1999, doveva considerarsi maturata la prescrizione sia del diritto al risarcimento del danno sia del diritto all'indennità da occupazione legittima.
Avverso la suddetta sentenza gli attori soccombenti proponevano appello censurando
7 la statuizione con cui veniva affermata la giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quella esclusiva del g.a.; la declaratoria di prescrizione dei diritti azionati, nonché
la condanna a loro carico delle spese del giudizio di primo grado.
La Corte d'Appello, con sentenza n.70 del 2011, confermava nel merito la decisione di primo grado, accogliendo unicamente il motivo di gravame concernente la regolamentazione delle spese di lite, che venivano tra le parti interamente compensate.
La pronuncia di secondo grado veniva dagli attori impugnata con ricorso per
Cassazione, ove condensavano le loro censure in tre motivi di impugnazione.
Con il primo, lamentavano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione della pronuncia di merito per aver riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, sebbene fosse una vicenda di occupazione acquisitiva fondata su un provvedimento di pubblica utilità e di autorizzazione all'occupazione d'urgenza, idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del g.a.
Con il secondo motivo, censuravano poi la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione dei diritti azionati.
Con il terzo motivo denunciavano infine la violazione e falsa applicazione di norme di diritto prevista dall' art.360 comma 1 n.3, in quanto il giudice di appello aveva errato nel compensare le spese di lite del giudizio di secondo grado condannandoli al pagamento delle ulteriori spese di C.T.U.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 25068/2018 del 10.10.2018, accoglieva solo il secondo motivo del ricorso, dichiarando inammissibile il primo ed assorbito il terzo.
Ciò in quanto, il giudice d'appello applicando il termine quinquennale di prescrizione aveva violato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite nel 2015, a tenore del quale
8 il termine di prescrizione decorre dalla domanda di risarcimento, in quanto la condotta consistente nell'irreversibile trasformazione dell'immobile occupato ha natura di illecito permanente.
La Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza di annullamento con rinvio da cui origina il presente giudizio, statuiva che: «l'illecito spossessamento del privato da parte della
P.A. non è istantaneo con effetti permanenti ma ha natura di illecito permanente, che
viene a cessare solo per effetto della restituzione del terreno, di un accordo
transattivo, ovvero della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella
richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. In tale ultima ipotesi, la
prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data della domanda.»
Alla luce di ciò, quindi, cassava la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Caltanissetta.
Con ricorso in riassunzione del 18 novembre 2019, i ricorrenti, in aderenza al suddetto principio, chiedevano di ritenere non prescritto il diritto al risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, condannando il previa rinnovazione Controparte_5
della C.T.U – così da emendare gli errori in cui era incorso il primo perito nella determinazione del valore degli immobili sottoposti alla procedura espropriativa - al risarcimento del danno da illecito, da intendersi quale danno da spossessamento, per la mancata disponibilità dei rispettivi beni, per tutta la durata dell'occupazione illegittima, con decorrenza dall'inizio della stessa e sino alla proposizione della domanda risarcitoria, nonché a titolo di danno per equivalente pecuniario derivante dalla perdita dei medesimi beni, assumendo, quale riferimento temporale, la data della domanda risarcitoria o, in subordine, la data di scadenza dell'occupazione legittima,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si costituiva il il quale, nel contestare le doglianze avverse, reiterava Controparte_5
9 l'eccezione di prescrizione e, in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto al ristoro, chiedeva che questo fosse determinato tenendo conto che i terreni oggetto di causa ricadevano in zona non edificabile in quanto destinata a "verde pubblico".
Ribadiva inoltre che nel 1983 aveva accettato l'indennità di Controparte_2
esproprio, esaurendo così il diritto al ristoro del danno.
Invocava, infine, la vittoria delle spese e compensi del giudizio.
La causa veniva istruita mediante rinnovo della C.T.U, giusta ordinanza di questa
Corte del 9.11.2020.
All'udienza del 26.10.2023 svolta in modalità cartolare, la Corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio, deve affermarsi come il risarcimento del danno da occupazione illegittima non possa considerarsi prescritto atteso che l'ipotesi di illecito spossessamento del privato ad opera della PA integra un illecito permanente che può cessare solo per effetto della restituzione del terreno, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante o, come nel caso di specie, per la proposizione di una domanda di risarcimento del danno per equivalente contenente l'implicita rinuncia del proprietario al suo diritto.
Ne consegue che il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decorre dalla data della domanda, di talché il diritto al ristoro risulta validamente azionato dagli appellanti.
Deve altresì evidenziarsi come, sulla scorta della pronuncia della Suprema Corte,
espressamente riferita solo all'illecito spossessamento del privato da parte della P.A,
risulta ormai coperta dal giudicato la statuizione di intervenuta prescrizione del diritto
10 all'indennità da occupazione legittima.
Ciò posto in via preliminare e, venendo al merito della questione oggetto del giudizio di rinvio, il ricorso deve ritenersi fondato sebbene nei limiti di cui si dirà in seguito.
In diritto, alla luce della nota pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta nel 2015 (cfr.
Cass.,Sez, Un. n. 735/2015) con la quale è stata del tutto superata qualsiasi differenza nell'ordinamento tra occupazione acquisitiva e occupazione usurpativa, integrando entrambe le ipotesi un illecito permanente, deve rilevarsi come la domanda di risarcimento in questione sia volta ad ottenere il ristoro del pregiudizio conseguente ad un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione che ha proceduto all'illegittima occupazione del bene destinandolo irreversibilmente alle esigenze dell'opera pubblica.
L'istituto dell'occupazione appropriativa, di genesi pretoria, sorto a seguito della sentenza n. 1464 del 1983 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e successivamente variamente sviluppato e sempre applicato in giurisprudenza -in funzione di garanzia della posizione del privato, rimasto formalmente proprietario di un bene inglobato in un'opera pubblica e non espropriato - è stato, com'è noto,
riconsiderato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 735
del 2015, hanno, invece, ritenuto il predetto istituto non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma" e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell'istituto, lo hanno esattamente equiparato a quello della c.d.
occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente.
In entrambi i casi resta, dunque, esclusa l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuta al proprietario - rimasto tale nonostante la manipolazione,
illecita, del bene da parte dell'amministrazione- la tutela reale e cautelare apprestata
11 nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione etc.),
oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 cc.
Trattandosi di un'ipotesi d'illecito permanente, lo stesso viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il fatto generatore del danno è costituito dalla condotta illecita del soggetto che ha appreso gli immobili senza alcun titolo e/o che senza il necessario titolo li ha irreversibilmente trasformati mantenendone la detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità dei proprietari (cfr. in parte motiva, Cass. civ. m. 22929/2017).
Orbene, prima di procedere al concreto vaglio della domanda risarcitoria oggetto di causa, è di tutto rilievo evidenziare come la Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza resa a SU (n. 735/2015), premettendo che “L'illecito spossessamento del
privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la
costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata
dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione”, ha poi individuato i possibili strumenti di tutela in favore del privato, titolare del bene su cui si è esplicata l'attività illecita della PA.
Ed invero, il proprietario ha diritto a chiederne la restituzione ma può, in alternativa,
decidere di abdicare al suo diritto e invocare il risarcimento del danno, da intendersi quale ristoro per equivalente a seguito della perdita della proprietà.
Prosegue poi la Suprema Corte affermando che “Il privato, inoltre, ha diritto al
risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione
legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dai terreni e ciò
12 sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno” (cfr.
Cass. civ. SU cit.).
Venendo al caso di specie, deve tuttavia rilevarsi come dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ove risulta cristallizzato il petitum,
è possibile desumere che gli attori abbiano invocato esclusivamente il risarcimento del danno per equivalente.
E ciò in quanto nelle conclusioni del suddetto atto difensivo è possibile scorgere solo la domanda di condanna del di Troina “al risarcimento del danno da illecito CP_5
e quindi al valore reale ed integrale degli immobili occupati con riferimento alla data di occupazione con la rivalutazione e con gli interessi dall'occupazione al soddisfo” nonché l'ulteriore condanna “alla indennità per il periodo di occupazione legittima pari agli interessi legali sulla somma di cui sopra sino al soddisfo” (cfr. atto di citazione cit.).
Evidente risulta quindi, in relazione alla domanda risarcitoria connessa all'illecito
Co permanente della che rispetto alla determinazione del ristoro invocato, unico riferimento espresso è quello al valore “reale ed integrale” del bene, chiaramente evocativo del danno da perdita del diritto dominicale da parte degli attori.
Nessuno richiamo è invece contenuto al diverso danno c.d. “da spossessamento”,
derivante dalla la perdita delle utilità ricavabili dai beni, rivendicato per la prima volta solo in sede di riassunzione.
Ne consegue che, in questa sede, potrà procedersi unicamente al vaglio della domanda di risarcimento del danno per equivalente.
Domanda che, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della condotta del appellato - il quale, decretando con ordinanza sindacale del CP_5
18.3.1980, l'occupazione urgente degli immobili degli appellanti, ha proseguito ad
13 occuparli, senza mai adottare un provvedimento di esproprio e senza dar seguito alla gara per l'assegnazione di aree edificabili pur successivamente bandita dal medesimo ente locale, sino alla loro irreversibile trasformazione per la realizzazione dell'opera pubblica – appare fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Ciò posto in ordine all'an e venendo alla determinazione del quantum, si osserva come pienamente condivisibili risultino le osservazioni e le conclusioni contenute nella relazione peritale redatta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del presente giudizio, NG. , poiché frutto di una rigorosa indagine condotta Persona_4
sulla scorta dei documenti di causa e delle risultanze emerse a seguito delle operazioni di sopralluogo, scevra da vizi logici e da incongruenze nonché ampiamente esaustiva,
avendo il ctu risposto alle osservazioni del C.T.P. mediante note integrative depositate agli atti di causa il 13 ottobre 2021 .
Occorre subito evidenziare come il CTU, rispondendo ai quesiti posti con ordinanza dell'11 novembre 2020, abbia prospettato differenti valori a seconda del riferimento temporale della stima riguardante i beni oggetto della procedura espropriativa.
Ritiene questa Corte che, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, la valutazione dei beni oggetto della condotta occupativa della PA debba essere riferita alla data della proposizione della domanda di ristoro poiché, trattandosi di risarcimento del danno “per equivalente”, è solo a quella data che si determina la perdita della proprietà, conseguente alla volontà di abdicarvi, implicitamente espressa nella proposizione della domanda giudiziale.
Non è un caso che sia proprio quel momento a costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione.
Ne consegue che, tra le varie soluzioni prospettate, occorre privilegiare il dato desumibile dalla stima effettuata dal C.T.U. assumendo, quale riferimento temporale,
il mese di maggio del 1999, in cui gli attori hanno avanzato la domanda risarcitoria.
14 Ciò posto, si evidenzia come il CTU incaricato ha proceduto, innanzitutto, all'accertamento della natura edificabile delle aree occupate attraverso la descrizione dei fondi per cui è causa, mediante la ricostruzione dell'iter espropriativo seguito dal e l'inquadramento delle aree oggetto di occupazione secondo le Controparte_5
previsioni degli strumenti urbanistici adottati nel tempo dal Comune appellato.
Il ctu ha quindi indicato la destinazione dei fondi sulla scorta degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca di riferimento, accertando che le p.lle in questione erano,
per la maggior parte classificate come verde agricolo, qualcuna Zona F e qualcuna come Zona strada bianca, procedendo poi alla valutazione dell'edificabilità in concreto dei fondi sulla scorta delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli stessi e della suscettività economica e d'utilizzo.
Ha così affermato che le aree in questione sono state “… evidentemente utilizzate agli
esclusivi ed oggettivi fini della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito dei lavori di “Costruzione della fognatura e sistemazione stradale consequenziali nel quartiere di Aricirù – Soccorso” in Troina” di talché le stesse “… hanno oggettivamente partecipato, indipendentemente dalla loro
destinazione urbanistica, alla realizzazione, fruibilità, accessibilità ed utilizzazione della volumetria complessivamente edificabile del c.d “Comprensorio Edificatorio” del quartiere “Arcirù / Soccorso” in Troina e delle aree residenziali adiacenti” (cfr.
relaz. ctu pag. 24).
E ciò in quanto “tutte le aree inserite in un comprensorio edificatorio concorrono, sia esso un Piano Particolareggiato, PEEP, quartiere e/o zona edificabile nell'ambito di
uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica,
alla realizzazione della volumetria edificabile, in base al principio dell'estimo
secondo il quale tutte le aree di un comprensorio hanno eguale valore (ovviamente
graduato secondo le zone) poiché tutti concorrono al conseguimento della volumetria
15 comprensoriale ottenibile” (cfr. relaz. ctu pag. 25).
Assunto, questo, costituente la conseguenza del principio per cui non sussiste divario fra il valore delle aree destinate alla realizzazione della volumetria abitativa e quello delle aree destinate alla realizzazione degli standard urbanistici assegnate a servizi
(aree per verde attrezzato, aree scolastiche, per attività e servizi collettivi, parcheggi, sevizi collettivi di prima necessità, assi viari, ecc…), poiché l'esistenza e la vocazione delle aree prettamente destinate all'edificazione edilizia è possibile solo in quanto esistono le aree destinate a servizi comprese all'interno dell'unico comparto edilizio
((cfr. relaz. ctu pag. 25).
Alla luce di tali considerazioni, il ctu ha quindi concluso affermando che “le particelle
n. 224-220-225-223-227-233-230-222-187-188-226-234 del foglio di mappa n.48 del
Comune di Troina, alle varie epoche / date significative di cui al presente procedimento (vedi specifica prima), Occupazione d'Urgenza – 28/04/1980,
Irreversibile trasformazione per realizzazione delle opere – 29/05/1982, Scadenza
periodo occupazione legittima – 28/04/1987, Domanda Giudiziale di primo grado –
05/1999, ricadevano e ricadono nell'ambito della c.d. “Comprensorio Edificatorio /
Comparto Edilizio Quartiere Arcirù / Soccorso ed aree limitrofe” in zona "B1" come
prima enunciata (comunque facente parte del comparto e, dunque, partecipante alla formazione del c.d. “Comparto edilizio” B1) ed risultavano e risultano essere (ai soli
fini valutativi, come prima meglio specificato) edificabili alla stregua degli strumenti
urbanistici vigenti alle varie epoche / date di riferimento di cui prima e come prima
meglio specificato, con un indice di densità edilizia fondiaria pari a 5,00 mc/mq, con
altezza massima edifici 10,50 / 11,00 ml, vedasi allegati tutti strumenti Urbanistici, il tutto come prima meglio specificato” (cfr. relaz. ctu pag. 29).
Accertata la natura edificatoria in concreto dei fondi di proprietà degli appellanti, il ctu ha quindi proceduto alla stima degli stessi escludendo l'applicazione del metodo
16 sintetico – comparativo per difetto dei presupposti di un “libero mercato” di compravendita delle aree con medesima tipologia di quella oggetto d'esame, poiché
“la sua suscettività edificatoria è, nei fatti, vincolata e cristallizzata dalle norme di
attuazione della Comparto / Comprensorio di appartenenza B1 relativa, [e] subisce di
fatto dei vincoli che ostacolano la sussistenza e la consistenza di un libero mercato di
aree edificabili dai dati storici noti, ordinari ed classificabili ed assimilabili al bene
da stimare, tali da poter effettuare una parametrizzazione della stessa ai fini valutativi” (cfr. ctu cit. pag. 30-31).
Il metodo adottato, l'unico in grado di garantire “una corretta valutazione economica
del bene in funzione della sua suscettività economica derivante dalla sua edificabilità
(dell'area) è il cosiddetto metodo del Valore di Trasformazione” (cfr. ctu cit. pag. 31).
In applicazione del suddetto criterio, il perito, tenendo conto dell'effettiva suscettività edificatoria del fondo e utilizzando come parametro l'indice di densità edilizia fondiaria pari a 5,00 mc/mq, scaturente dall'applicazione delle Norme d'Attuazione
dei vari Strumenti Urbanistici succedutesi nel tempo della Comparto / Comprensorio
B1, ha proceduto all'analisi dei fattori produttivi che concorrono alla produzione del bene.
E' così che all'esito delle indagini effettuate e dopo aver valutato i rilievi critici sollecitati dal c.t.p., il valore venale dell'area espropriata al momento della presentazione della domanda di risarcimento per equivalente (1999) è stato determinato nell'importo di euro 217,00 / mq, dato ottenuto dalla relazione tra il valore di trasformazione ed il valore di mercato, sottratti i costi della trasformazione e l'utile lordo spettante al promotore edilizio per la remunerazione dell'investimento effettuato,
tenuto conto di un coefficiente di attualizzazione rispetto ai ricavi ed ai costi che maturano in futuro.
Ne consegue che il valore venale dei singoli lotti di terreno oggetto della procedura
17 ablativa, tenuto conto delle quote di titolarità dei ciascuno degli appellanti – come accertate dal ctu e desumibili dalle visura storiche in atti (cfr. all. 8 relazione di ctu)
deve determinarsi nella seguente misura : per comproprietario Parte_4
unitamente a (la quale non è parte del presente giudizio) della Parte_9
particella n. 224 di cui al foglio di mappa n.48, di superficie 110 mq, euro 11.977,90;
per proprietario esclusivo della particella n. 220 del medesimo Controparte_3
foglio di mappa, di superficie 120 mq, euro 26.133,58; per Parte_5
comproprietario unitamente a (la quale non è parte del presente Controparte_7
giudizio) della particella n. 225 del medesimo foglio di mappa, di superficie 110 mq,
euro 11.977,90; per comproprietario unitamente a (la CP_1 Parte_10
quale non è parte del presente giudizio) della particella n. 223 del medesimo foglio di mappa, di superficie 145 mq, euro 15.789,04; per Parte_2
comproprietaria unitamente ad (il quale non è parte del Parte_11
presente giudizio) delle particelle nn. 227/233 del medesimo foglio di mappa, di superficie 110 mq, euro 11.977,90; per , comproprietario Parte_1
unitamente a (la quale non è parte del presente giudizio) della Parte_12
particella n. 230 del medesimo foglio di mappa, di superficie 130 mq, euro 14.155,70;
per , proprietario esclusivo delle particelle nn. 226/234 del medesimo Parte_3
foglio di mappa, di superficie 110 mq, pari ad euro 23.955,79; per CP_4
e (quali eredi di ), comproprietari
[...] Parte_6 Persona_1
unitamente a (la quale non è parte del presente giudizio) delle Parte_13
particelle nn. 187/188 del medesimo foglio di mappa, di superficie 125 mq, euro
13.611,24.
Ne consegue che il dovrà essere condannato al pagamento, in favore Controparte_5
ci ciascuno dei suddetti appellanti, al pagamento delle somme come sopra determinate,
a titolo di ristoro per la perdita del loro diritto dominicale.
18 Su tali somme sono poi dovuti gli interessi, al tasso legale, da calcolarsi anno per anno,
oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sulla somma devalutata alla data della domanda, sino al soddisfo.
Deve invece rigettarsi la domanda di ristoro avanzata da , atteso che Controparte_2
lo stesso, nella sua qualità di “proprietario del lotto di terreno da espropriare per i
lavori di costruzione della fognatura e sistemazione stradale conseguenziale nel
quartiere Arcirù – Soccorso sito nel Comune di Troina, individuato in Catasto al foglio di mappa n. 48, particella 222 […] esteso mq 110”, con nota del 26.10.1983 indirizzata al Comune di Troina, ha espressamente dichiarato di accettare l'indennità provvisoria di espropriazione e di rinunziare alla quota d'indennità per l'occupazione temporanea e la cessione definitiva del terreno di cui è proprietario (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado . Controparte_5
Ne consegue che l'accettazione di un'indennità provvisoria, commisurata al valore di mercato del bene e la contestuale rinunzia alla “quota d'indennità” dovuta non solo per l'occupazione temporanea del fondo ma anche per la sua cessione definitiva in capo all'amministrazione comunale determinano il venir meno dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato ristoro, connesso, come più volte ricordato, proprio alla definitiva perdita del diritto dominicale da parte di ciascun appellante.
Le spese di lite – liquidate come segue - in omaggio al canone della soccombenza,
devono porsi a carico del in relazione a tutti i gradi del giudizio Controparte_5
(cfr., ex multis, Cass. civ. ord. n. 16526/2024) e, segnatamente:
- per il giudizio di primo grado il dovrà essere condannato alla Controparte_5
rifusione, in favore degli attori, della complessiva somma di € 8.461,80, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- per il giudizio di secondo grado il dovrà essere condannato alla Controparte_5
rifusione, in favore degli appellanti, della complessiva somma di € 6.993,70 (stante
19 l'assenza di attività istruttoria), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione il dovrà essere Controparte_5
condannato alla rifusione, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di €
6.889,50, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio il dovrà essere condannato alla Controparte_5
rifusione, in favore degli appellanti, della complessiva somma di € 10.021,90, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
Analogamente, le spese per le cc.tt.uu. svolte nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio di rinvio, come da decreti di liquidazione in atti, devono infine porsi a carico del Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando,
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_5
dei seguenti importi:
A. euro 11.977,90 in favore di;
Parte_4
B. euro 26.133,58 in favore di Controparte_3
C. euro 11.977,90 in favore di;
Parte_5
D. euro 15.789,04 in favore di;
CP_1
E. euro 11.977,90 in favore di;
Parte_2
F. euro 14.155,70 in favore di;
Parte_1
G. euro 23.955,79 in favore di;
Parte_3
H. euro 13.611,24 in favore di e , quali eredi di Parte_6 CP_4 [...]
; Per_1
il tutto oltre interessi, al tasso legale, da calcolarsi anno per anno, e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sulle somme rispettivamente devalutate alla data
20 della domanda, sino al soddisfo;
- rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_2
- condanna il alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese Controparte_5
di lite nella seguente misura:
-- per il giudizio di primo grado € 8.461,80, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
--per il giudizio di secondo grado € 6.993,70, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
-- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione € 6.889,50, oltre spese generali,
oneri fiscali e previdenziali come per legge;
-- per il presente giudizio di € 10.021,90, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
-pone le spese di cc.tt.uu., liquidate come da decreti in atti, a carico del CP_5
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
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