CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2171/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia N. 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10762 SERVIZIO IDRICO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10762 SERVIZIO IDRICO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10762 SERVIZIO IDRICO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: aderisce all'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, con compensazione delle spese processuali.
Resistente/Appellato: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice
Ordinario; con vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In via preliminare la Corte, in composizione monocratica, rileva che sussistono i presupposti previsti dall'art. 47-ter del D.Lgs. n° 546/1992 per decidere con sentenza in forma semplificata: dall'ultima notifica del ricorso
(4.11.2025) sono trascorsi più di venti giorni;
il contraddittorio e l'istruttoria non necessitano di integrazioni;
le parti non hanno formulato richiesta di rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione e sono state sentite sulla possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata;
appare manifesto il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in quanto le somme reclamate con l'atto impugnato riguardano canoni idrici.
Sussiste, infatti, il suddetto difetto di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.
n° 546/1992 (“Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.”), in quanto “Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico, configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, né in particolare rientra fra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto;
pertanto, esula dalla competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto che sorga in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione" (Cass., S.U., 24.7.2000 n. 520/SU).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta da parte resistente (assenza di fase istruttoria e fase cautelare definita con sentenza semplificata) e della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione a decidere sull'atto impugnato, avendone giurisdizione il Giudice Ordinario, e, nella specie, il Giudice di Pace di Ragusa, dinanzi al quale è facoltà della ricorrente riassumere il giudizio nei termini di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ragusa, delle spese processuali che si liquidano in € 233,00 oltre spese generali e oneri previdenziali, come per legge.
Ragusa 18.2.2026
IL GIUDICE
US IC
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2171/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia N. 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10762 SERVIZIO IDRICO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10762 SERVIZIO IDRICO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10762 SERVIZIO IDRICO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: aderisce all'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, con compensazione delle spese processuali.
Resistente/Appellato: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice
Ordinario; con vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In via preliminare la Corte, in composizione monocratica, rileva che sussistono i presupposti previsti dall'art. 47-ter del D.Lgs. n° 546/1992 per decidere con sentenza in forma semplificata: dall'ultima notifica del ricorso
(4.11.2025) sono trascorsi più di venti giorni;
il contraddittorio e l'istruttoria non necessitano di integrazioni;
le parti non hanno formulato richiesta di rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione e sono state sentite sulla possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata;
appare manifesto il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in quanto le somme reclamate con l'atto impugnato riguardano canoni idrici.
Sussiste, infatti, il suddetto difetto di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.
n° 546/1992 (“Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.”), in quanto “Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico, configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, né in particolare rientra fra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto;
pertanto, esula dalla competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto che sorga in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione" (Cass., S.U., 24.7.2000 n. 520/SU).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta da parte resistente (assenza di fase istruttoria e fase cautelare definita con sentenza semplificata) e della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione a decidere sull'atto impugnato, avendone giurisdizione il Giudice Ordinario, e, nella specie, il Giudice di Pace di Ragusa, dinanzi al quale è facoltà della ricorrente riassumere il giudizio nei termini di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ragusa, delle spese processuali che si liquidano in € 233,00 oltre spese generali e oneri previdenziali, come per legge.
Ragusa 18.2.2026
IL GIUDICE
US IC