CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2024, n. 8361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8361 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BU AD ID, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BU AD ID ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 21 settembre 2023, del Tribunale di Roma che ha respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari presso la Comunità Un popolo in cammino, in atto applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 d.P.R. q o t re 1990, n. 3094 in relazione all'importazione dalla Spagna di kg. 553,233 ) occultati all'interno di un autoarticolato proveniente dalla Spagna, con altra misura meno affittiva quale il divieto di dimora in Roma o l'obbligo di presentazione alla PG, e di modifica del luogo degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori in Spagna, Malaga. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8361 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 26/01/2024 L'ordinanza impugnata ha confermato la permanenza delle esigenze cautelari ricordando che, come osservato nella precedente ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame, il quantitativo di stupefacente importato dal ricorrente, talmente ingente pari a Kg. 553,233 di hashish, presupponeva un rapporto fiduciario tra :e fornitore e il trasportatore2da cui l'inserimento in un contesto di narcotraffico ad un alto livello criminale in cui il mero decorso del tempo, peraltro breve, non aveva eliso la portata delle esigenze cautelari tenuto conto che il ricorrente aveva altresì dichiarato di avere fatto in passato il corriere;
contesto nel quale una misura meno afflittiva, come il divieto di dimora e l'obbligo di presentazione, non era adeguata al fronteggiare le esigenze come delineate. Quanto alla richiesta di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari ha ritenuto che l'art. 4 del d.lvo n. 36 del 2016, di attuazione della Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre 2009, non si applicava al caso in esame tenuto conto che il ricorrente già di trova agli arresti domiciliarsicchè non potrebbe il ricorrente lamentare alcuna disparità di trattamento avendo già ottenuto la misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato avv. AN EL deduce, con un unico ed articolato motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. In primo luogo, il tribunale cautelare avrebbe omesso graficamente di indicare gli elementi da cui desumere le richiamate esigenze cautelari e di esporre i motivi per cui le misure meno afflittive dell'obbligo di presentazione alla Pg e del divieto di dimora nel Comune di Roma non sarebbero idonee a contenere le esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata limitandosi a richiamare pedissequamente la precedente ordinanza del 31 maggio 2023 avrebbe reso una motivazione non congrua sull'inidoneità delle misure meno afflittive. Sotto altro profilo sarebbe mancante e comunque contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione in punto modificazione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari in atto,§42_1_ 314ea in Spagna. Nell'ambito dell'impugnata ordinanza, con riferimento alla richiesta di sostituzione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, l'ordinanza impugnata pur richiamando il quadro normativo europeo e nazionale, all'esito di richiami giurisprudenziali e dottrinali fonda il proprio rigetto esclusivamente sulla mancanza di analogia tra il caso di specie è quello di cui ,ifa,tia sentenza n. 37739 del 2021 della Corte di cassazione. Chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO i 4. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio dà atto che, con ordinanza in data 26 gennaio 2024, la Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Roma, in data 6 luglio 2023, con la quale il ricorrente era stato condannato, alla pena di anni tre di reclusione e € 20.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione all'importazione dalla Spagna ef;
liahif;nt, di kg. 553,233,165Ealtati all'interno di un autoarticolato proveniente dalla Spagna, procedimento nel quale era in corso l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, presso la Comunità indicata, e rispetto alla quale il Tribunale cautelare di Roma aveva rigettato, con l'ordinanza impugnata, l'istanza di revoca e/o di modifica della misura e del luogo di esecuzione. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167). Si è chiarito che, in tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 - 01). Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare, nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in quanto la definitività del titolo esecutivo, seppur sopravenuta al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, a fortiori, alla Corte di cassazione. Nella condivisione di tale principio, rileva il Collegio l'inammissibilità del ricorso per cassazione sopravvenuta alla sua presentazione che comporta l'esclusione dal pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 3 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BU AD ID ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 21 settembre 2023, del Tribunale di Roma che ha respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari presso la Comunità Un popolo in cammino, in atto applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 d.P.R. q o t re 1990, n. 3094 in relazione all'importazione dalla Spagna di kg. 553,233 ) occultati all'interno di un autoarticolato proveniente dalla Spagna, con altra misura meno affittiva quale il divieto di dimora in Roma o l'obbligo di presentazione alla PG, e di modifica del luogo degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori in Spagna, Malaga. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8361 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 26/01/2024 L'ordinanza impugnata ha confermato la permanenza delle esigenze cautelari ricordando che, come osservato nella precedente ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame, il quantitativo di stupefacente importato dal ricorrente, talmente ingente pari a Kg. 553,233 di hashish, presupponeva un rapporto fiduciario tra :e fornitore e il trasportatore2da cui l'inserimento in un contesto di narcotraffico ad un alto livello criminale in cui il mero decorso del tempo, peraltro breve, non aveva eliso la portata delle esigenze cautelari tenuto conto che il ricorrente aveva altresì dichiarato di avere fatto in passato il corriere;
contesto nel quale una misura meno afflittiva, come il divieto di dimora e l'obbligo di presentazione, non era adeguata al fronteggiare le esigenze come delineate. Quanto alla richiesta di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari ha ritenuto che l'art. 4 del d.lvo n. 36 del 2016, di attuazione della Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre 2009, non si applicava al caso in esame tenuto conto che il ricorrente già di trova agli arresti domiciliarsicchè non potrebbe il ricorrente lamentare alcuna disparità di trattamento avendo già ottenuto la misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato avv. AN EL deduce, con un unico ed articolato motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. In primo luogo, il tribunale cautelare avrebbe omesso graficamente di indicare gli elementi da cui desumere le richiamate esigenze cautelari e di esporre i motivi per cui le misure meno afflittive dell'obbligo di presentazione alla Pg e del divieto di dimora nel Comune di Roma non sarebbero idonee a contenere le esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata limitandosi a richiamare pedissequamente la precedente ordinanza del 31 maggio 2023 avrebbe reso una motivazione non congrua sull'inidoneità delle misure meno afflittive. Sotto altro profilo sarebbe mancante e comunque contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione in punto modificazione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari in atto,§42_1_ 314ea in Spagna. Nell'ambito dell'impugnata ordinanza, con riferimento alla richiesta di sostituzione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, l'ordinanza impugnata pur richiamando il quadro normativo europeo e nazionale, all'esito di richiami giurisprudenziali e dottrinali fonda il proprio rigetto esclusivamente sulla mancanza di analogia tra il caso di specie è quello di cui ,ifa,tia sentenza n. 37739 del 2021 della Corte di cassazione. Chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO i 4. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio dà atto che, con ordinanza in data 26 gennaio 2024, la Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Roma, in data 6 luglio 2023, con la quale il ricorrente era stato condannato, alla pena di anni tre di reclusione e € 20.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione all'importazione dalla Spagna ef;
liahif;nt, di kg. 553,233,165Ealtati all'interno di un autoarticolato proveniente dalla Spagna, procedimento nel quale era in corso l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, presso la Comunità indicata, e rispetto alla quale il Tribunale cautelare di Roma aveva rigettato, con l'ordinanza impugnata, l'istanza di revoca e/o di modifica della misura e del luogo di esecuzione. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167). Si è chiarito che, in tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 - 01). Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare, nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in quanto la definitività del titolo esecutivo, seppur sopravenuta al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, a fortiori, alla Corte di cassazione. Nella condivisione di tale principio, rileva il Collegio l'inammissibilità del ricorso per cassazione sopravvenuta alla sua presentazione che comporta l'esclusione dal pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 3 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/01/2024