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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/06/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ortolano
E
DA GA (c.f.: ), nata ad [...] in C.F._2 data 1.4.1982, rappresentata e difesa dall'Avv.Alfio Galdieri
E
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.5.2024; in data 5.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 28.3.2024, e DA Parte_1
GA proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio concordatario in data 28.9.2022 in
Avellino (atto n. 113, p.2, S.C, registro atti di matrimonio anno 2022);
-dall'unione non erano nati figli;
- con sentenza n. 984 del 2023 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione recependo le condizioni da loro stessi concordate;
- avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (22.5.2023);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della omologata separazione.
All'udienza del 30.5.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata con sentenza 984/2023) e sussistono i presupposti di legge
(artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (il 22.5.2023) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con la sentenza di omologa indicata,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti.
2 3
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che la parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso e nelle note scritte, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Avellino il 28.9.2022 (atto n. 113, p.2, S.C, registro atti di matrimonio anno 2022), da e DA GA alle condizioni Parte_1
concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10
l. n. 898/1970
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.6.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
3 4
Il Presidente
Dott. Raffaele
Califano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ortolano
E
DA GA (c.f.: ), nata ad [...] in C.F._2 data 1.4.1982, rappresentata e difesa dall'Avv.Alfio Galdieri
E
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.5.2024; in data 5.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 28.3.2024, e DA Parte_1
GA proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio concordatario in data 28.9.2022 in
Avellino (atto n. 113, p.2, S.C, registro atti di matrimonio anno 2022);
-dall'unione non erano nati figli;
- con sentenza n. 984 del 2023 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione recependo le condizioni da loro stessi concordate;
- avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (22.5.2023);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della omologata separazione.
All'udienza del 30.5.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata con sentenza 984/2023) e sussistono i presupposti di legge
(artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (il 22.5.2023) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con la sentenza di omologa indicata,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti.
2 3
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che la parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso e nelle note scritte, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Avellino il 28.9.2022 (atto n. 113, p.2, S.C, registro atti di matrimonio anno 2022), da e DA GA alle condizioni Parte_1
concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10
l. n. 898/1970
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.6.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
3 4
Il Presidente
Dott. Raffaele
Califano
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