Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Gallina e Manfredi Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Palermo), in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto -OMISSIS-di Palermo, in persona del Dirigente pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la declaratoria di illegittimità:
del diniego parziale formalizzato con pec del 30 luglio 2025 e confermato con ulteriore pec del 3 settembre 2025, rispetto all'istanza di accesso documentale trasmessa dalla ricorrente all'amministrazione resistente in data 10 luglio 2025, con cui è stata richiesta, tra le altre, copia: dei verbali e atti di tutte le altre verifiche scritte effettuate dall'istante e dagli altri studenti dopo l'adozione del PDP (ove necessario, previo oscuramento dei dati personali); di tutti i verbali e gli atti propulsivi e descrittivi dell'attività di "Mentoring" svolta nei confronti dell'alunna dalla professoressa -OMISSIS-durante l'anno scolastico 2023/2024;
e la conseguente condanna al rilascio:
- dei verbali e atti di tutte le altre verifiche scritte effettuate dagli altri studenti dopo l'adozione del PDP (ove necessario, previo oscuramento dei dati personali);
- di tutti i verbali e gli atti propulsivi e descrittivi dell'attività di "Mentoring" svolta nei confronti dell'alunna dalla professoressa -OMISSIS-durante l'anno scolastico 2023/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni scolastiche intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente – studentessa maggiorenne dell’Istituto “-OMISSIS-” non ammessa alla classe quinta liceo - contesta la legittimità del parziale diniego di atti formalizzato dall’Istituto scolastico sull’istanza di accesso procedimentale fatta pervenire in data 10 luglio 2025 e avente ad oggetto copia dei seguenti atti:
- i verbali del Consiglio di Classe della classe 4 N relativi all’ a.s. 2024/2025;
- i verbali del Consiglio di Classe della classe 3 N relativi all’ a.s. 2023/2024;
- i verbali e più in generale gli atti riguardanti l’attività di mentoring svolta nei confronti della ricorrente durante l’a.s. 2023/2024;
- le comunicazioni scritte intercorse tra i docenti e dirigenti dell’Istituto e la ricorrente o la sua famiglia e tra l’Istituto e il centro Sida;
- le verifiche scritte effettuate dalla ricorrente e “ dagli altri studenti ” dopo l’adozione del PDP nei confronti della prima (P.D.P. adottato da scuola e famiglia il 28/05/2025);
- i verbali e atti relativi al percorso di mentoring per l’a.s. 2024/2025.
Il 30.7.2025, con l’atto impugnato, l’Istituto ha risposto accordando l’accesso ai seguenti documenti:
- copia dei Verbali del Consiglio di Classe 4^ N relativi all'anno scolastico 2024/2025;
- copia dei Verbali del Consiglio di Classe 3^ N relativi all'anno scolastico 2023/2024;
- copia degli atti relativi alla verifica del 7 maggio 2025, svolta dalla ricorrente, disposta dalla prof.ssa -OMISSIS-;
- copia della verifica del 12 maggio 2025 di Diritto, successiva alla delibera del Consiglio di Classe dell’08.04.2025 di adozione del P.D.P.;
- copia del P.D.P. del 08/04/2025 e copia del PDP del 28/05/2025 firmate dal consiglio di Classe e dai Genitori;
- copia dell’e-mail con allegata certificazione della richiesta predisposizione del PDP del 31/03/2025.
In parziale diniego dell’istanza di accesso, l’Istituto ha, altresì, precisato “ Tuttavia, con riferimento alla richiesta di "verbali e atti di tutte le altre verifiche scritte effettuate dall’istante e dagli altri studenti dopo l’adozione del PDP", si comunica il diniego parziale per la parte relativa ai compiti e alle verifiche scritte degli altri studenti ”.
2. Con il presente ricorso parte ricorrente insiste per ottenere l’accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, di tutte le verifiche scritte effettuate dagli altri studenti della classe della ricorrente dopo l'adozione del P.D.P. nei suoi confronti e degli atti inerenti l'attività di "mentoring" svolta nei confronti dell'alunna dalla professoressa -OMISSIS-durante l'anno scolastico 2023/2024.
Per confortare l’attualità dell’interesse a coltivare l’istanza di accesso procedimentale “ necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (cfr. istanza accesso del 10 luglio 2025), la ricorrente ha depositato agli atti copia del ricorso R.G. n. 1264/2025 presentato a questo Tribunale per chiedere l’annullamento della non ammissione della ricorrente alla classe successiva.
L’impugnazione del diniego parziale di accesso è affidata alla seguente censura: “ violazione degli artt. 3, 6, e 24, comma 7, della l. 241/1990, eccesso di potere per insufficiente istruttoria ”, attesa l’asserita rilevanza dei compiti degli altri studenti della classe successivi all’adozione del PDP nei confronti della ricorrente, al fine di valutare l’effettiva corretta applicazione delle misure compensative e dispensative ivi previste, e, quanto agli atti relativi all’attività di mentoring, al fine di valutare l’adeguatezza del percorso offerto alla ricorrente.
3. L’Amministrazione intimata si è costituta in giudizio per mezzo della difesa erariale e in data 11.11.2025 ha depositato una produzione documentale che include, tra gli altri, gli atti relativi al percorso di mentoring seguito dalla ricorrente durante gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. allegati nn. 1, 2 e 19). Nella memoria del 2.12.2025 la difesa erariale ha chiesto la parziale dichiarazione di cessata materia del contendere, ma ha insistito sul diniego di accesso in parte qua con riferimento alle verifiche scritte degli altri studenti.
4. All’udienza camerale del 19.12.2025 il Collegio ha reso alle parti, ai sensi dell’art. 73, c.p.a., avviso sull’eventuale profilo di parziale inammissibilità del ricorso in relazione alle verifiche degli altri studenti in quanto non intimati. Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, il Collegio conferma la parziale inammissibilità del ricorso con riferimento all’istanza di accesso alle verifiche di studenti diversi dalla ricorrente, attesa la mancata citazione in giudizio di almeno uno degli stessi studenti controinteressati.
Gli studenti della classe 4 N sono senz’altro da qualificarsi quali controinteressati dell’istanza di accesso avanzata da parte ricorrente avente ad oggetto le prove scritte da questi svolte nel periodo indicato, in quanto titolari del diritto alla riservatezza su dati personali scolastici (valutazioni e rendimento) e su eventuali dati di natura sensibile inerenti la salute (si veda l’eventualità che ad altro compagno di classe sia applicato un P.D.P. per un D.S.A. certificato o sia titolare di altra certificazione B.E.S. avente rilievo in ambito scolastico).
La qualificazione dei compagni di classe della ricorrente quali controinteressati di pronta identificazione corrisponde all’onere di notifica del ricorso ad almeno uno di questi, ai sensi dell’art. 116, c. 1, c.p.a., il quale richiama l’applicazione dell’art. 49, c.p.a. anche al rito speciale dell’accesso.
Inoltre, il fatto che parte ricorrente abbia specificato nel ricorso la possibilità di ottenere le relative prove scritte anche “ previo oscuramento dei dati personali ”, non incide sull’inammissibilità del ricorso che avrebbe comunque dovuto coinvolgere i soggetti titolari del diritto di riservatezza.
Sul punto, tuttavia, giova ulteriormente sottolineare che, anche in caso di ammissibilità del ricorso in punto di rito, nel caso di specie l’oscuramento dei dati personali inteso come dati anagrafici, non avrebbe scongiurato la lesione della riservatezza degli studenti attese le peculiarità di una verifica scritta in ordine alla personale calligrafia, ai segni di riconoscimento o alle caratteristiche direttamente o indirettamente dipendenti da bisogni educativi speciali del singolo e idonee a disvelarne l’identità.
Da ultimo, il Collegio rileva che anche la richiesta precisata a verbale da parte ricorrente di accesso ai soli quesiti somministrati agli studenti è da ritenersi inammissibile e comunque non accoglibile per le medesime ragioni già evidenziate. L’accesso, pur limitato nei termini richiesti, comporterebbe comunque il disvelamento dell’identità degli allievi e della loro eventuale sottopozione, a loro volta, a misure compensative e/o dispensative idonee a manifestare loro dati sensibili. Si sottolinea, peraltro, che i quattro quesiti sottoposti alla ricorrente nella prova del 22.5.2025 risultano scritti di proprio pugno, dato che da solo fa desumere che la loro somministrazione sia stata effettuata sotto dettatura anche al resto degli studenti, rendendo identificabile la paternità dei compiti fin dalla calligrafia con la quale sono state stese le domande.
6. Per quanto riguarda il percorso di mentoring seguito dalla ricorrente, invece, può essere accolta la richiesta della declaratoria di cessata materia del contendere, vista la produzione della p.a. agli allegati 1, 2 e 19 dell’11.11.2025.
Con riferimento ai verbali del Consiglio di Classe della classe 4 N, a.s. 2024/2025, e 3 N, a.s. 2023/2024, e alle verifiche scritte svolte dalla ricorrente dopo l’applicazione del P.D.P, comunque non oggetto di domanda giudiziale, i primi erano già stati resi accessibili all’atto del diniego parziale impugnato, le seconde, atti comunque nella disponibilità della ricorrente, sono state prodotte agli allegati 14, 15 e 16 dell’11.11.2025.
7. Per le superiori ragioni il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione della reciproca soccombenza tra le parti e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ED NI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | ED NI |
IL SEGRETARIO