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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2838 dell'anno 2025 RG
TRA
Avv. SASSANELLI M Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 la parte istante chiedeva: di accertare il diritto all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità e dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale Co 30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal degli accodi aziendali dei periodi di lavoro a tempo determinato 8.7.2002 -30.6.2003, 18.8.2003 -30.6.2004, 1.7.2004 -31.10.2004 nei termini ivi in dettaglio indicati;
di accertare il diritto all'inclusione nel calcolo per la determinazione del periodo di guida effettiva per l'accesso ai parametri 158, 175 in forza dell'art. 2 lett. c. 1/1 del CCNL
Autoferrotramvieri 27.11.2000 dei periodi di lavoro subordinato tempo determinato anzidetti;
di condannare la società intimata al pagamento delle differenze retributive con effetto dal 20.7.2007 derivanti dal ricalcolo della sua anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed ai fini dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale Co 30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal degli accodi aziendali oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Instaurato ritualmente il contraddittorio, rimaneva contumace la parte intimata. Istruita con prove documentali, la causa veniva discussa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della società intimata che sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Passando al merito, ex actis risulta che l'istante: ha lavorato nei periodi 8.7.2002 -30.6.2003,
18.8.2003 -30.6.2004, 1.7.2004 -31.10.2004 alle dipendenze di quale operatore Controparte_3 di esercizio – conducente di autobus;
dal 1.11.2004 il contratto di lavoro si è trasformato a tepo indeterminato part time poi divenuto full time in data 18.9.2006; èstata Controparte_3 successivamente incorporato per fusione in lo svolgimento in continuità da parte CP_3 dell'istante delle mansioni operatore di esercizio – conducente di autobus.
3. Giova preliminarmente rammentare che l'anzianità di servizio, computata in presenza di lavoro effettivo, cioè nei periodi in cui il lavoratore presta di fatto il suo lavoro, ha riflessi diretti su una serie di istituti legali e contrattuali, quali – a titolo esemplificativo - scatti di anzianità, ferie, mensilità aggiuntive, premi aziendali di anzianità di servizio, t.f.r. e periodi di preavviso. Dunque, si tratta di un concetto a geometrie variabili, a seconda della situazione giuridica soggettiva di cui costituisca il presupposto. Non
a caso, l'anzianità non si prescrive autonomamente rispetto ai singoli diritti ad essa collegati, poiché ne rappresenta un mero fatto costitutivo, e può, quindi, essere sempre oggetto di accertamento giudiziale finché sussiste l'interesse ad agire del lavoratore determinato dal termine di prescrizione di ciascun diritto (Cass. civ., Sez. lav., 27.2.2004, n. 4076). Così, quando si accerta l'effettiva anzianità ai fini del computo del t.f.r. oppure ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di scatti di anzianità, si deve rispettare il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (Cass. civ., Sez. lav., 5.6.2007, n. 13092). Orbene, solo se si tiene conto di siffatta premessa può procedersi ad un'ordinata trattazione delle questioni sottese alla presente controversia. E', infatti, opportuno scindere le questioni: da un lato, deve essere trattata quella riguardante l'anzianità rilevante ai fini dell'acquisizione del parametro retributivo superiore;
dall'altro lato, vanno affrontati i profili relativi al computo dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini degli scatti periodici. Infine, poiché l'eccezione di prescrizione non ha carattere assorbente, essa verrà presa in considerazione solo da ultimo, per l'ipotesi di parziale o totale fondatezza di una o di entrambe le domande del lavoratore.
4.1. In relazione alla questione concernente l'anzianità di servizio rilevante ai fini degli scatti di anzianità, si condividono i rilievi espressi dalla Sezione nella sentenza n.1231/2022 in atti prodotta e che si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc: “ In tale ambito, la previsione di riferimento nella contrattazione collettiva è costituita dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri di cui al Testo
Unico 23 luglio 1976. Ivi si legge che sulla retribuzione minima conglobata di ciascun livello sono calcolati aumenti periodici di anzianità; tuttavia, è altresì previsto che “l'anzianità di servizio decorra dalla data di assunzione presso l'azienda indipendentemente dalla categoria di inquadramento (ruolo o avventizio), con l'esclusione dal computo dei singoli
2 periodi di avventiziato precedenti quello in cui il rapporto di lavoro diventa continuativo”. Ebbene, proprio con riferimento a quest'ultimo inciso, parte ricorrente ha invocato il divieto di discriminazione previsto a livello eurounitario, domandando la disapplicazione del limite appunto previsto dalla contrattazione collettiva. Ora tali rilievi devono reputarsi fondati per quanto concerne i contratti di lavoro a termine stipulati dall'istante.
A proposito di questi ultimi, infatti, giova ricordare che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro oggetto della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE stabilisce che: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Tale disposizione ha trovato attuazione nell'ordinamento interno, nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta (tra l'altro) "...ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili" (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) "in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine". La nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307/05). Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla
Direttiva 99/70/CE), riguardante il principio di non discriminazione, va tenuta distinta dalla clausola 5 dell'Accordo, che riguarda il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine. Tale distinzione si rileva anche dagli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di
Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32). Ebbene, la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative di diversi contratti collettivi nazionali, specie del settore pubblico, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, i giudici europei hanno evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
3 8.9.2011, causa C-177/10 SA AN); b) il principio di non discriminazione non può essere Persona_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"; c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani,
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Segnatamente, con la sentenza emessa nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 + altri, la CGUE ha Pt_2 escluso che la clausola 4 dell'accordo quadro si limiti a vietare qualsiasi differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori precari in costanza del rapporto di lavoro a termine, in quanto ciò significherebbe limitare in spregio all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 - l'ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza SA AN, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). La CGUE ha affermato che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sent. cit.; v. pure causa C-393/11, . Per_2
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che la limitazione introdotta dal c.c.n.l. del 1976 non si basa su plausibili ragioni oggettive ma – all'opposto – trova il proprio fondamento esclusivamente sulla circostanza che i periodi esclusi dal computo s'iscrivono in un periodo di “avventiziato”. Il che - con tutta evidenza – si pone in contrasto con i principi del diritto eurounitario ed ingenera un'inammissibile disparità di trattamento.
La disposizione di cui all'art. 7 del contratto nazionale di lavoro deve, dunque, essere disapplicata e il periodo di esecuzione del rapporto in forza dei contratti a termine va computato ai fini degli scatti di anzianità (cfr. nello stesso senso,
Trib. Bari n. 3734/18 cit.). Sul punto, vale osservare, ancora, che la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n.
1962/2020 pubblicata il 16.02.2021, condividendo le motivazioni del Giudice di primo grado nella citata sentenza n.3734/2018 ha affermato che: “….L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
4 determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo
è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32). I giudici europei hanno evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 SA AN); b) il principio di non Persona_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (
D.C.A., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). … Orbene trattasi di principi condivisibili, confermati anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente. In particolare la Cassazione (cfr. sentenza n. 27950/2017; n.712/2018 e la recente n. 6146/2019) ha confermato i principi suddetti. Ed invero, nella sentenza n. 6146 dell' 01.03.2019, la
Suprema Corte ha affermato quanto segue:“…si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive”.
Infine, la Corte d' Appello Bari, sempre con la sentenza n. 1962/20, ha ribadito: “…Peraltro l' obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “ condizioni d' impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all' assunto a tempo indeterminato “comparabile” sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell' ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “ norme di diritto sociale dell'
5 Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela (cfr. Cass.
Civ. sez. lav. sentenza del 22.03.2018 n. 7112).
Va quindi condivisa la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha rilevato che nel caso di specie la limitazione introdotta dal CCNL del 1976, non si basa su plausibili ragioni oggettive, ma trova il proprio fondamento esclusivamente sulla circostanza che i periodi esclusi dal computo si iscrivono in un periodo di “avventiziato”, in contrasto con i principi del diritto eurocomunitario in quanto ingenera un' inammissibile disparità di trattamento. Bene ha fatto il
Tribunale a ritenere inapplicabile l'art. 7 del contratto nazionale di lavoro…”.
4.2. Va poi precisato che il computato dei periodi a tempo determinato rileva anche ai fini del calcolo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dal Testo Unico degli Accordi Aziendali (cfr.
Testo Unico accordi fascicolo parte ricorrente). Sul punto giova sottolineare che è pacifico CP_3 che la ricorrente già percepisce dal datore di lavoro l'indennità di produttività, prevista dalla contrattazione aziendale e nel presente giudizio il ricorrente non ha richiesto la condanna dell' CP_3 al pagamento della suddetta indennità per periodi diversi da quelli in cui il datore di lavoro l'ha già
[...] versata. Sicchè esula dall'indagine del presente giudizio la sussistenza o meno del diritto dell'istante a percepire la suddetta indennità.
Viceversa, l'ammontare di tale indennità è parametrata all'anzianità di servizio del dipendente e, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente consiste nel fatto che, ai fini dell'applicazione del suddetto istituto contrattale, l' ha calcolato erroneamente la suddetta anzianità di servizio, CP_3 escludendo illegittimamente i periodi di lavoro a tempo determinato.
Sul punto, va rimarcato che il Testo Unico degli Accordi Aziendali prevede agli art.1 e ss che: "1.1 -
Norme generali L'istituto denominato indennità di produttività giornaliera, a suo tempo istituito per favorire il raggiungimento di risultati concordati tra le parti con l'obiettivo di incrementare la produttività e la qualità dei servizi, tenuto conto dell'andamento e delle prospettive, della competitività e delle condizioni essenziali di sviluppo dell'impresa, del lavoro e della redditività, assumerà dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2018 i valori2 di cui alle tabelle allegate, applicandosi le progressività di cui al prossimo punto 1.3 lettera b) … 1.3 - Applicazione ed armonizzazione dell'indennità di produttività L'indennità di produttività sarà corrisposta al personale nella misura e secondo le modalità ed i criteri di seguito descritti. a) L'indennità di produttività giornaliera è calcolata su 26 giorni di presenza effettiva
(comprendenti ferie, festività e riposi compensativi, ma non riposi settimanali) secondo le tabelle allegate: -tabella 1 per operatori di esercizio, -tabella 2 per coordinatori di esercizio e addetti all'esercizio –tabella 3 per altro personale turnista dell'area movimento, -tabella 4 per il personale turnista dell'area tecnica, -tabella 5 per il personale non turnista
(amministrativi e altri), -tabella 6 per il personale Quadro. b) L'armonizzazione dell'indennità di produttività dei lavoratori, sia di quelli di nuova assunzione, sia di quelli che al 31 dicembre 2015 non percepivano il 100% dell'indennità, viene realizzata con un sistema di progressivo incremento, rispetto al valore vigente, come di seguito definito.
-Incremento annuo del 10% fino al raggiungimento del 40% dell'indennità prevista nella tabella relativa all'area di appartenenza e parametro retributivo e successivamente del 5% annuo fino al raggiungimento del 100% (ad eccezione degli operatori di esercizio che hanno incrementi annui del 10% quando raggiungono il parametro 158); -In caso di passaggio del lavoratore da un'area all'altra sarà applicato il trattamento dell'area di destinazione;
-I lavoratori assunti
6 dal 1° gennaio 2016 partono dal valore 0%. c) I dipendenti dell'area sosta che percepiscono l'indennità di produttività giornaliera, la mantengono nella misura fissa, pari ad € 0,75 per gli operatori generici e gli operatori della mobilità che operano sul sedime stradale, e pari ad € 1,50 per il personale motorizzato, per presenza effettiva (comprendenti ferie, festività e riposi compensativi, ma non riposi settimanali). d) Il personale che, già percependo l'indennità, viene trasferito all'area sosta, mantiene l'indennità di produttività già percepita nel valore medio della tabella di provenienza, senza successivi incrementi di percentuale legati all'anzianità di servizio". In buona sostanza, come si evince dal tenore letterale del suddetto Testo Unico, i lavoratori dell' come l'istante, hanno diritto a un CP_3 incremento annuo del 10% "fino al raggiungimento del 40% dell'indennità prevista nella tabella relativa all'area di appartenenza" e successivamente del 5% annuo fino al raggiungimento del 100%.
Inoltre, con l'accordo aziendale 26.3.2015 è stato pattuito che "con decorrenza 1.4.2015 l'istituto indennità di produttività viene esteso anche ai lavoratori che attualmente non lo percepiscono (...) Ai lavoratori in forza alla data odierna sarà riconosciuta, ai fini dell'indennità di produttività, l'anzianità di servizio già maturata" (cfr. accordo, pag.3, ultimo capoverso).
Orbene, poichè l'istante è stato assunto a tempo indeterminato il giorno 1.11.2004, egli ha cominciato a percepire l'indennità di produttività e, poichè egli era "in forza" all al momento della CP_3 sottoscrizione del suddetto accordo, ai fini dell'ammontare della predetta indennità di produttività (già percepita), ha il diritto che si tenga conto dell'anzianità di servizio "già maturata".
In altri termini, è di palmare evidenza che l'anzianità di servizio incide sull'ammontare dell'indennità in questione e che il ricorrente ha il diritto di ottenere il ricalcolo dell'ammontare dell'indennità di produttività giornaliera, con l'inclusione nella determinazione del periodo per l'incremento annuo dei periodi di lavoro a tempo determinato svolti (cfr. in termini sentenze della Sezione n.3696/2025 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc).
5. Alla luce di quanto precede, va accertato il diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità e dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale 30.4.2008, dall'accordo Co aziendale del 26.3.2015 e dal degli accodi aziendali dei periodi di lavoro a tempo determinato
8.7.2002 -30.6.2003, 18.8.2003 -30.6.2004, 1.7.2004 -31.10.2004. Va altresì accertato il diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo per la determinazione del periodo di “guida effettiva” per l'accesso ai parametri
158, 175 in forza dell'art. 2 lett. c. 1/1 del CCNL Autoferrotramvieri 27.11.2000 dei periodi di lavoro subordinato tempo determinato anzidetti. Per conseguenza va condannata la società intimata al pagamento in favore del'istante delle differenze retributive spettanti dal 20.7.2007 derivanti dal ricalcolo della sua anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed ai fini dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal TU degli accodi aziendali oltre accessori come per legge.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in
7 una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez.
II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, senza fase istruttoria, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della società intimata;
accerta il diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità e dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal TU degli accodi aziendali dei periodi di lavoro a tempo determinato 8.7.2002 -30.6.2003, 18.8.2003 -30.6.2004, 1.7.2004
-31.10.2004, nei termini di cui in motivazione;
accerta il diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo per la determinazione del periodo di “guida effettiva” per l'accesso ai parametri 158, 175 in forza dell'art. 2 lett. c. 1/1 del CCNL Autoferrotramvieri
27.11.2000 dei periodi di lavoro subordinato tempo determinato anzidetti, nei termini di cui in motivazione;
condanna la società intimata al pagamento in favore dell'istante delle differenze retributive spettanti dal
20.7.2007 derivanti dal ricalcolo della sua anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed ai fini dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale
30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal TU degli accodi aziendali oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione. condanna la stessa società al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari 30.10.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2838 dell'anno 2025 RG
TRA
Avv. SASSANELLI M Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 la parte istante chiedeva: di accertare il diritto all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità e dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale Co 30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal degli accodi aziendali dei periodi di lavoro a tempo determinato 8.7.2002 -30.6.2003, 18.8.2003 -30.6.2004, 1.7.2004 -31.10.2004 nei termini ivi in dettaglio indicati;
di accertare il diritto all'inclusione nel calcolo per la determinazione del periodo di guida effettiva per l'accesso ai parametri 158, 175 in forza dell'art. 2 lett. c. 1/1 del CCNL
Autoferrotramvieri 27.11.2000 dei periodi di lavoro subordinato tempo determinato anzidetti;
di condannare la società intimata al pagamento delle differenze retributive con effetto dal 20.7.2007 derivanti dal ricalcolo della sua anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed ai fini dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale Co 30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal degli accodi aziendali oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Instaurato ritualmente il contraddittorio, rimaneva contumace la parte intimata. Istruita con prove documentali, la causa veniva discussa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della società intimata che sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Passando al merito, ex actis risulta che l'istante: ha lavorato nei periodi 8.7.2002 -30.6.2003,
18.8.2003 -30.6.2004, 1.7.2004 -31.10.2004 alle dipendenze di quale operatore Controparte_3 di esercizio – conducente di autobus;
dal 1.11.2004 il contratto di lavoro si è trasformato a tepo indeterminato part time poi divenuto full time in data 18.9.2006; èstata Controparte_3 successivamente incorporato per fusione in lo svolgimento in continuità da parte CP_3 dell'istante delle mansioni operatore di esercizio – conducente di autobus.
3. Giova preliminarmente rammentare che l'anzianità di servizio, computata in presenza di lavoro effettivo, cioè nei periodi in cui il lavoratore presta di fatto il suo lavoro, ha riflessi diretti su una serie di istituti legali e contrattuali, quali – a titolo esemplificativo - scatti di anzianità, ferie, mensilità aggiuntive, premi aziendali di anzianità di servizio, t.f.r. e periodi di preavviso. Dunque, si tratta di un concetto a geometrie variabili, a seconda della situazione giuridica soggettiva di cui costituisca il presupposto. Non
a caso, l'anzianità non si prescrive autonomamente rispetto ai singoli diritti ad essa collegati, poiché ne rappresenta un mero fatto costitutivo, e può, quindi, essere sempre oggetto di accertamento giudiziale finché sussiste l'interesse ad agire del lavoratore determinato dal termine di prescrizione di ciascun diritto (Cass. civ., Sez. lav., 27.2.2004, n. 4076). Così, quando si accerta l'effettiva anzianità ai fini del computo del t.f.r. oppure ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di scatti di anzianità, si deve rispettare il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (Cass. civ., Sez. lav., 5.6.2007, n. 13092). Orbene, solo se si tiene conto di siffatta premessa può procedersi ad un'ordinata trattazione delle questioni sottese alla presente controversia. E', infatti, opportuno scindere le questioni: da un lato, deve essere trattata quella riguardante l'anzianità rilevante ai fini dell'acquisizione del parametro retributivo superiore;
dall'altro lato, vanno affrontati i profili relativi al computo dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini degli scatti periodici. Infine, poiché l'eccezione di prescrizione non ha carattere assorbente, essa verrà presa in considerazione solo da ultimo, per l'ipotesi di parziale o totale fondatezza di una o di entrambe le domande del lavoratore.
4.1. In relazione alla questione concernente l'anzianità di servizio rilevante ai fini degli scatti di anzianità, si condividono i rilievi espressi dalla Sezione nella sentenza n.1231/2022 in atti prodotta e che si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc: “ In tale ambito, la previsione di riferimento nella contrattazione collettiva è costituita dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri di cui al Testo
Unico 23 luglio 1976. Ivi si legge che sulla retribuzione minima conglobata di ciascun livello sono calcolati aumenti periodici di anzianità; tuttavia, è altresì previsto che “l'anzianità di servizio decorra dalla data di assunzione presso l'azienda indipendentemente dalla categoria di inquadramento (ruolo o avventizio), con l'esclusione dal computo dei singoli
2 periodi di avventiziato precedenti quello in cui il rapporto di lavoro diventa continuativo”. Ebbene, proprio con riferimento a quest'ultimo inciso, parte ricorrente ha invocato il divieto di discriminazione previsto a livello eurounitario, domandando la disapplicazione del limite appunto previsto dalla contrattazione collettiva. Ora tali rilievi devono reputarsi fondati per quanto concerne i contratti di lavoro a termine stipulati dall'istante.
A proposito di questi ultimi, infatti, giova ricordare che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro oggetto della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE stabilisce che: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Tale disposizione ha trovato attuazione nell'ordinamento interno, nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta (tra l'altro) "...ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili" (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) "in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine". La nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307/05). Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla
Direttiva 99/70/CE), riguardante il principio di non discriminazione, va tenuta distinta dalla clausola 5 dell'Accordo, che riguarda il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine. Tale distinzione si rileva anche dagli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di
Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32). Ebbene, la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative di diversi contratti collettivi nazionali, specie del settore pubblico, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, i giudici europei hanno evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
3 8.9.2011, causa C-177/10 SA AN); b) il principio di non discriminazione non può essere Persona_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"; c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani,
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Segnatamente, con la sentenza emessa nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 + altri, la CGUE ha Pt_2 escluso che la clausola 4 dell'accordo quadro si limiti a vietare qualsiasi differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori precari in costanza del rapporto di lavoro a termine, in quanto ciò significherebbe limitare in spregio all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 - l'ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza SA AN, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). La CGUE ha affermato che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sent. cit.; v. pure causa C-393/11, . Per_2
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che la limitazione introdotta dal c.c.n.l. del 1976 non si basa su plausibili ragioni oggettive ma – all'opposto – trova il proprio fondamento esclusivamente sulla circostanza che i periodi esclusi dal computo s'iscrivono in un periodo di “avventiziato”. Il che - con tutta evidenza – si pone in contrasto con i principi del diritto eurounitario ed ingenera un'inammissibile disparità di trattamento.
La disposizione di cui all'art. 7 del contratto nazionale di lavoro deve, dunque, essere disapplicata e il periodo di esecuzione del rapporto in forza dei contratti a termine va computato ai fini degli scatti di anzianità (cfr. nello stesso senso,
Trib. Bari n. 3734/18 cit.). Sul punto, vale osservare, ancora, che la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n.
1962/2020 pubblicata il 16.02.2021, condividendo le motivazioni del Giudice di primo grado nella citata sentenza n.3734/2018 ha affermato che: “….L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
4 determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo
è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32). I giudici europei hanno evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 SA AN); b) il principio di non Persona_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (
D.C.A., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). … Orbene trattasi di principi condivisibili, confermati anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente. In particolare la Cassazione (cfr. sentenza n. 27950/2017; n.712/2018 e la recente n. 6146/2019) ha confermato i principi suddetti. Ed invero, nella sentenza n. 6146 dell' 01.03.2019, la
Suprema Corte ha affermato quanto segue:“…si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive”.
Infine, la Corte d' Appello Bari, sempre con la sentenza n. 1962/20, ha ribadito: “…Peraltro l' obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “ condizioni d' impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all' assunto a tempo indeterminato “comparabile” sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell' ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “ norme di diritto sociale dell'
5 Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela (cfr. Cass.
Civ. sez. lav. sentenza del 22.03.2018 n. 7112).
Va quindi condivisa la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha rilevato che nel caso di specie la limitazione introdotta dal CCNL del 1976, non si basa su plausibili ragioni oggettive, ma trova il proprio fondamento esclusivamente sulla circostanza che i periodi esclusi dal computo si iscrivono in un periodo di “avventiziato”, in contrasto con i principi del diritto eurocomunitario in quanto ingenera un' inammissibile disparità di trattamento. Bene ha fatto il
Tribunale a ritenere inapplicabile l'art. 7 del contratto nazionale di lavoro…”.
4.2. Va poi precisato che il computato dei periodi a tempo determinato rileva anche ai fini del calcolo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dal Testo Unico degli Accordi Aziendali (cfr.
Testo Unico accordi fascicolo parte ricorrente). Sul punto giova sottolineare che è pacifico CP_3 che la ricorrente già percepisce dal datore di lavoro l'indennità di produttività, prevista dalla contrattazione aziendale e nel presente giudizio il ricorrente non ha richiesto la condanna dell' CP_3 al pagamento della suddetta indennità per periodi diversi da quelli in cui il datore di lavoro l'ha già
[...] versata. Sicchè esula dall'indagine del presente giudizio la sussistenza o meno del diritto dell'istante a percepire la suddetta indennità.
Viceversa, l'ammontare di tale indennità è parametrata all'anzianità di servizio del dipendente e, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente consiste nel fatto che, ai fini dell'applicazione del suddetto istituto contrattale, l' ha calcolato erroneamente la suddetta anzianità di servizio, CP_3 escludendo illegittimamente i periodi di lavoro a tempo determinato.
Sul punto, va rimarcato che il Testo Unico degli Accordi Aziendali prevede agli art.1 e ss che: "1.1 -
Norme generali L'istituto denominato indennità di produttività giornaliera, a suo tempo istituito per favorire il raggiungimento di risultati concordati tra le parti con l'obiettivo di incrementare la produttività e la qualità dei servizi, tenuto conto dell'andamento e delle prospettive, della competitività e delle condizioni essenziali di sviluppo dell'impresa, del lavoro e della redditività, assumerà dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2018 i valori2 di cui alle tabelle allegate, applicandosi le progressività di cui al prossimo punto 1.3 lettera b) … 1.3 - Applicazione ed armonizzazione dell'indennità di produttività L'indennità di produttività sarà corrisposta al personale nella misura e secondo le modalità ed i criteri di seguito descritti. a) L'indennità di produttività giornaliera è calcolata su 26 giorni di presenza effettiva
(comprendenti ferie, festività e riposi compensativi, ma non riposi settimanali) secondo le tabelle allegate: -tabella 1 per operatori di esercizio, -tabella 2 per coordinatori di esercizio e addetti all'esercizio –tabella 3 per altro personale turnista dell'area movimento, -tabella 4 per il personale turnista dell'area tecnica, -tabella 5 per il personale non turnista
(amministrativi e altri), -tabella 6 per il personale Quadro. b) L'armonizzazione dell'indennità di produttività dei lavoratori, sia di quelli di nuova assunzione, sia di quelli che al 31 dicembre 2015 non percepivano il 100% dell'indennità, viene realizzata con un sistema di progressivo incremento, rispetto al valore vigente, come di seguito definito.
-Incremento annuo del 10% fino al raggiungimento del 40% dell'indennità prevista nella tabella relativa all'area di appartenenza e parametro retributivo e successivamente del 5% annuo fino al raggiungimento del 100% (ad eccezione degli operatori di esercizio che hanno incrementi annui del 10% quando raggiungono il parametro 158); -In caso di passaggio del lavoratore da un'area all'altra sarà applicato il trattamento dell'area di destinazione;
-I lavoratori assunti
6 dal 1° gennaio 2016 partono dal valore 0%. c) I dipendenti dell'area sosta che percepiscono l'indennità di produttività giornaliera, la mantengono nella misura fissa, pari ad € 0,75 per gli operatori generici e gli operatori della mobilità che operano sul sedime stradale, e pari ad € 1,50 per il personale motorizzato, per presenza effettiva (comprendenti ferie, festività e riposi compensativi, ma non riposi settimanali). d) Il personale che, già percependo l'indennità, viene trasferito all'area sosta, mantiene l'indennità di produttività già percepita nel valore medio della tabella di provenienza, senza successivi incrementi di percentuale legati all'anzianità di servizio". In buona sostanza, come si evince dal tenore letterale del suddetto Testo Unico, i lavoratori dell' come l'istante, hanno diritto a un CP_3 incremento annuo del 10% "fino al raggiungimento del 40% dell'indennità prevista nella tabella relativa all'area di appartenenza" e successivamente del 5% annuo fino al raggiungimento del 100%.
Inoltre, con l'accordo aziendale 26.3.2015 è stato pattuito che "con decorrenza 1.4.2015 l'istituto indennità di produttività viene esteso anche ai lavoratori che attualmente non lo percepiscono (...) Ai lavoratori in forza alla data odierna sarà riconosciuta, ai fini dell'indennità di produttività, l'anzianità di servizio già maturata" (cfr. accordo, pag.3, ultimo capoverso).
Orbene, poichè l'istante è stato assunto a tempo indeterminato il giorno 1.11.2004, egli ha cominciato a percepire l'indennità di produttività e, poichè egli era "in forza" all al momento della CP_3 sottoscrizione del suddetto accordo, ai fini dell'ammontare della predetta indennità di produttività (già percepita), ha il diritto che si tenga conto dell'anzianità di servizio "già maturata".
In altri termini, è di palmare evidenza che l'anzianità di servizio incide sull'ammontare dell'indennità in questione e che il ricorrente ha il diritto di ottenere il ricalcolo dell'ammontare dell'indennità di produttività giornaliera, con l'inclusione nella determinazione del periodo per l'incremento annuo dei periodi di lavoro a tempo determinato svolti (cfr. in termini sentenze della Sezione n.3696/2025 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc).
5. Alla luce di quanto precede, va accertato il diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità e dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale 30.4.2008, dall'accordo Co aziendale del 26.3.2015 e dal degli accodi aziendali dei periodi di lavoro a tempo determinato
8.7.2002 -30.6.2003, 18.8.2003 -30.6.2004, 1.7.2004 -31.10.2004. Va altresì accertato il diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo per la determinazione del periodo di “guida effettiva” per l'accesso ai parametri
158, 175 in forza dell'art. 2 lett. c. 1/1 del CCNL Autoferrotramvieri 27.11.2000 dei periodi di lavoro subordinato tempo determinato anzidetti. Per conseguenza va condannata la società intimata al pagamento in favore del'istante delle differenze retributive spettanti dal 20.7.2007 derivanti dal ricalcolo della sua anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed ai fini dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal TU degli accodi aziendali oltre accessori come per legge.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in
7 una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez.
II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, senza fase istruttoria, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della società intimata;
accerta il diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità e dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal TU degli accodi aziendali dei periodi di lavoro a tempo determinato 8.7.2002 -30.6.2003, 18.8.2003 -30.6.2004, 1.7.2004
-31.10.2004, nei termini di cui in motivazione;
accerta il diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo per la determinazione del periodo di “guida effettiva” per l'accesso ai parametri 158, 175 in forza dell'art. 2 lett. c. 1/1 del CCNL Autoferrotramvieri
27.11.2000 dei periodi di lavoro subordinato tempo determinato anzidetti, nei termini di cui in motivazione;
condanna la società intimata al pagamento in favore dell'istante delle differenze retributive spettanti dal
20.7.2007 derivanti dal ricalcolo della sua anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed ai fini dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera prevista dall'Accordo aziendale
30.4.2008, dall'accordo aziendale del 26.3.2015 e dal TU degli accodi aziendali oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione. condanna la stessa società al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari 30.10.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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