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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 653/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Genoveffa Cali e C.F._1
Rosanna Monastra ed elettivamente domiciliato in S. Agata Militello in via
Sergente Nicolò Marotta n. 1/B
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 17.10.2020 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di inabilità civile;
che visitato in data 04.05.2021 era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, più precisamente nella misura del 50%; che pertanto aveva depositato in data
12.08.2021 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. RG 2942/2021, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U.
Dott.ssa , riconosceva il ricorrente affetto da: “Cardiopatia Persona_1
ipertensiva classe NYHA II (Seconda) in soggetto con disco-artrosi polidistrettuale e crollo vertebrale di D7, coxartrosi e gonartrosi bilaterale”, concludendo che “Tali infermità valutate sulla base di quanto esposto precedentemente non determinano un'inabilità lavorativa del 100% ma nella misura dell'90%; determinano, invece, una riduzione ad meno di un terzo della capacita lavorativa a partire da Ottobre 2020.”
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto il riconoscimento dello status di invalido civile nella misura del 100%, ai fini della pensione di inabilità, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 19.06.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite nomina di un CTU diverso dalla prima fase.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez.
VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale
“può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti alla pensione di inabilità formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato, Dott. ha chiaramente Persona_2
illustrato al giudicante la condizione clinica di , Parte_1
3 descrivendo dettagliatamente le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di invalido al 100%, con decorrenza dalla data del
13.05.2022 (cfr. CTU, in atti). Va evidenziato che il refuso indicato dal CTU è superabile controllando il documento a cui lo stesso fa riferimento nell'individuazione della data di decorrenza, presente in atti ed allegato anche alla
CTU.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che ha uno stato invalidante Parte_1
pari al 100% (Cento per cento), requisito utile per la pensione d'inabilità a decorrere dal 13/05/2022.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP ma precedenti rispetto al presente ricorso. sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio relative alla fase di ATPO.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in
4 applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Vanno invece poste a carico dell' le spese relativamente alla presente CP_1
fase, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 03.03.2023 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto invalido nella misura Parte_1 del 100%, a decorrere dalla data del 13.05.2022 ai fini dell'ottenimento della pensione di inabilità;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Compensa le spese di lite relative alla fase di ATP;
- Condanna parte resistente al pagamento in favore di Parte_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese
[...]
generali, cpa ed iva da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
5 (dott. Carmelo Proiti)
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