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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12762/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria MINGO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Modena, strada Vignolese n. 64 e
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio MONTANARI e C.F._2 dall'Avv. Mauro SCIARUTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Bologna, viale Aldini n. 9
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 dicembre 2024. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 29 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 31 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 2 I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 1° settembre 2019.
Dall'unione non sono nati figli. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20 settembre 1969 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 1° settembre 2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al N. 377 P. 1 anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che per intercorso accordo tra le parti la signora ilascerà la Pt_2 casa coniugale entro e non oltre il 31 marzo 2025;
3) prende atto che i coniugi hanno concordato che il signor verserà alla Parte_1 moglie al momento di liberazione e rilascio da parte della stessa della residenza familiare la somma di 4.000,00 euro a titolo di corrispettivo per la mobilia che la stessa ivi lascerà, ad eccezione dei seguenti beni:
- 1 settimino;
3 televisioni;
1 lettore dvd;
4 mensole beige;
1 mobile beige con ante di vetro;
1 libreria aperta beige;
2 sedie nere;
1 sedia a dondolo beige e blu;
1 mobile basso piccolo porta Playstation;
1 lampadario bianco con faretti;
utensili e vettovaglie;
4) prende atto che le parti hanno concordato che la signora per tutto il Pt_2 periodo di permanenza nella casa coniugale verserà al ricorrente la somma di 130,00 euro mensili da versarsi sul conto corrente dello stesso già noto alle parti, a titolo di rimborso spese forfettario per utenze domestiche intestate al predetto signor
Parte_1
5) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti stante i loro rispettivi redditi derivanti da attività lavorativa e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'un l'altro a titolo di contributo di mantenimento;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 15 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria MINGO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Modena, strada Vignolese n. 64 e
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio MONTANARI e C.F._2 dall'Avv. Mauro SCIARUTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Bologna, viale Aldini n. 9
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 dicembre 2024. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 29 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 31 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 2 I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 1° settembre 2019.
Dall'unione non sono nati figli. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20 settembre 1969 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 1° settembre 2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al N. 377 P. 1 anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che per intercorso accordo tra le parti la signora ilascerà la Pt_2 casa coniugale entro e non oltre il 31 marzo 2025;
3) prende atto che i coniugi hanno concordato che il signor verserà alla Parte_1 moglie al momento di liberazione e rilascio da parte della stessa della residenza familiare la somma di 4.000,00 euro a titolo di corrispettivo per la mobilia che la stessa ivi lascerà, ad eccezione dei seguenti beni:
- 1 settimino;
3 televisioni;
1 lettore dvd;
4 mensole beige;
1 mobile beige con ante di vetro;
1 libreria aperta beige;
2 sedie nere;
1 sedia a dondolo beige e blu;
1 mobile basso piccolo porta Playstation;
1 lampadario bianco con faretti;
utensili e vettovaglie;
4) prende atto che le parti hanno concordato che la signora per tutto il Pt_2 periodo di permanenza nella casa coniugale verserà al ricorrente la somma di 130,00 euro mensili da versarsi sul conto corrente dello stesso già noto alle parti, a titolo di rimborso spese forfettario per utenze domestiche intestate al predetto signor
Parte_1
5) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti stante i loro rispettivi redditi derivanti da attività lavorativa e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'un l'altro a titolo di contributo di mantenimento;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 15 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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