TRIB
Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/03/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
RG n. 1479/2019
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA UDIENZA DEL 13/03/2024 ore 15.07 Sono comparsi l'Avv. Angela Putzolu, in sostituzione dell'Avv. Domenico Putzolu, per parte opposta, e l'Avv. Valentina Pisanu, in sostituzione degli Avv.ti Bettino Arru e Paolo Campus, i quali confermano le loro difese, richiamandosi agli atti del giudizio e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
IL GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17.18 dà lettura del dispositivo e della motivazione come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1479/2019 pendente tra
Parte_1
( ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti BETTINO ARRU E PAOLO CAMPUS P.IVA_1 ed elett.te dom.to in Tempio Pausania, Via Ferracciu n°14, presso lo studio dell'avv. Valentina Pisano
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. PUTZOLU DOMENICO CP P.IVA_2 ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Tempio Pausania via Roma 106
*****************
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
[...]
evocava in giudizio la Parte_1 convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
191/2019, emesso in data 12.05.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 50.976,01, che doveva essere asseritamente restituita alla ricorrente a seguito della risoluzione del contratto di compravendita, stipulato tra le parti in data 23.07.2007; tale somma era stata versata dall'odierna opposta a titolo di prezzo per l'acquisto del terreno oggetto del summenzionato contratto, censito al catasto terreni al fg. 32, mapp. 1852.
Preliminarmente l'opponente eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e la sua incompetenza funzionale in favore rispettivamente del giudice amministrativo e della Corte d'Appello, ritenendo che la presente controversia afferisse al diritto del opponente, nella sua qualità di ente pubblico Parte_1 territoriale istituito ai sensi della L.R. n. 10 del 25.07.2008, di riavere la disponibilità del terreno, censito al Catasto Fg 32, mapp. 1852 di complessivi mq
8.134, originariamente assegnato alla società odierna opposta col contratto sottoscritto in data 23.07.2007 - sospensivamente condizionato - e che dunque la detta attività del opponente rientrasse nella più generale categoria di Parte_1 attività riacquisitiva delle aree da esso cedute, ricorrendone i presupposti di legge.
Il opponente sosteneva, invero, di aver esercitato il proprio potere Parte_1 autoritativo di natura provvedimentale nell'interesse pubblico perseguito, in conseguenza della perdurante inattività della società opposta, che dal 2007 non avrebbe posto in essere alcuna attività nelle aree alla stessa assegnate.
Pertanto, riteneva da una parte che la cognizione sulla legittimità e/o validità dell'azione riacquisitiva posta in essere dal fosse sottratta CP_2 al Giudice ordinario e competesse al Giudice Amministrativo;
dall'altra riteneva che dovesse essere riconosciuta la competenza funzionale inderogabile della Corte
d'Appello qualora la controversia fosse invece inerente all'entità della stima e/o al pagamento dell'indennità di esproprio.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, nonché la propria incompetenza in favore della Corte d'Appello di
Cagliari Sez. distaccata di Sassari.
Nel merito contestava la sussistenza del credito vantato dall'opposta e chiedeva il rigetto della domanda.
L'opposta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda;
in particolare, precisava che l'oggetto della presente controversia non fosse la contestazione del “diritto del opponente di Parte_1 ritornare nella disponibilità del terreno originariamente assegnato alla CP
, bensì il diritto dell' alla restituzione del prezzo pagato al
[...] CP Parte_1 per l'acquisto del terreno del quale il è tornato ad essere proprietario per Parte_1 effetto della perdita di efficacia (o mai prodotta efficacia) del contratto di compravendita del 25.07.2007”, prezzo trattenuto dallo stesso sine Parte_1 titulo, benchè il contratto in oggetto si fosse automaticamente risolto in forza dell'avveramento della condizione risolutiva del contratto, di cui al paragrafo 6, punto 4.
Asseriva, invero, l'opposta che - come dimostrato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e come d'altronde riconosciuto nel presente giudizio dallo stesso debitore - il terreno oggetto di trasferimento era stato riconsegnato all'ente originario proprietario, che lo aveva a sua volta trasferito a terzi, mentre il prezzo corrisposto dall' non era mai stato restituito. CP
Per tali motivi l'opposta riteneva competente a decidere della presente controversia il Giudice Ordinario;
nel merito contestava le avverse pretese, chiedendo il rigetto dell'opposizione e insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2024 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
Per quanto attiene all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo si rileva come la stessa sia infondata.
Invero, si osserva che, in base alla L. n. 448 del 1998, art. 63, i Consorzi di sviluppo industriale hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione;
trattasi di un potere autoritativo il cui concreto esercizio dipende da valutazioni ampiamente discrezionali e, dunque, non sindacabili davanti al giudice ordinario.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, l'oggetto della controversia non è il diritto del di riottenere la disponibilità del terreno compravenduto, come Parte_1
dallo stesso asserito, bensì il diritto dell di ottenere la restituzione CP del prezzo pagato al per l'acquisto del terreno medesimo, come Parte_1
emerge con chiarezza dalla lettura della comparsa di costituzione e dal tenore dello stesso ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, la Suprema Corte a SS. UU. nella sentenza n. 4462 del
24/02/2011, in una controversia assimilabile alla presente, ha riconosciuto la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in ordine alle domande, in quella sede proposte, al fine di contestare la legittimità del riacquisto del terreno da parte del ed ottenere, di conseguenza, il Parte_1
risarcimento dell'intero danno così patito;
mentre ha confermato la giurisdizione del Tribunale ordinario (adito nella suddetta controversia) in ordine alla domanda relativa alla restituzione del prezzo di vendita, trattandosi di una questione di tipo meramente patrimoniale.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, ormai consolidati, deve rigettarsi sia l'eccezione di carenza di giurisdizione di cui sopra, sia l'eccezione di incompetenza funzionale dell'intestato Tribunale in favore della competenza della Corte d'Appello, non discutendosi di indennità da determinarsi, bensì di restituzione del prezzo come pattuito nel contratto di compravendita e regolarmente pagato dalla circostanza CP
quest'ultima mai contestata dal opponente. Parte_1
Passando all'esame del merito, anche sotto tale profilo, l'opposizione è infondata.
Invero è lo stesso art. 63 della legge 23.12.98 n. 448 che al primo e al terzo comma così dispone:
1.“I consorzi di sviluppo industriale hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.”
3.Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree…” Premesso che la presente controversia è un'opposizione a decreto ingiuntivo che dà luogo ad un giudizio di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario - con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso - in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, l' ha assolto all'onere probatorio CP_3
posto a suo carico, in quanto ha fornito prova della sussistenza del proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente, producendo l'atto pubblico di acquisto del terreno assegnatole dal , dal quale risulta che il prezzo Parte_1
pattuito era pari ad € 50.976,01, somma il cui regolare versamento, come detto, non è mai stato contestato dal opponente. Parte_1
Alla luce delle suddette emergenze processuali l'opposizione deve essere rigettata, in quanto l'opposta, a sensi della norma di cui all'art. 63 sopra richiamata, ha diritto alla restituzione da parte del opponente della Parte_1
somma di cui al decreto ingiuntivo n°191/2019 del 12.5.2019, che deve essere confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 191/2019, emesso in data 12.05.2019 e ne dichiara la definitiva esecutività;
- condanna il Parte_1
( ) alla rifusione delle spese del
[...] P.IVA_1 presente giudizio in favore della ( ) nella CP P.IVA_2 misura di € 5.800,00, oltre 15% per spese generali, spese vive, CPA e IVA come per legge.
Tempio Pausania, 13.03.2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona