Sentenza 4 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/03/2022, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00369/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2021, proposto da
GG IO, GG IZ, GG FI e GG NN, rappresentati e difesi dall'avvocato Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Collepasso, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
LO ER, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Collepasso sull' istanza presentata ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, trasmessa via PEC in data 20 maggio 2021, protocollata al n. 6276 in data 21 maggio 2021, con cui i ricorrenti, comproprietari di un compendio di aree censite in Catasto Terreni del Comune di Collepasso al Foglio 7 p.lle 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 e 1875, hanno chiesto l’avvio di un procedimento amministrativo volto all’emanazione di un provvedimento di acquisizione “sanante” al patrimonio indisponibile comunale delle porzioni delle suddette aree di loro proprietà illegittimamente occupate e trasformate dall’A.C. ovvero la restituzione delle medesime ai sensi di legge e del conseguente obbligo del Comune di Collepasso di pronunciarsi su detta istanza
nonché per la condanna
del Comune di Collepasso a concludere il suddetto procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni, anche previa nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione Comunale intimata in ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine assegnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to P. E. Bacile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15 ottobre 2021 e depositato in giudizio il 25 ottobre 2021 i ricorrenti, comproprietari di un compendio di aree site in agro del Comune di Collepasso e censite in Catasto dei Terreni al Foglio 7 p.lle 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 e 1875, chiedono l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Collepasso sull' istanza promossa ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, trasmessa via PEC in data 20 maggio 2021, protocollata al n. 6276 in data 21 maggio 2021, con cui gli stessi ricorrenti hanno chiesto l’avvio di un procedimento amministrativo volto all’emanazione di un provvedimento di acquisizione “sanante” al patrimonio indisponibile comunale delle porzioni delle suddette aree di loro proprietà illegittimamente occupate e trasformate in strada pubblica a servizio delle abitazioni del Comparto “C” del Piano Particolareggiato del 1987 e in particolare di quella del controinteressato Sig. LO ER ovvero la restituzione delle medesime ai sensi di legge, nonché l’accertamento dell’obbligo del Comune di Collepasso di pronunciarsi su detta istanza con conseguente condanna dello stesso Comune ad adottare un provvedimento espresso su di essa, anche previa nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione Comunale intimata in ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine assegnato.
1.1 Espone, in particolare, parte ricorrente che, come appurato a seguito di accesso agli atti, le predette aree di proprietà dei ricorrenti sarebbero state illegittimamente e irreversibilmente trasformate attraverso la realizzazione di una strada pubblica a servizio delle abitazioni edificate in attuazione del Piano Particolareggiato “Zona C1 – Comparto C” approvato con Deliberazione del C.C. di Collepasso n. 177 del 21 dicembre 1987 (ed in particolare di quella di proprietà del controinteressato Sig. LO ER) e di quelle site in zona B confinanti con il predetto comparto “C”.
Aggiunge, poi, che il prefato Piano Particolareggiato “Zona C1 - Comparto C” (approvato con Deliberazione del C.C. di Collepasso n. 177 del 21 dicembre 1987) risulterebbe attualmente privo di ogni efficacia ai fini della dichiarazione di pubblica utilità essendo infruttuosamente spirato il termine decennale dall’approvazione della variante adottata con successiva Delibera di C.C. si Collepasso n. 44 del 01/10/2007 e che l’area sarebbe stata, in ogni caso, irreversibilmente trasformata in assenza di un formale decreto di esproprio.
Rappresenta, in ultimo, che l’Amministrazione Comunale di Collepasso sarebbe rimasta silente rispetto all’istanza di avvio di procedimento amministrativo di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2011 e ss.mm. ovvero di restituzione delle aree avanzata dai ricorrenti trasmessa via PEC in data 20 maggio 2021 e protocollata al n. 6276 in data 21 maggio 2021, nonostante i ripetuti solleciti da parte degli stessi agli Uffici competenti.
1.2 A sostegno del ricorso hanno, quindi, dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 2 L. n. 241/90 e dell’art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione, assoluta carenza d’istruttoria. violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Collepasso nè il controinteressato LO ER.
3. All’udienza in Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso - ritualmente e tempestivamente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato e deve essere accolto.
2. La proposta domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Collepasso sull' istanza, trasmessa via PEC in data 20 maggio 2021 (protocollata al n. 6276 in data 21 maggio 2021) con cui gli odierni ricorrenti hanno chiesto alla predetta Amministrazione Comunale di far cessare l’illecita occupazione dei terreni di loro proprietà (illegittimamente occupati e trasformati in strada pubblica) con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 ovvero con la restituzione delle aree predette, nonché dell’obbligo del Comune di Collepasso di pronunciarsi su detta istanza, va, infatti, accolta, sussistendo, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile anche di questa Sezione, l’obbligo della Amministrazione Comunale resistente di riscontrarla esplicitamente (cfr. T.A.R. Lecce, Sezione III, 26/01/2018, n. 97).
In particolare, “La giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione c.d. “sanante”; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l’art. 42-bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, A.P., n. 2 del 9.2.2016).
La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell’Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015)” (Cfr.: T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).
2.1 Orbene, nel caso concreto posto all’attenzione di questo Collegio, il Comune di Collepasso non risulta aver mai dato riscontro all’istanza predetta trasmessa via PEC dai ricorrenti in data 20 maggio 2021 (protocollata al n. 6276 in data 21 maggio 2021), sicché è fuori di dubbio, che l’Amministrazione Comunale intimata è rimasta inerte rispetto a detta istanza.
Né sussiste, nella fattispecie concreta in esame, alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A., protrattosi oltre il termine di trenta giorni per provvedere sull’istanza di che trattasi.
3. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto con accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’Amministrazione Comunale di Collepasso sull’istanza ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 trasmessa via PEC dai ricorrenti in data 20 maggio 2021 (protocollata al n. 6276 in data 21 maggio 2021) e con condanna della stessa A.C., ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. e vanno poste integralmente a carico del Comune di Collepasso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi sopra indicati e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117 comma 2 c.p.a., ordina al Comune di Collepasso di adottare un provvedimento espresso sull' istanza ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 trasmessa via PEC in data 20 maggio 2021, protocollata al n. 6276 in data 21 maggio 2021, di cui in motivazione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Collepasso, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di € 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO