TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 14.1.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via IV Novembre n. 5, presso lo studio dell'Avv. CANAREZZA ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
- accertare e dichiarare l'applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria Self-executing 2003/109/CE e 98/2011/UE in materia di assistenza e protezione sociale, come interpretata dalle sentenza del 25.11.2020 CGUE nelle cause C-302/19 e C- 303/19, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare con decorrenza 25.03.2019, come da domande amministrative in atti, e comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, per tutti i figli del ricorrente, nati nel matrimonio e nati al di fuori del matrimonio, come da causali di cui in narrativa, in applicazione dell'art. 2 D.L. n. 69 come convertito con modificazioni in L. n. 153/1988,
1 e conseguentemente condannare al pagamento della provvidenza ANF nei mesi CP_2 lavorati dal ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite e oneri fiscali come per legge e con richiesta di distrazione delle spese legali ex art. 93 cpc. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_2
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità totale o parziale del ricorso avverso per intervenuta decadenza annuale riferita alle diverse annualità di prestazione richiesta. NEL MERITO, rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di prestare attività lavorativa in Italia dal 1.4.2009, che in data 12.1.2012 aveva contratto matrimonio in Senegal con , dall'unione CP_3 erano nati i figli nato in [...] il [...] e A_ Persona_2
nato in [...] il [...]. Il ricorrente dichiarava di essere altresì padre dei
[...] minori nati al di fuori del matrimonio nato in [...] il [...] e Persona_3
, nata in [...] il [...]. Deduceva che tutti loro erano privi di Persona_4 reddito e mantenuti dal ricorrente, come emergeva dalle dichiarazioni reddituali prodotte in atti. Produceva il proprio permesso di soggiorno di lungo periodo (doc. 22 ric.). Allegava che, il 9.7.2023, aveva presentato domanda volta a ottenere il riconoscimento degli ANF per i periodi 25.03.2019 – 30.06.2019, 01.07.2019 – 20.11.2019, 16.03.2020 – 30.06.2020, 01.07.2020 – 15.09.2020, 01.12.2020 – 30.06.2021 e 01.07.2021 – 28.02.2022 e le stesse erano state rigettate per “nucleo non autorizzato” (doc. 23 ric.). Il ricorso amministrativo (doc. 24 ric.) era stato respinto con la seguente motivazione: “ANF DIP non procedibili perché non anticipate dalle necessarie domande di autorizzazione ANF per il nucleo. Non risulta infatti registrato all'anagrafe italiana matrimonio alcuno del ricorrente che, come da certificazione allegata al ricorso, dichiara di optare per la poligamia e dei quattro figli elencati, non conviventi in quanto all'estero, solo due sono figli della persona indicata quale moglie nella domanda del ricorrente e per nessuno dei figli è presente il necessario codice fiscale italiano” (doc. 1 ric.). Richiamava la giurisprudenza dell CGUE (cause C-302/19 e 303/19), e la sentenza della Corte costituzionale n. 67/2022, che avevano imposto la disapplicazione
2 del comma 6bis dell'art. 2, l. n. 153/1988 e la circolare n. 95/2022, che ne era CP_2 seguita. Lamentava che, nonostante la produzione di tutta la documentazione richiesta, la provvidenza era stata negata per il solo fatto dell'omessa trascrizione del matrimonio in Italia. Deduceva, peraltro, che il Comune di Romagnano Sesia aveva rifiutato la trascrizione, trattandosi di matrimonio contratto all'estero da cittadini non italiani. Argomentava in ordine all'efficacia dell'autocertificazione, prodotta in sede amministrativa, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 23.7.2024. CP_2
Riferiva che il ricorrente, il 25.10.2023, aveva presentato domanda di autorizzazione ANF, per il periodo decorrente dal 26.10.2018 e quindi sei domande di liquidazione della prestazione, a essa correlata. Produceva il riepilogo delle suddette domande. Allegava che l'istanza era stata rigettata, in quanto nell'anagrafe italiana non risultava alcun matrimonio a nome del ricorrente. Dalla documentazione dallo stesso prodotta, era emerso che egli aveva optato per il regime di poligamia. Precisava che in tali casi, avrebbero potuto riconoscersi gli ANF per il solo matrimonio trascritto in Italia, mentre i figli nati da altre mogli non avrebbero potuto essere iscritti nel nucleo, in quanto figli naturali non conviventi. Eccepiva preliminarmente la decadenza annuale, ai sensi dell'art. 47, comma terzo, del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Richiamava, quindi, la normativa in tema di assegni familiari, di cui all'art. 2, l. n. 69/1988 e d.p.r. n. 797/1955, evidenziando la necessità di previa richiesta di autorizzazione all'inclusione di familiari nel nucleo. Sosteneva altresì che, in base all'art. 28, l. n. 218/1995, la trascrizione in Italia del matrimonio fosse requisito necessario per la sua validità ai fini previdenziali. Argomentava circa l'assenza di discriminazione, ai sensi dell'art. 12, direttiva 2011/98/CE e in ogni caso, deduceva che la domanda relativa alla discriminazione avrebbe dovuto proporsi nei termini di cui all'art. 28, d. lgs. n. 150/2011. In ogni caso, deduceva che non vi era stata, in concreto, alcuna discriminazione, avendo il ricorrente ricevuto il medesimo trattamento, che sarebbe stato riservato a chiunque, nelle medesime condizioni.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Vanno disattese le eccezioni preliminari proposte dall . CP_2
Quanto alla decadenza, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha da tempo statuito che “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una
3 prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n.
384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass., sez. lav, 18.8.2003, n. 12073).
La decadenza, dunque, si computa a partire dalla domanda amministrativa, di cui presuppone l'inoltro e non già dal periodo di riferimento della prestazione richiesta. Lo stesso ha dedotto e documentato che il ricorrente ha presentato la domanda CP_2 amministrativa il 25.10.2013. Il ricorrente ha prodotto sub doc. 1 il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, datato 20.12.2023. Ne consegue che il ricorso al Tribunale, del 13.3.2024, è del tutto tempestivo. Quanto al rito applicato, si deve rilevare che il ricorrente non ha proposto una controversia in tema di discriminazione, ma ha agito direttamente per chiedere l'erogazione, in proprio favore, di una prestazione assistenziale, a cui ritiene di avere diritto in base alla legge applicabile. L'introduzione della causa secondo il rito ordinario del lavoro è, quindi, conforme al codice di rito. 2. Venendo, quindi, al merito, non vi è, ormai, alcun dubbio circa il diritto dei cittadini stranieri cd. lungosoggiornanti a ottenere gli ANF;
diritto che, sul piano astratto, neppure il convenuto ha contestato.
A norma dell'art. 2 comma 6 del D.L. 691/1988 (convertito in L. 153/1988) "Il nucleo familiare é composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (....)".
Il successivo comma 6 bis del medesimo art. 2 stabilisce che "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiamo la residenza nel territorio della Repubblica, salva che dallo
Stato di cui lo straniero é cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stato stipulata convezione internazionale in materia di trattamento di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro degli affari esteri".
Risulta dunque evidente che il regime dell'assegno di cui sopra, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, é diverso per gli italiani e per gli stranieri
4 (appartenenti, o meno, agli Stati membri dell'UE) ed é meno favorevole per questi ultimi, i quali, a differenza dei primi, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui all'art. 2 comma 6 cit., risieda all'estero.
Tale disparità di trattamento non è compatibile con le norme europee che, per alcune categorie di stranieri, impongono, invece, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro.
Sul punto, si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 67 del 2022, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6- bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, sollevata con sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, n.9379. In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, posto che la normativa nazionale deve essere direttamente disapplicata dal Giudice adito nella parte in cui esclude il diritto alla parità di trattamento del lavoratore titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro i cui familiari risiedono non già nel territorio italiano, bensì in un paese terzo.
3. Quanto al rapporto di coniugio con , il ricorrente ha prodotto in giudizio CP_3 la traduzione giurata del certificato di matrimonio (doc. 3 ric.) e il certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Console onorario del Senegal a RN (doc. 13 ric.). L' CP_2 non ha sollevato eccezioni sostanziali sulla validità del matrimonio, fatta salva la questione del regime di poligamia, che è, tuttavia, irrilevante in questa sede, non essendo stato dedotto in giudizio alcun matrimonio ulteriore, rispetto al primo.
L' ha, invece, sostenuto che in base all'art. 28, l. n. 218/1995, per poter CP_2 riconoscere validità in Italia a un matrimonio contratto all'estero, occorrerebbe la sua trascrizione nei registri dello stato civile italiani. Per contro, la disposizione citata reca
“Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
Sul punto, la S.C. ha condivisibilmente osservato che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass., sez. VI, 18.7.2013, n. 17620).
È, quindi, priva di fondamento normativo la tesi dell' , per la quale la CP_2 trascrizione in Italia sarebbe requisito di validità del matrimonio contratto all'estero, nell'ordinamento nazionale. Né risultano, dagli atti, di ragioni di contrasto con l'ordine pubblico italiano, quale sarebbe, per esempio, un matrimonio concretamente poligamico, che non risulta nel caso di specie, poiché, al di là della teorica opzione per la poligamia, il ricorrente non ha fatto valere matrimoni con coniugi diversi.
5 4. Ciò posto, deve parimenti riconoscersi, incidentalmente, ai soli fini di questo giudizio, il rapporto di filiazione con nato in [...] il [...] e A_
, nato in [...] il [...]. Entrambi risultano essere figli della Persona_2 moglie del ricorrente . La filiazione non è stata contestata dall' , che CP_3 CP_2 neppure ha sollevato eccezioni circa l'autenticità e la forma delle traduzioni giurate dei certificati di nascita, prodotte dal ricorrente sub docc. 5 e 7.
Irrilevante, ai fini del presente giudizio, è la posizione di , nata Persona_4 in Senegal il 1.11.2022, atteso che la data di nascita della stessa è posteriore all'ultimo dei periodi per cui è stata richiesta la prestazione assistenziale.
Quanto a nato in [...] il [...], il ricorrente ha prodotto Persona_3 sub doc. 9 la traduzione giurata del certificato di nascita, dal quale risulta che la stessa è figlia del ricorrente e di Il ricorrente stesso ha dedotto trattarsi di figlio Per_5 nato fuori dal matrimonio.
Ora, contrariamente a quanto argomentato in questa sede dall convenuto, CP_1 la stessa circolare n. 95/2022 (p. 6, paragrafo 4) ammette il riconoscimento degli CP_2
ANF in favore di figli (già detti) naturali. D'altro canto, trattasi di orientamento in armonia con la precedente circolare n. 36/2008, ove si legge che “Il diritto CP_2 all'assegno per il nucleo familiare, nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, era riconosciuto finora solamente al genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata (v. circolare n. 48 del 19 febbraio 1992). A seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in linea con l'ordinamento esistente, è stata ricercata una soluzione atta a fornire tutela a quei nuclei che a tutt'oggi ne risultano privi perché il genitore naturale convivente con i figli non è titolare di una propria posizione. Si forniscono pertanto le istruzioni relative alle modalità di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nell'ipotesi di cui trattasi. E' stato riconosciuto, alla stregua di provvedimenti giudiziari in tal senso, che il diritto all'assegno per il nucleo familiare ha un radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori. Ciò non di meno appare in linea con l'ordinamento esistente consentire che, in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la prole possa usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l'erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente. Ne consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente. In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all'indicazione dei dati reddituali dell'apposito modello di domanda, non dovrà indicare l'ammontare e la natura dei propri redditi , ma dovrà allegare alla domanda
6 stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con i figli”.
Tale orientamento amministrativo consolidato confligge, inspiegabilmente, con la posizione assunta dall' in questa sede, senza che l' abbia a tal fine addotto CP_2 CP_1 argomentazioni idonee a ritenere che esso contrasti con più recenti interventi normativi o giurisprudenziali. 5. Quanto allo stato di famiglia e ai redditi, requisito indispensabile per il riconoscimento della prestazione, il ricorrente ha prodotto certificazione di stato di famiglia rilasciata dal Console onorario del Senegal a RN, con firma legalizzata presso la (doc. 13 ric.), in cui vengono riportati i nomi dei figli e della moglie, CP_4 come sopra indicati, con l'attestazione che “tutti i componenti della famiglia risultano a carico fiscale del dichiarante sig. , nato il [...] a [...]_1
(Senegal), titolare della CI CEDAO n°1 01 19831210 00023 8, c.f.
, e nessuno di questi possiede un reddito annuo superiore a euro C.F._1
2.840,51, né gode nel Paese di origine di alcuna agevolazione e/o sussidio per i familiari a carico”.
Quanto alla moglie , il ricorrente ha altresì prodotto la traduzione CP_3 giurata del certificato di non imposizione fiscale, rilasciato dalle Autorità senegalesi (doc. 15 ric.). 6. La questione, risultante dal provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo e relativo alla mancata presentazione delle domande di autorizzazione ANF, risulta superata da quanto dedotto nella memoria circa l'avvenuto espletamento di tale CP_2 formalità, indispensabile per il riconoscimento della prestazione.
La domanda va, quindi, accolta e in assenza dell'istanza di specifica quantificazione degli importi dovuti, il Tribunale può limitarsi al riferimento alle previsioni di legge, d'altronde insuscettibili di variazione discrezionale. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura documentale e dell'elevata serialità del contenzioso in esame, in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, accerta e dichiara il diritto di , a Parte_1 percepire l'assegno per il nucleo familiare, in relazione ai periodi di lavoro dipendente, ricompresi tra i seguenti 25.03.2019 – 30.06.2019, 01.07.2019 – 20.11.2019, 16.03.2020
– 30.06.2020, 01.07.2020 – 15.09.2020, 01.12.2020 – 30.06.2021 e 01.07.2021 –
7 28.02.2022, in relazione alla moglie e ai figli CP_3 A_
(dal 19.9.2020), (per tutto il periodo) e (per tutto il Persona_2 Persona_3 periodo) e condanna l' ad accogliere la relativa domanda amministrativa e a CP_2 provvedere al pagamento della prestazione, nella misura di legge;
2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 3.500, oltre a rimborso spese Parte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Angelo Canarezza. Così deciso il 14.1.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 14.1.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via IV Novembre n. 5, presso lo studio dell'Avv. CANAREZZA ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
- accertare e dichiarare l'applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria Self-executing 2003/109/CE e 98/2011/UE in materia di assistenza e protezione sociale, come interpretata dalle sentenza del 25.11.2020 CGUE nelle cause C-302/19 e C- 303/19, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare con decorrenza 25.03.2019, come da domande amministrative in atti, e comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, per tutti i figli del ricorrente, nati nel matrimonio e nati al di fuori del matrimonio, come da causali di cui in narrativa, in applicazione dell'art. 2 D.L. n. 69 come convertito con modificazioni in L. n. 153/1988,
1 e conseguentemente condannare al pagamento della provvidenza ANF nei mesi CP_2 lavorati dal ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite e oneri fiscali come per legge e con richiesta di distrazione delle spese legali ex art. 93 cpc. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_2
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità totale o parziale del ricorso avverso per intervenuta decadenza annuale riferita alle diverse annualità di prestazione richiesta. NEL MERITO, rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di prestare attività lavorativa in Italia dal 1.4.2009, che in data 12.1.2012 aveva contratto matrimonio in Senegal con , dall'unione CP_3 erano nati i figli nato in [...] il [...] e A_ Persona_2
nato in [...] il [...]. Il ricorrente dichiarava di essere altresì padre dei
[...] minori nati al di fuori del matrimonio nato in [...] il [...] e Persona_3
, nata in [...] il [...]. Deduceva che tutti loro erano privi di Persona_4 reddito e mantenuti dal ricorrente, come emergeva dalle dichiarazioni reddituali prodotte in atti. Produceva il proprio permesso di soggiorno di lungo periodo (doc. 22 ric.). Allegava che, il 9.7.2023, aveva presentato domanda volta a ottenere il riconoscimento degli ANF per i periodi 25.03.2019 – 30.06.2019, 01.07.2019 – 20.11.2019, 16.03.2020 – 30.06.2020, 01.07.2020 – 15.09.2020, 01.12.2020 – 30.06.2021 e 01.07.2021 – 28.02.2022 e le stesse erano state rigettate per “nucleo non autorizzato” (doc. 23 ric.). Il ricorso amministrativo (doc. 24 ric.) era stato respinto con la seguente motivazione: “ANF DIP non procedibili perché non anticipate dalle necessarie domande di autorizzazione ANF per il nucleo. Non risulta infatti registrato all'anagrafe italiana matrimonio alcuno del ricorrente che, come da certificazione allegata al ricorso, dichiara di optare per la poligamia e dei quattro figli elencati, non conviventi in quanto all'estero, solo due sono figli della persona indicata quale moglie nella domanda del ricorrente e per nessuno dei figli è presente il necessario codice fiscale italiano” (doc. 1 ric.). Richiamava la giurisprudenza dell CGUE (cause C-302/19 e 303/19), e la sentenza della Corte costituzionale n. 67/2022, che avevano imposto la disapplicazione
2 del comma 6bis dell'art. 2, l. n. 153/1988 e la circolare n. 95/2022, che ne era CP_2 seguita. Lamentava che, nonostante la produzione di tutta la documentazione richiesta, la provvidenza era stata negata per il solo fatto dell'omessa trascrizione del matrimonio in Italia. Deduceva, peraltro, che il Comune di Romagnano Sesia aveva rifiutato la trascrizione, trattandosi di matrimonio contratto all'estero da cittadini non italiani. Argomentava in ordine all'efficacia dell'autocertificazione, prodotta in sede amministrativa, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 23.7.2024. CP_2
Riferiva che il ricorrente, il 25.10.2023, aveva presentato domanda di autorizzazione ANF, per il periodo decorrente dal 26.10.2018 e quindi sei domande di liquidazione della prestazione, a essa correlata. Produceva il riepilogo delle suddette domande. Allegava che l'istanza era stata rigettata, in quanto nell'anagrafe italiana non risultava alcun matrimonio a nome del ricorrente. Dalla documentazione dallo stesso prodotta, era emerso che egli aveva optato per il regime di poligamia. Precisava che in tali casi, avrebbero potuto riconoscersi gli ANF per il solo matrimonio trascritto in Italia, mentre i figli nati da altre mogli non avrebbero potuto essere iscritti nel nucleo, in quanto figli naturali non conviventi. Eccepiva preliminarmente la decadenza annuale, ai sensi dell'art. 47, comma terzo, del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Richiamava, quindi, la normativa in tema di assegni familiari, di cui all'art. 2, l. n. 69/1988 e d.p.r. n. 797/1955, evidenziando la necessità di previa richiesta di autorizzazione all'inclusione di familiari nel nucleo. Sosteneva altresì che, in base all'art. 28, l. n. 218/1995, la trascrizione in Italia del matrimonio fosse requisito necessario per la sua validità ai fini previdenziali. Argomentava circa l'assenza di discriminazione, ai sensi dell'art. 12, direttiva 2011/98/CE e in ogni caso, deduceva che la domanda relativa alla discriminazione avrebbe dovuto proporsi nei termini di cui all'art. 28, d. lgs. n. 150/2011. In ogni caso, deduceva che non vi era stata, in concreto, alcuna discriminazione, avendo il ricorrente ricevuto il medesimo trattamento, che sarebbe stato riservato a chiunque, nelle medesime condizioni.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Vanno disattese le eccezioni preliminari proposte dall . CP_2
Quanto alla decadenza, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha da tempo statuito che “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una
3 prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n.
384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass., sez. lav, 18.8.2003, n. 12073).
La decadenza, dunque, si computa a partire dalla domanda amministrativa, di cui presuppone l'inoltro e non già dal periodo di riferimento della prestazione richiesta. Lo stesso ha dedotto e documentato che il ricorrente ha presentato la domanda CP_2 amministrativa il 25.10.2013. Il ricorrente ha prodotto sub doc. 1 il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, datato 20.12.2023. Ne consegue che il ricorso al Tribunale, del 13.3.2024, è del tutto tempestivo. Quanto al rito applicato, si deve rilevare che il ricorrente non ha proposto una controversia in tema di discriminazione, ma ha agito direttamente per chiedere l'erogazione, in proprio favore, di una prestazione assistenziale, a cui ritiene di avere diritto in base alla legge applicabile. L'introduzione della causa secondo il rito ordinario del lavoro è, quindi, conforme al codice di rito. 2. Venendo, quindi, al merito, non vi è, ormai, alcun dubbio circa il diritto dei cittadini stranieri cd. lungosoggiornanti a ottenere gli ANF;
diritto che, sul piano astratto, neppure il convenuto ha contestato.
A norma dell'art. 2 comma 6 del D.L. 691/1988 (convertito in L. 153/1988) "Il nucleo familiare é composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (....)".
Il successivo comma 6 bis del medesimo art. 2 stabilisce che "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiamo la residenza nel territorio della Repubblica, salva che dallo
Stato di cui lo straniero é cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stato stipulata convezione internazionale in materia di trattamento di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro degli affari esteri".
Risulta dunque evidente che il regime dell'assegno di cui sopra, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, é diverso per gli italiani e per gli stranieri
4 (appartenenti, o meno, agli Stati membri dell'UE) ed é meno favorevole per questi ultimi, i quali, a differenza dei primi, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui all'art. 2 comma 6 cit., risieda all'estero.
Tale disparità di trattamento non è compatibile con le norme europee che, per alcune categorie di stranieri, impongono, invece, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro.
Sul punto, si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 67 del 2022, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6- bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, sollevata con sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, n.9379. In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, posto che la normativa nazionale deve essere direttamente disapplicata dal Giudice adito nella parte in cui esclude il diritto alla parità di trattamento del lavoratore titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro i cui familiari risiedono non già nel territorio italiano, bensì in un paese terzo.
3. Quanto al rapporto di coniugio con , il ricorrente ha prodotto in giudizio CP_3 la traduzione giurata del certificato di matrimonio (doc. 3 ric.) e il certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Console onorario del Senegal a RN (doc. 13 ric.). L' CP_2 non ha sollevato eccezioni sostanziali sulla validità del matrimonio, fatta salva la questione del regime di poligamia, che è, tuttavia, irrilevante in questa sede, non essendo stato dedotto in giudizio alcun matrimonio ulteriore, rispetto al primo.
L' ha, invece, sostenuto che in base all'art. 28, l. n. 218/1995, per poter CP_2 riconoscere validità in Italia a un matrimonio contratto all'estero, occorrerebbe la sua trascrizione nei registri dello stato civile italiani. Per contro, la disposizione citata reca
“Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
Sul punto, la S.C. ha condivisibilmente osservato che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass., sez. VI, 18.7.2013, n. 17620).
È, quindi, priva di fondamento normativo la tesi dell' , per la quale la CP_2 trascrizione in Italia sarebbe requisito di validità del matrimonio contratto all'estero, nell'ordinamento nazionale. Né risultano, dagli atti, di ragioni di contrasto con l'ordine pubblico italiano, quale sarebbe, per esempio, un matrimonio concretamente poligamico, che non risulta nel caso di specie, poiché, al di là della teorica opzione per la poligamia, il ricorrente non ha fatto valere matrimoni con coniugi diversi.
5 4. Ciò posto, deve parimenti riconoscersi, incidentalmente, ai soli fini di questo giudizio, il rapporto di filiazione con nato in [...] il [...] e A_
, nato in [...] il [...]. Entrambi risultano essere figli della Persona_2 moglie del ricorrente . La filiazione non è stata contestata dall' , che CP_3 CP_2 neppure ha sollevato eccezioni circa l'autenticità e la forma delle traduzioni giurate dei certificati di nascita, prodotte dal ricorrente sub docc. 5 e 7.
Irrilevante, ai fini del presente giudizio, è la posizione di , nata Persona_4 in Senegal il 1.11.2022, atteso che la data di nascita della stessa è posteriore all'ultimo dei periodi per cui è stata richiesta la prestazione assistenziale.
Quanto a nato in [...] il [...], il ricorrente ha prodotto Persona_3 sub doc. 9 la traduzione giurata del certificato di nascita, dal quale risulta che la stessa è figlia del ricorrente e di Il ricorrente stesso ha dedotto trattarsi di figlio Per_5 nato fuori dal matrimonio.
Ora, contrariamente a quanto argomentato in questa sede dall convenuto, CP_1 la stessa circolare n. 95/2022 (p. 6, paragrafo 4) ammette il riconoscimento degli CP_2
ANF in favore di figli (già detti) naturali. D'altro canto, trattasi di orientamento in armonia con la precedente circolare n. 36/2008, ove si legge che “Il diritto CP_2 all'assegno per il nucleo familiare, nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, era riconosciuto finora solamente al genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata (v. circolare n. 48 del 19 febbraio 1992). A seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in linea con l'ordinamento esistente, è stata ricercata una soluzione atta a fornire tutela a quei nuclei che a tutt'oggi ne risultano privi perché il genitore naturale convivente con i figli non è titolare di una propria posizione. Si forniscono pertanto le istruzioni relative alle modalità di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nell'ipotesi di cui trattasi. E' stato riconosciuto, alla stregua di provvedimenti giudiziari in tal senso, che il diritto all'assegno per il nucleo familiare ha un radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori. Ciò non di meno appare in linea con l'ordinamento esistente consentire che, in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la prole possa usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l'erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente. Ne consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente. In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all'indicazione dei dati reddituali dell'apposito modello di domanda, non dovrà indicare l'ammontare e la natura dei propri redditi , ma dovrà allegare alla domanda
6 stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con i figli”.
Tale orientamento amministrativo consolidato confligge, inspiegabilmente, con la posizione assunta dall' in questa sede, senza che l' abbia a tal fine addotto CP_2 CP_1 argomentazioni idonee a ritenere che esso contrasti con più recenti interventi normativi o giurisprudenziali. 5. Quanto allo stato di famiglia e ai redditi, requisito indispensabile per il riconoscimento della prestazione, il ricorrente ha prodotto certificazione di stato di famiglia rilasciata dal Console onorario del Senegal a RN, con firma legalizzata presso la (doc. 13 ric.), in cui vengono riportati i nomi dei figli e della moglie, CP_4 come sopra indicati, con l'attestazione che “tutti i componenti della famiglia risultano a carico fiscale del dichiarante sig. , nato il [...] a [...]_1
(Senegal), titolare della CI CEDAO n°1 01 19831210 00023 8, c.f.
, e nessuno di questi possiede un reddito annuo superiore a euro C.F._1
2.840,51, né gode nel Paese di origine di alcuna agevolazione e/o sussidio per i familiari a carico”.
Quanto alla moglie , il ricorrente ha altresì prodotto la traduzione CP_3 giurata del certificato di non imposizione fiscale, rilasciato dalle Autorità senegalesi (doc. 15 ric.). 6. La questione, risultante dal provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo e relativo alla mancata presentazione delle domande di autorizzazione ANF, risulta superata da quanto dedotto nella memoria circa l'avvenuto espletamento di tale CP_2 formalità, indispensabile per il riconoscimento della prestazione.
La domanda va, quindi, accolta e in assenza dell'istanza di specifica quantificazione degli importi dovuti, il Tribunale può limitarsi al riferimento alle previsioni di legge, d'altronde insuscettibili di variazione discrezionale. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura documentale e dell'elevata serialità del contenzioso in esame, in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, accerta e dichiara il diritto di , a Parte_1 percepire l'assegno per il nucleo familiare, in relazione ai periodi di lavoro dipendente, ricompresi tra i seguenti 25.03.2019 – 30.06.2019, 01.07.2019 – 20.11.2019, 16.03.2020
– 30.06.2020, 01.07.2020 – 15.09.2020, 01.12.2020 – 30.06.2021 e 01.07.2021 –
7 28.02.2022, in relazione alla moglie e ai figli CP_3 A_
(dal 19.9.2020), (per tutto il periodo) e (per tutto il Persona_2 Persona_3 periodo) e condanna l' ad accogliere la relativa domanda amministrativa e a CP_2 provvedere al pagamento della prestazione, nella misura di legge;
2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 3.500, oltre a rimborso spese Parte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Angelo Canarezza. Così deciso il 14.1.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
8