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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. 61 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
TRA
La con sede in Frattamaggiore (NA) alla Via Atellana 57, Controparte_1
in persona del legale rappresentante sig. , in proprio e quale mandataria del Controparte_2
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la mandante
[...]
, con sede in Gragnano (NA) alla Via Stagli, 37, rappresentata e difesa, Controparte_3 dall'Avv. Antonio Panico giusta mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo Avvocato, ed elett.te dom.ta in Giugliano in Campania alla via G. Gigante n.1
ATTORE
E
, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. rappresentato e difeso Controparte_4 dall'Avv. Daniele Marrama, giusta procura in calce alla citazione notificata, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla p.za Nicola Amore n. 6
CONVENUTO
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Mugnano in virtù di Controparte_5
procura rilasciata su foglio separato, presso il cui studio in Napoli, alla via dei Fiorentini n. 61
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 28.12.2020 la soc. l., Parte_1
aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di per i lavori di CP_4
adeguamento e messa a norma del Campo Sportivo comunale San Michele e della gestione dello stesso per anni 7, chiedeva accertarsi la risoluzione del contatto d'appalto ex art. 1456 c.c a seguito dell'inadempimento del committente e dell'inutile decorso del termine concesso con la diffida notificata alla stazione appaltante;
chiedeva inoltre, in subordine ove non ritenuto già risolto il contratto, la risoluzione dello stesso ex art 1453 c.c. per grave inadempimento del committente.
Con condanna della convenuta Amministrazione al risarcimento dei danni subiti nella indicata misura di € 417.464,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo, oltre spese e competenze professionali di giudizio.
Alla udienza del 13.04.2021 si costituiva il che chiedeva in via Controparte_4
preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia del progettista CH.
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 106 e 269 c.p.c., e fissarsi una nuova udienza per CP_5
consentire la citazione del terzo nei termini di legge;
nel merito, il rigetto della domanda avversaria perché inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata e nella ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, porre ogni conseguenza derivata in capo al progettista.
Chiedeva in riconvenzionale, accertare gli inadempimenti commessi dalla società appaltante e per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire al la Controparte_1 Controparte_4 somma complessiva di € 466.443,86 o ogni diversa somma accertata dall'istruttoria e/o individuata anche in via equitativa.
Autorizzata la chiamata in causa del progettista CH. con rinvio all'udienza del Controparte_5
17/03/2022, si costituiva CH. terzo chiamato in causa dal convenuto Controparte_5 CP_4
rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Mugnano, la quale impugnava e contestava estensivamente
[...]
le avverse domande, sia principale che di manleva, pretestuose e destituite di pregio giuridico, chiedendone l'integrale rigetto con ogni consequenziale statuizione in ordine alla liquidazione delle spese e competenze di giudizio.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. , la causa veniva rinviata all'udienza del
28.03.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
L' precisava e modificava la propria domanda nel primo termine Controparte_1 dall'art. 183 c.p.c. comma VI, chiedendo di dichiarare illegittimo ed infondato il provvedimento adottato dall'amministrazione convenuta (Determinazione n. 82 del 22.02.2021) recante la risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 1210 stipulato in data 04.06.2019 e, per l'effetto, pronunciare la disapplicazione del predetto provvedimento;
accertarsi e dichiarare l'illegittimità ed abusività del suddetto provvedimento anche nella parte in cui è disposta l'escussione della cauzione definitiva e, per l'effetto, condannare l'amministrazione comunale alla restituzione di quanto indebitamente incamerato per un importo pari ad € 117.306,00; accertarsi e dichiarare che la ritardata ultimazione dei lavori sia imputabile a responsabilità esclusiva della stazione appaltante e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della penale adottata dalla società committente, con conseguente sua totale disapplicazione;
accertarsi che in conseguenza dell'inadempimento del committente e il contratto si sia risolto ex art. 1456 c.c. o ai sensi dell'art. 1453 c.c. e condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti nella indicata misura di € 417.464,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incombente istruttorio. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
La convenuta Amministrazione anch'essa precisava e modificava la domanda nel primo termine previsto dall'art. 183c.p.c. comma VI chiedendo in via preliminare:
- disporre la riunione della presente causa con quella R.G. 509/21 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
- condannare con ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. l'attrice al pagamento della somma di
€ 49.580,20;
- nel merito, rigettare la domanda avversaria perché inammissibile, improcedibile e infondata, porre ogni conseguenza derivata in capo al progettista;
- in via riconvenzionale, accertare gli inadempimenti commessi dall'attrice e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire al la somma complessiva di € 466.443,86 o Controparte_4 ogni diversa somma accertata ad esito dell'istruttoria e/o determinata in via equitativa.
Nella udienza del 28.03.23 il giudice si riservava sulla richieste di parte attrice di disporsi
CTU, del convenuto di riunione della presente causa con quella R.G. 509/21 per CP_4
ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, di condanna della attrice ex art. 186 ter c.p.c. al pagamento di € 49.580,20, di ammissione delle prove.
La parte chiamata arch. si opponeva alla richiesta di CTU. Controparte_5
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta il 28 marzo 2023, riteneva non sussistere i presupposti per la riunione del presente giudizio alla causa con R.G. 509/21; non accoglieva la richiesta formulata dal convenuto in merito all'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. CP_4
Ritenuto necessario disporre CTU nominava veniva fissata per il conferimento dell'incarico l'udienza del 13 luglio 2023. La causa veniva poi rinviata all'udienza del 26/03/2024 per la verifica dell'espletamento della consulenza e al 30/5/2024 per le deduzioni delle parti in merito all'eccezione di nullità della
CTU sollevata da parte attrice in ordine al mancato esame da parte dell'ausiliare nominato delle note del ctp di parte attrice, depositate il giorno dopo la scadenza del termine stabilito dal giudice in sede di conferimento CTU.
Il 30/5/2024, letti gli atti di causa e viste le note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/09/2024.
Depositate le note di parte la difesa della soc. reiterava l'eccezione di Controparte_1
nullità della c.t.u. per violazione del contraddittorio, insisteva nella rinnovazione della c.t.u., in subordine chiedeva che la causa fosse introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il convenuto ed il terzo chiamato chiedevano che la causa fosse Controparte_4
trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice assegnava la causa a sentenza con i termini 190 cpc a decorrere dal 14 ottobre
2024.
Parte attrice non depositava comparse conclusionali ma solo le repliche. Convenuto e terzo chiamato depositavano comparse conclusionali e repliche
2. In rito.
2.1. Sulla eccezione di nullità della CTU formulata da parte attrice.
L'eccezione deve essere disattesa, infatti nel caso in esame parte attrice lamenta che le osservazioni del proprio CTP non sono state prese in esame dal CTU poiché tardivamente depositate nei termini fissati dal Giudice.
Orbene deve darsi atto che non si tratta affatto di una ipotesi di nullità della CTU atteso che la parte, che non ha rispettato il termine (nel caso di specie l'attrice) può sempre far valere le sue osservazioni nel successivo corso del giudizio, senza che ciò comporti che la CTU sia affetta da nullità con necessità di rinnovazione. Infatti successivamente al deposito dell'elaborato il contraddittorio è garantito innanzi al giudice che ben potrà chiedere – ove lo ritenga necessario- chiarimenti all'ausiliare (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 5624/22 “Reputa il Collegio che la riforma del
2009 abbia procedimentalizzato, assoggettandola a precisi termini, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere già direttamente sul contenuto della consulenza e non, tout court, la possibilità di svolgere qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio ).
Deve darsi atto del resto che il CTU ha in ogni caso depositato tra gli allegati alla consulenza la relazione del CTP – benchè tardivamente inviata- e che parte attrice invitata a dedurre , nel contraddittorio, si è limitato ad asserire che le “osservazioni del c.t. di parte attrice incidono su aspetti della relazione peritale che, se correttamente valutate, avrebbero condotto ad un risultato diverso a quello cui è giunto il c.t.u” (cfr cfr. note del 29.5.24) senza tuttavia mai svolgere qualunque deduzione o osservazione e motivare il contenuto delle proprie obiezioni, inoltre parte attrice non ha provveduto a depositare nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni alcuna deduzione o osservazione specifica alla CTU , non ha depositato comparse conclusionali, ed ha solo nelle memorie di replica operato un “copia ed incolla” delle osservazioni alla CTU svolta dalla CTP attorea, che come detto erano state già depositate dal CTU.
Sul punto si osserva che al di là della condotta tenuta da parte attrice, le osservazioni svolte dal CTP di parte attrice trovano ampia risposta nella CTU redatta e pertanto devono essere disattese come meglio si dirà nella trattazione di merito .
2.2. Sulla eccezione formulata da parte convenuta di novità della domanda attorea.
Parte convenuta si è opposta alla domanda come modificata dall'attrice, anche perché sia la richiesta di declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione sia quella di restituzione della cauzione che quella di illegittimità delle penali costituiscono vere e proprie domande nuove e non sono una semplice emendatio libelli.
Sul punto occorre osservare che è ammessa la modificazione della domanda ex art. 183 cpc purchè la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta ( cfr. Cass. Civ 18546/2020).
3 Nel merito
3..1. Sulla domanda attorea.
Parte attrice ha chiesto accertarsi la risoluzione del contatto d'appalto ex art. 1456 c.c a seguito dell'inadempimento del committente e dell'inutile decorso del termine concesso con la diffida notificata alla stazione appaltante;
ed in subordine ove non ritenuto già risolto il contratto, la risoluzione dello stesso ex art 1453 c.c. per grave inadempimento del committente.
Occorre tuttavia dare atto che parte attrice ha chiesto – a precisazione della domanda- in via pregiudiziale la disapplicazione del provvedimento adottato dall'amministrazione convenuta , e cioè della determinazione n. 82 del 22.02.2021 (pubblicata all'albo pretorio il 23.2.21 ) con cui è stato risolto da parte del di il contratto d'appalto (rep. n. 1210 stipulato in data CP_4 CP_4
04.06.2019) per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 14 dello stesso contratto, nonché dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016.
Il ha contestato all'Appaltatore, ai sensi dell'Art.14 del Contratto d'appalto, in Controparte_4 relazione all'Art.108 c. 3 del D.L.vo 50/2016, il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali individuato nella arbitraria sospensione dei lavori eseguibili, ritenuta pregiudizievole alla realizzazione delle opere nei termini pattuiti, la grave negligenza connessa alla mancata ottemperanza alle disposizioni del Direttore dei lavori e al mancato invio delle fatture quietanzate dei subappaltatori in conseguenza del mancato pagamento delle prestazioni da costoro rese.
Orbene , alla luce delle puntuali ed esaustive risposte ai quesiti fornite dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio, risulta l'insussistenza della asserita condotta inadempiente della committente - dedotta da parte attrice- , e la presenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 108 Dvo 50/16 da parte della PA(cfr. infra) come da provvedimento di risoluzione adottato dall'ente.
L'ausiliare ha innanzitutto evidenziato che non vi sono carenze e/o errori progettuali .
La progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento e messa a norma del Campo Sportivo comunale San Michele è , infatti, adeguatamente completa e dettagliata e ciò ha consentito, in sede di offerta, all'appaltatore di controllare le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di formulare l'offerta tecnica e economica tenendo conto di voci e relative quantità eccedenti, mancanti o carenti, alla stregua del criterio dettato dall'Art. 118, c. 2 D.P.R. 207/2010, nonché 2 Il comma 2 dell'Art. 118 D.P.R. 207/2010.
Inoltre il ctu ha accertato , sulla base di quanto precisato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, che non sussiste errore progettuale nei termini di cui all'Art. 106, c. 10 del D.L.vo 50/2016
(inadeguata valutazione dello stato di fatto del sito di impianto della nuova rampa di uscita dal settore ospiti) e che il rinvenimento della forte pendenza della scarpata a monte ostativo alla realizzazione della piattaforma per la rampa, costituisce circostanza imprevista e imprevedibile perché esterna all'area del progetto “lotto -Cat.E4” e all'area di cantiere.
Ha precisato testualmente che : “L'effettiva configurazione della scarpata a monte, insistente su area esterna a quella del progetto, non poteva pertanto essere conosciuta in fase di redazione del progetto stesso” (cfr. pg. 122 ctu).
Le obiezioni del ctu di parte attrice sul punto (necessità in sede di progettazione di tener conto anche delle aree esterne al cantiere ) , in sede di osservazioni, devono essere disattese e tanto poiché il CTU ha preso in esame tale eccezione ritenendo invece che non sussiste un errore progettuale – secondo i canoni di diligenza – proprio poiché sebbene abbia rilevato la incongruenza del rilievo della scarpata , tanto non poteva qualificarsi come errore progettuale poiché insisteva su una area “ esterna” a quella di progetto.
Con riferimento alla assenza di autorizzazioni, ai fini della cantierabilità delle opere dei lotti progettuali appaltati, dedotta da parte attrice sempre a base dell'inadempimento della committente ,
l'ausiliare ha riconosciuto che in fase di appalto mancavano l'Autorizzazione Sismica del Genio
Civile di Napoli e l'Attestazione di conformità della LND (Lega Nazionale Dilettanti) della FIGC.
Il CTU ha tuttavia chiarito che “per richiedere e acquisire l'autorizzazione sismica occorreva indicare, tra gli altri, anche il nominativo dell'esecutore delle strutture che si sarebbe potuto conoscere solo all'esito della stipula del contratto e che anche per l'attestazione di conformità della LND era necessario attendere l'esito della procedura di individuazione del contraente perché nella documentazione a base di gara era previsto a carico dell'aggiudicatario l'onere e la cura di quanto necessario per conseguire l'omologazione del campo di calcio”(cfr. pg. 124 ctu).
Deve darsi atto del resto che le doglianze dell'impresa sono state avanzate per la prima volta solo in un momento in cui la P.A. aveva ottenuto tutte le autorizzazioni.
Con riferimento , inoltre, alle sospensioni va evidenziato che le stesse sono state tutte esaminate dal
CTU (cfr. pg. 125 e ss) , e sul punto si rimanda al contenuto della perizia svolta dall'ausiliare .
Questo ultimo ha infatti congruamente motivato , con un ragionamento che va esente di censura, la legittimità delle stesse , poiché o prive di apposizione di riserva o con apposizione di riserve infondate, il che rende del tutto inattendibili anche le osservazioni svolte dal CTP di parte attrice.
Deve darsi atto che dall'esame degli atti è emerso non solo che le sospensioni dei lavori da parte del erano del tutto legittime, ma anche che la decisione di non procedere all'aumento CP_4 dell'anticipazione, era del tutto discrezionale
3.2. Sulle domande riconvenzionali.
La P.A. ha dedotto che il contratto di appalto è venuto meno prima dell'avvio della causa per effetto del comportamento delle parti, ed ha chiesto dopo l'accertamento del venir meno del vincolo negoziale, di chiarire l'imputabilità del primo inadempimento ed addossare le conseguenze risarcitorie a chi tra le parti lo abbia commesso per prima.
Alla luce del rigetto della domanda attorea , e di tutto quanto si evince dall'istruttoria in atti e soprattutto dall'esito della CTU deve ritenersi provato il venir meno del vincolo negoziale, per inadempimento della appaltatrice , per le condotte descritte nella determinazione dell'ente (cfr. sopra) e ritenere la legittimità del provvedimento con cui il ha proceduto alla Controparte_4
risoluzione di diritto.
Si deve infatti evidenziare che , come risulta dalla istruttori agli atti, la comunicazione da parte del di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ex art. 108 dlvo 50/16 , è stata CP_4
notificata a mezzo pec alla Impresa appaltatrice il 23.12.2020 e che solo successivamente parte attrice, con l'atto di citazione notificato al in data 28.12.2020, ha Parte_2
proposto l'odierno giudizio per la risoluzione .
L'impresa , tra l'altro, non ha espressamente e puntualmente contestato tutti i profili che hanno portato all'adozione del provvedimento di risoluzione.
Non hanno trovato, ad esempio, alcuna contestazione le critiche inerenti al mancato pagamento dei subappaltatori (sul punto si è limitata a riportare solo che non era più Controparte_1
obbligatorio in base al testo normativo l'inserimento della predetta clausola), nè la eccepita mancata puntuale esecuzione degli ordini della D.L. ( il ctu ha rilevato del resto la mancata apposizione di riserve).
3.2.2 Sul credito della P.A. relativo alle penali ed alle maggiori somme liquidate all'appaltatore.
Orbene nella CTU è stata accertata la correttezza della contabilizzazione dei lavori svolti da
[...]
pari ad € 247.250,55, e dunque il credito del rispetto alle Controparte_1 Controparte_4
anticipazioni non dovute per € 49.580.20 al lordo dell'IVA a cui si aggiungono le penali già quantificate all'atto della risoluzione in € 7.201,20.
Ne consegue la condanna di al pagamento delle penali e delle maggiori ed Controparte_1
indebite somme versatele dalla P.A., pari rispettivamente ad € 7.201,20 ed a € 49.580,20.
3.2.3. Sul danno non patrimoniale .
Il ha formulato domanda di risarcimento danno non patrimoniale , nello specifico del CP_4
danno all'immagine, rimettendosi alla liquidazione equitativa del giudicante.
Orbene deve darsi atto che nella fattispecie in esame non si ravvisano gli elementi della fattispecie dannosa, rilevanti ai fini della esistenza del danno all'immagine, e che dunque consentono per poter affermare che sia stato leso il prestigio della P.A. e dunque il diritto all'immagine.
Non sussiste l'ambito soggettivo ( è necessario infatti che il soggetto, che pone in essere la condotta illecita, sia legato all'amministrazione lesa da un rapporto di servizio) , né la condotta (non vi è violazione penalmente rilevante, da parte del dipendente pubblico) , nè il criterio di imputazione
(dolo e colpa grave).
In ogni caso atteso che il danno al prestigio della PA diventa una sottospecie del danno erariale (cfr. sent. N. 10/2003 Sezioni Riunite della Corte dei Conti che equipara il «danno all'immagine» al
«danno esistenziale») vi sarebbe comunque difetto di giurisdizione.
3.2.4. Sulle spese per l'aumento dei prezzi per il riappalto.
Parte convenuta , attrice in via riconvenzionale, chiede che gli venga ristorata la maggiore spesa che sosterrà per affidare ad altra impresa i lavori al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
Anche tale domanda deve essere rigettata e tanto atteso che la stazione appaltante era tenuta a quantificare i danni derivanti dall'affidamento al nuovo soggetto successivamente alla risoluzione .
Il comma 8 dell'Art.108 D.L.vo 50/2016 dispone che nei casi di risoluzione contrattuale di cui al comma 3 l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altre imprese i lavori.
Sul punto la Ctu ha rilevato che per le spese richieste non sono stati forniti i parametri ( cfr. CTU pag. 138 “Dagli atti di causa e dalla ricostruzione della vicenda, operata anche sulla scorta di quanto acquisito nel corso delle operazioni peritali, non si evidenzia che il Controparte_4
abbia sostenuto spese connesse al rinnovo della procedura di gara per € 50.920,00. Difettano, pertanto, i parametri per quantificare il danno così come richiesto”).
3.2.5 Sul danno per la mancata realizzazione delle migliorie.
Con la risoluzione del rapporto viene meno il presupposto della realizzazione delle migliorie e tuttavia tanto non può qualificarsi come danno , poiché, nel caso in esame, per contratto le stesse sono state associate alle lavorazioni, che per effetto della risoluzione da parte del comune non sono state poi realizzate dalla ditta . In buona sostanza – si condivide il ragionamento dell'ausiliare (cfr. osservazioni pg.
146) secondo cui tali migliorie non possono essere monetizzate in assenza di esecuzione delle opere cui erano collegate (cfr. CTU “tenuto conto che con la risoluzione del contratto l'Appaltatore ha cessato ogni lavorazione e fornitura prevista dal progetto, ha cessato anche l'esecuzione delle corrispondenti migliorie;
viene meno, pertanto, il presupposto per la contabilizzazione di dette migliorie”).
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
4. Sulla chiamata in garanzia e sulle altre questioni.
Tutte le altre questioni come la chiamata in garanzia restano assorbite alla luce del rigetto della domanda attorea.
5. Sulle spese di lite
5.1. Le spese si liquidano in base al principio della soccombenza , come da dispositivo sulla base dei parametri di cui ai Dm 55/14 e 147/22 in assenza di nota spese depositata in atti.
5.2. Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cpc, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. 10.6.2005, n. 12301).
Nel caso in esame atteso che la chiamata in garanzia è stata resa necessaria in relazione alle tesi dell'attore, poi rivelatesi infondate , le spese del terzo chiamato devono essere a carico di parte attrice.
4.3. Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice avendovi dato causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda della soc. “La
[...] con domanda riconvenzionale del Comune di e con chiamata in Controparte_1 CP_4
causa del terzo CH. , così provvede: Controparte_5
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale , per quanto di ragione, e per l'effetto condanna la al pagamento in favore del di € Controparte_1 Controparte_4
7.201,20 ed a € 49.580,20 rispettivamente a titolo di penali e di maggiori somme indebitamente versate;
3. Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 CP_4
delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre CP_4
spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa se dovute.
4. Condanna la al pagamento in favore dell'arch. Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, CP_5
oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa se dovute.
5. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Torre Annunziata 27 gennaio 2025 il giudice dott.ssa Luisa Zicari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. 61 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
TRA
La con sede in Frattamaggiore (NA) alla Via Atellana 57, Controparte_1
in persona del legale rappresentante sig. , in proprio e quale mandataria del Controparte_2
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la mandante
[...]
, con sede in Gragnano (NA) alla Via Stagli, 37, rappresentata e difesa, Controparte_3 dall'Avv. Antonio Panico giusta mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo Avvocato, ed elett.te dom.ta in Giugliano in Campania alla via G. Gigante n.1
ATTORE
E
, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. rappresentato e difeso Controparte_4 dall'Avv. Daniele Marrama, giusta procura in calce alla citazione notificata, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla p.za Nicola Amore n. 6
CONVENUTO
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Mugnano in virtù di Controparte_5
procura rilasciata su foglio separato, presso il cui studio in Napoli, alla via dei Fiorentini n. 61
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 28.12.2020 la soc. l., Parte_1
aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di per i lavori di CP_4
adeguamento e messa a norma del Campo Sportivo comunale San Michele e della gestione dello stesso per anni 7, chiedeva accertarsi la risoluzione del contatto d'appalto ex art. 1456 c.c a seguito dell'inadempimento del committente e dell'inutile decorso del termine concesso con la diffida notificata alla stazione appaltante;
chiedeva inoltre, in subordine ove non ritenuto già risolto il contratto, la risoluzione dello stesso ex art 1453 c.c. per grave inadempimento del committente.
Con condanna della convenuta Amministrazione al risarcimento dei danni subiti nella indicata misura di € 417.464,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo, oltre spese e competenze professionali di giudizio.
Alla udienza del 13.04.2021 si costituiva il che chiedeva in via Controparte_4
preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia del progettista CH.
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 106 e 269 c.p.c., e fissarsi una nuova udienza per CP_5
consentire la citazione del terzo nei termini di legge;
nel merito, il rigetto della domanda avversaria perché inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata e nella ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, porre ogni conseguenza derivata in capo al progettista.
Chiedeva in riconvenzionale, accertare gli inadempimenti commessi dalla società appaltante e per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire al la Controparte_1 Controparte_4 somma complessiva di € 466.443,86 o ogni diversa somma accertata dall'istruttoria e/o individuata anche in via equitativa.
Autorizzata la chiamata in causa del progettista CH. con rinvio all'udienza del Controparte_5
17/03/2022, si costituiva CH. terzo chiamato in causa dal convenuto Controparte_5 CP_4
rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Mugnano, la quale impugnava e contestava estensivamente
[...]
le avverse domande, sia principale che di manleva, pretestuose e destituite di pregio giuridico, chiedendone l'integrale rigetto con ogni consequenziale statuizione in ordine alla liquidazione delle spese e competenze di giudizio.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. , la causa veniva rinviata all'udienza del
28.03.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
L' precisava e modificava la propria domanda nel primo termine Controparte_1 dall'art. 183 c.p.c. comma VI, chiedendo di dichiarare illegittimo ed infondato il provvedimento adottato dall'amministrazione convenuta (Determinazione n. 82 del 22.02.2021) recante la risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 1210 stipulato in data 04.06.2019 e, per l'effetto, pronunciare la disapplicazione del predetto provvedimento;
accertarsi e dichiarare l'illegittimità ed abusività del suddetto provvedimento anche nella parte in cui è disposta l'escussione della cauzione definitiva e, per l'effetto, condannare l'amministrazione comunale alla restituzione di quanto indebitamente incamerato per un importo pari ad € 117.306,00; accertarsi e dichiarare che la ritardata ultimazione dei lavori sia imputabile a responsabilità esclusiva della stazione appaltante e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della penale adottata dalla società committente, con conseguente sua totale disapplicazione;
accertarsi che in conseguenza dell'inadempimento del committente e il contratto si sia risolto ex art. 1456 c.c. o ai sensi dell'art. 1453 c.c. e condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti nella indicata misura di € 417.464,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incombente istruttorio. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
La convenuta Amministrazione anch'essa precisava e modificava la domanda nel primo termine previsto dall'art. 183c.p.c. comma VI chiedendo in via preliminare:
- disporre la riunione della presente causa con quella R.G. 509/21 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
- condannare con ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. l'attrice al pagamento della somma di
€ 49.580,20;
- nel merito, rigettare la domanda avversaria perché inammissibile, improcedibile e infondata, porre ogni conseguenza derivata in capo al progettista;
- in via riconvenzionale, accertare gli inadempimenti commessi dall'attrice e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire al la somma complessiva di € 466.443,86 o Controparte_4 ogni diversa somma accertata ad esito dell'istruttoria e/o determinata in via equitativa.
Nella udienza del 28.03.23 il giudice si riservava sulla richieste di parte attrice di disporsi
CTU, del convenuto di riunione della presente causa con quella R.G. 509/21 per CP_4
ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, di condanna della attrice ex art. 186 ter c.p.c. al pagamento di € 49.580,20, di ammissione delle prove.
La parte chiamata arch. si opponeva alla richiesta di CTU. Controparte_5
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta il 28 marzo 2023, riteneva non sussistere i presupposti per la riunione del presente giudizio alla causa con R.G. 509/21; non accoglieva la richiesta formulata dal convenuto in merito all'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. CP_4
Ritenuto necessario disporre CTU nominava veniva fissata per il conferimento dell'incarico l'udienza del 13 luglio 2023. La causa veniva poi rinviata all'udienza del 26/03/2024 per la verifica dell'espletamento della consulenza e al 30/5/2024 per le deduzioni delle parti in merito all'eccezione di nullità della
CTU sollevata da parte attrice in ordine al mancato esame da parte dell'ausiliare nominato delle note del ctp di parte attrice, depositate il giorno dopo la scadenza del termine stabilito dal giudice in sede di conferimento CTU.
Il 30/5/2024, letti gli atti di causa e viste le note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/09/2024.
Depositate le note di parte la difesa della soc. reiterava l'eccezione di Controparte_1
nullità della c.t.u. per violazione del contraddittorio, insisteva nella rinnovazione della c.t.u., in subordine chiedeva che la causa fosse introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il convenuto ed il terzo chiamato chiedevano che la causa fosse Controparte_4
trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice assegnava la causa a sentenza con i termini 190 cpc a decorrere dal 14 ottobre
2024.
Parte attrice non depositava comparse conclusionali ma solo le repliche. Convenuto e terzo chiamato depositavano comparse conclusionali e repliche
2. In rito.
2.1. Sulla eccezione di nullità della CTU formulata da parte attrice.
L'eccezione deve essere disattesa, infatti nel caso in esame parte attrice lamenta che le osservazioni del proprio CTP non sono state prese in esame dal CTU poiché tardivamente depositate nei termini fissati dal Giudice.
Orbene deve darsi atto che non si tratta affatto di una ipotesi di nullità della CTU atteso che la parte, che non ha rispettato il termine (nel caso di specie l'attrice) può sempre far valere le sue osservazioni nel successivo corso del giudizio, senza che ciò comporti che la CTU sia affetta da nullità con necessità di rinnovazione. Infatti successivamente al deposito dell'elaborato il contraddittorio è garantito innanzi al giudice che ben potrà chiedere – ove lo ritenga necessario- chiarimenti all'ausiliare (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 5624/22 “Reputa il Collegio che la riforma del
2009 abbia procedimentalizzato, assoggettandola a precisi termini, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere già direttamente sul contenuto della consulenza e non, tout court, la possibilità di svolgere qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio ).
Deve darsi atto del resto che il CTU ha in ogni caso depositato tra gli allegati alla consulenza la relazione del CTP – benchè tardivamente inviata- e che parte attrice invitata a dedurre , nel contraddittorio, si è limitato ad asserire che le “osservazioni del c.t. di parte attrice incidono su aspetti della relazione peritale che, se correttamente valutate, avrebbero condotto ad un risultato diverso a quello cui è giunto il c.t.u” (cfr cfr. note del 29.5.24) senza tuttavia mai svolgere qualunque deduzione o osservazione e motivare il contenuto delle proprie obiezioni, inoltre parte attrice non ha provveduto a depositare nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni alcuna deduzione o osservazione specifica alla CTU , non ha depositato comparse conclusionali, ed ha solo nelle memorie di replica operato un “copia ed incolla” delle osservazioni alla CTU svolta dalla CTP attorea, che come detto erano state già depositate dal CTU.
Sul punto si osserva che al di là della condotta tenuta da parte attrice, le osservazioni svolte dal CTP di parte attrice trovano ampia risposta nella CTU redatta e pertanto devono essere disattese come meglio si dirà nella trattazione di merito .
2.2. Sulla eccezione formulata da parte convenuta di novità della domanda attorea.
Parte convenuta si è opposta alla domanda come modificata dall'attrice, anche perché sia la richiesta di declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione sia quella di restituzione della cauzione che quella di illegittimità delle penali costituiscono vere e proprie domande nuove e non sono una semplice emendatio libelli.
Sul punto occorre osservare che è ammessa la modificazione della domanda ex art. 183 cpc purchè la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta ( cfr. Cass. Civ 18546/2020).
3 Nel merito
3..1. Sulla domanda attorea.
Parte attrice ha chiesto accertarsi la risoluzione del contatto d'appalto ex art. 1456 c.c a seguito dell'inadempimento del committente e dell'inutile decorso del termine concesso con la diffida notificata alla stazione appaltante;
ed in subordine ove non ritenuto già risolto il contratto, la risoluzione dello stesso ex art 1453 c.c. per grave inadempimento del committente.
Occorre tuttavia dare atto che parte attrice ha chiesto – a precisazione della domanda- in via pregiudiziale la disapplicazione del provvedimento adottato dall'amministrazione convenuta , e cioè della determinazione n. 82 del 22.02.2021 (pubblicata all'albo pretorio il 23.2.21 ) con cui è stato risolto da parte del di il contratto d'appalto (rep. n. 1210 stipulato in data CP_4 CP_4
04.06.2019) per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 14 dello stesso contratto, nonché dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016.
Il ha contestato all'Appaltatore, ai sensi dell'Art.14 del Contratto d'appalto, in Controparte_4 relazione all'Art.108 c. 3 del D.L.vo 50/2016, il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali individuato nella arbitraria sospensione dei lavori eseguibili, ritenuta pregiudizievole alla realizzazione delle opere nei termini pattuiti, la grave negligenza connessa alla mancata ottemperanza alle disposizioni del Direttore dei lavori e al mancato invio delle fatture quietanzate dei subappaltatori in conseguenza del mancato pagamento delle prestazioni da costoro rese.
Orbene , alla luce delle puntuali ed esaustive risposte ai quesiti fornite dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio, risulta l'insussistenza della asserita condotta inadempiente della committente - dedotta da parte attrice- , e la presenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 108 Dvo 50/16 da parte della PA(cfr. infra) come da provvedimento di risoluzione adottato dall'ente.
L'ausiliare ha innanzitutto evidenziato che non vi sono carenze e/o errori progettuali .
La progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento e messa a norma del Campo Sportivo comunale San Michele è , infatti, adeguatamente completa e dettagliata e ciò ha consentito, in sede di offerta, all'appaltatore di controllare le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di formulare l'offerta tecnica e economica tenendo conto di voci e relative quantità eccedenti, mancanti o carenti, alla stregua del criterio dettato dall'Art. 118, c. 2 D.P.R. 207/2010, nonché 2 Il comma 2 dell'Art. 118 D.P.R. 207/2010.
Inoltre il ctu ha accertato , sulla base di quanto precisato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, che non sussiste errore progettuale nei termini di cui all'Art. 106, c. 10 del D.L.vo 50/2016
(inadeguata valutazione dello stato di fatto del sito di impianto della nuova rampa di uscita dal settore ospiti) e che il rinvenimento della forte pendenza della scarpata a monte ostativo alla realizzazione della piattaforma per la rampa, costituisce circostanza imprevista e imprevedibile perché esterna all'area del progetto “lotto -Cat.E4” e all'area di cantiere.
Ha precisato testualmente che : “L'effettiva configurazione della scarpata a monte, insistente su area esterna a quella del progetto, non poteva pertanto essere conosciuta in fase di redazione del progetto stesso” (cfr. pg. 122 ctu).
Le obiezioni del ctu di parte attrice sul punto (necessità in sede di progettazione di tener conto anche delle aree esterne al cantiere ) , in sede di osservazioni, devono essere disattese e tanto poiché il CTU ha preso in esame tale eccezione ritenendo invece che non sussiste un errore progettuale – secondo i canoni di diligenza – proprio poiché sebbene abbia rilevato la incongruenza del rilievo della scarpata , tanto non poteva qualificarsi come errore progettuale poiché insisteva su una area “ esterna” a quella di progetto.
Con riferimento alla assenza di autorizzazioni, ai fini della cantierabilità delle opere dei lotti progettuali appaltati, dedotta da parte attrice sempre a base dell'inadempimento della committente ,
l'ausiliare ha riconosciuto che in fase di appalto mancavano l'Autorizzazione Sismica del Genio
Civile di Napoli e l'Attestazione di conformità della LND (Lega Nazionale Dilettanti) della FIGC.
Il CTU ha tuttavia chiarito che “per richiedere e acquisire l'autorizzazione sismica occorreva indicare, tra gli altri, anche il nominativo dell'esecutore delle strutture che si sarebbe potuto conoscere solo all'esito della stipula del contratto e che anche per l'attestazione di conformità della LND era necessario attendere l'esito della procedura di individuazione del contraente perché nella documentazione a base di gara era previsto a carico dell'aggiudicatario l'onere e la cura di quanto necessario per conseguire l'omologazione del campo di calcio”(cfr. pg. 124 ctu).
Deve darsi atto del resto che le doglianze dell'impresa sono state avanzate per la prima volta solo in un momento in cui la P.A. aveva ottenuto tutte le autorizzazioni.
Con riferimento , inoltre, alle sospensioni va evidenziato che le stesse sono state tutte esaminate dal
CTU (cfr. pg. 125 e ss) , e sul punto si rimanda al contenuto della perizia svolta dall'ausiliare .
Questo ultimo ha infatti congruamente motivato , con un ragionamento che va esente di censura, la legittimità delle stesse , poiché o prive di apposizione di riserva o con apposizione di riserve infondate, il che rende del tutto inattendibili anche le osservazioni svolte dal CTP di parte attrice.
Deve darsi atto che dall'esame degli atti è emerso non solo che le sospensioni dei lavori da parte del erano del tutto legittime, ma anche che la decisione di non procedere all'aumento CP_4 dell'anticipazione, era del tutto discrezionale
3.2. Sulle domande riconvenzionali.
La P.A. ha dedotto che il contratto di appalto è venuto meno prima dell'avvio della causa per effetto del comportamento delle parti, ed ha chiesto dopo l'accertamento del venir meno del vincolo negoziale, di chiarire l'imputabilità del primo inadempimento ed addossare le conseguenze risarcitorie a chi tra le parti lo abbia commesso per prima.
Alla luce del rigetto della domanda attorea , e di tutto quanto si evince dall'istruttoria in atti e soprattutto dall'esito della CTU deve ritenersi provato il venir meno del vincolo negoziale, per inadempimento della appaltatrice , per le condotte descritte nella determinazione dell'ente (cfr. sopra) e ritenere la legittimità del provvedimento con cui il ha proceduto alla Controparte_4
risoluzione di diritto.
Si deve infatti evidenziare che , come risulta dalla istruttori agli atti, la comunicazione da parte del di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ex art. 108 dlvo 50/16 , è stata CP_4
notificata a mezzo pec alla Impresa appaltatrice il 23.12.2020 e che solo successivamente parte attrice, con l'atto di citazione notificato al in data 28.12.2020, ha Parte_2
proposto l'odierno giudizio per la risoluzione .
L'impresa , tra l'altro, non ha espressamente e puntualmente contestato tutti i profili che hanno portato all'adozione del provvedimento di risoluzione.
Non hanno trovato, ad esempio, alcuna contestazione le critiche inerenti al mancato pagamento dei subappaltatori (sul punto si è limitata a riportare solo che non era più Controparte_1
obbligatorio in base al testo normativo l'inserimento della predetta clausola), nè la eccepita mancata puntuale esecuzione degli ordini della D.L. ( il ctu ha rilevato del resto la mancata apposizione di riserve).
3.2.2 Sul credito della P.A. relativo alle penali ed alle maggiori somme liquidate all'appaltatore.
Orbene nella CTU è stata accertata la correttezza della contabilizzazione dei lavori svolti da
[...]
pari ad € 247.250,55, e dunque il credito del rispetto alle Controparte_1 Controparte_4
anticipazioni non dovute per € 49.580.20 al lordo dell'IVA a cui si aggiungono le penali già quantificate all'atto della risoluzione in € 7.201,20.
Ne consegue la condanna di al pagamento delle penali e delle maggiori ed Controparte_1
indebite somme versatele dalla P.A., pari rispettivamente ad € 7.201,20 ed a € 49.580,20.
3.2.3. Sul danno non patrimoniale .
Il ha formulato domanda di risarcimento danno non patrimoniale , nello specifico del CP_4
danno all'immagine, rimettendosi alla liquidazione equitativa del giudicante.
Orbene deve darsi atto che nella fattispecie in esame non si ravvisano gli elementi della fattispecie dannosa, rilevanti ai fini della esistenza del danno all'immagine, e che dunque consentono per poter affermare che sia stato leso il prestigio della P.A. e dunque il diritto all'immagine.
Non sussiste l'ambito soggettivo ( è necessario infatti che il soggetto, che pone in essere la condotta illecita, sia legato all'amministrazione lesa da un rapporto di servizio) , né la condotta (non vi è violazione penalmente rilevante, da parte del dipendente pubblico) , nè il criterio di imputazione
(dolo e colpa grave).
In ogni caso atteso che il danno al prestigio della PA diventa una sottospecie del danno erariale (cfr. sent. N. 10/2003 Sezioni Riunite della Corte dei Conti che equipara il «danno all'immagine» al
«danno esistenziale») vi sarebbe comunque difetto di giurisdizione.
3.2.4. Sulle spese per l'aumento dei prezzi per il riappalto.
Parte convenuta , attrice in via riconvenzionale, chiede che gli venga ristorata la maggiore spesa che sosterrà per affidare ad altra impresa i lavori al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
Anche tale domanda deve essere rigettata e tanto atteso che la stazione appaltante era tenuta a quantificare i danni derivanti dall'affidamento al nuovo soggetto successivamente alla risoluzione .
Il comma 8 dell'Art.108 D.L.vo 50/2016 dispone che nei casi di risoluzione contrattuale di cui al comma 3 l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altre imprese i lavori.
Sul punto la Ctu ha rilevato che per le spese richieste non sono stati forniti i parametri ( cfr. CTU pag. 138 “Dagli atti di causa e dalla ricostruzione della vicenda, operata anche sulla scorta di quanto acquisito nel corso delle operazioni peritali, non si evidenzia che il Controparte_4
abbia sostenuto spese connesse al rinnovo della procedura di gara per € 50.920,00. Difettano, pertanto, i parametri per quantificare il danno così come richiesto”).
3.2.5 Sul danno per la mancata realizzazione delle migliorie.
Con la risoluzione del rapporto viene meno il presupposto della realizzazione delle migliorie e tuttavia tanto non può qualificarsi come danno , poiché, nel caso in esame, per contratto le stesse sono state associate alle lavorazioni, che per effetto della risoluzione da parte del comune non sono state poi realizzate dalla ditta . In buona sostanza – si condivide il ragionamento dell'ausiliare (cfr. osservazioni pg.
146) secondo cui tali migliorie non possono essere monetizzate in assenza di esecuzione delle opere cui erano collegate (cfr. CTU “tenuto conto che con la risoluzione del contratto l'Appaltatore ha cessato ogni lavorazione e fornitura prevista dal progetto, ha cessato anche l'esecuzione delle corrispondenti migliorie;
viene meno, pertanto, il presupposto per la contabilizzazione di dette migliorie”).
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
4. Sulla chiamata in garanzia e sulle altre questioni.
Tutte le altre questioni come la chiamata in garanzia restano assorbite alla luce del rigetto della domanda attorea.
5. Sulle spese di lite
5.1. Le spese si liquidano in base al principio della soccombenza , come da dispositivo sulla base dei parametri di cui ai Dm 55/14 e 147/22 in assenza di nota spese depositata in atti.
5.2. Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cpc, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. 10.6.2005, n. 12301).
Nel caso in esame atteso che la chiamata in garanzia è stata resa necessaria in relazione alle tesi dell'attore, poi rivelatesi infondate , le spese del terzo chiamato devono essere a carico di parte attrice.
4.3. Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice avendovi dato causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda della soc. “La
[...] con domanda riconvenzionale del Comune di e con chiamata in Controparte_1 CP_4
causa del terzo CH. , così provvede: Controparte_5
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale , per quanto di ragione, e per l'effetto condanna la al pagamento in favore del di € Controparte_1 Controparte_4
7.201,20 ed a € 49.580,20 rispettivamente a titolo di penali e di maggiori somme indebitamente versate;
3. Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 CP_4
delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre CP_4
spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa se dovute.
4. Condanna la al pagamento in favore dell'arch. Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, CP_5
oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa se dovute.
5. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Torre Annunziata 27 gennaio 2025 il giudice dott.ssa Luisa Zicari