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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. dott. Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
) con sede legale in Reggio Emilia, via Grigoris Lambrakis Parte_1 P.IVA_1 n. 1/A, con il patrocinio degli avv.ti Licia GAROTTI, Marco GALLI, e Luca FARAVELLI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Monte di Pietà n. 15
Contro
) con sede in Cervia (RA), via Paganini 1/A - contumace Controparte_1 P.IVA_2
*****
Visto il ricorso con cui ( ) ha chiesto l'apertura della Parte_1 P.IVA_1 liquidazione giudiziale di deducendo la sussistenza di un credito per € 23.129,45 Controparte_1 documentato da titolo esecutivo giudiziale (sentenza del Trib. di Bologna del 2 febbraio 2024 nr. 395) emesso contro la resistente;
vista la regolarità della notifica via pec operata dall'ufficio all'indirizzo risultante presso il R.I. e rilevato, a tal proposito, che l'errata indicazione del l.r. della debitrice, come contenuta nel ricorso introduttivo, non inficia la validità di detta notifica, essendosi la stessa perfezionata nei confronti della persona giuridica cui è associato il domicilio digitale, senza che possa assumere alcuna valenza la diversa persona dell'effettivo legale rappresentante rispetto a quello erroneamente indicato nel ricorso. Non si tratta, infatti, di notificazione operata nelle forme dell'art. 145 c.p.c. (rispetto alle quali si veda comunque il principio espresso da Cass. 24441/2015), bensì in quelle ex art. 40 c. 6 CCI, che in alcun modo, ai fini del perfezionamento del relativo procedimento, coinvolgono il l.r. della persona giuridica o un addetto alla ricezione. pagina 1 di 4 Ritenuto, dunque, che il contraddittorio si sia regolarmente instaurato nei confronti della debitrice- persona giuridica, in virtù della regolare ricezione della notifica telematica, sebbene nessun rilievo processuale possa darsi alla comparizione personale del socio all'udienza del 21.10.2025, CP_2 (ancorché informalmente incaricato da parte della società, stando a quanto da lui stesso dichiarato), in quanto privo del potere di rappresentanza.
2.
Nel merito, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Cervia, Via Paganini 1/A e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale, ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale, potendosi piuttosto rilevare il contrario (cfr. bilancio per l'esercizio 2023, ove risulta l'annotazione contabile di ricavi per almeno € 226.582,00)
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI, come sopra ampiamente argomentato;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
sul punto, può essere sufficiente rilevare che la debitoria scaduta di fonte erariale risulta pari ad € 33.031,29
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
2.1.
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dal riscontro di pendenze erariali già avviate all'esattoria per la riscossione forzosa pari ad € 33.031,29;
pagina 2 di 4 - dall'annotazione, nel bilancio 2024, di valori negativi di patrimonio netto per € 36.756,00 e ciò per effetto di perdite maturate nello stesso esercizio pari ad € 58.114,00;
- dagli esiti infruttuosi del pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice (docc. 4 e 5 del ricorso introduttivo), che inducono a ritenere – in assonanza rispetto alle risultanze contabili – l'assenza di disponibilità di cassa e, quindi, l'incapacità della debitrice di finanziare il ciclo economico e la continuità aziendale.
Tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' Controparte_3
[...]
( ), con sede in Cervia (RA) via Paganini 1/A P.IVA_2
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ( ) Persona_1 C.F._1
che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi pagina 3 di 4 presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 17.03.2026 ore 09:30 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, 20/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. dott. Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
) con sede legale in Reggio Emilia, via Grigoris Lambrakis Parte_1 P.IVA_1 n. 1/A, con il patrocinio degli avv.ti Licia GAROTTI, Marco GALLI, e Luca FARAVELLI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Monte di Pietà n. 15
Contro
) con sede in Cervia (RA), via Paganini 1/A - contumace Controparte_1 P.IVA_2
*****
Visto il ricorso con cui ( ) ha chiesto l'apertura della Parte_1 P.IVA_1 liquidazione giudiziale di deducendo la sussistenza di un credito per € 23.129,45 Controparte_1 documentato da titolo esecutivo giudiziale (sentenza del Trib. di Bologna del 2 febbraio 2024 nr. 395) emesso contro la resistente;
vista la regolarità della notifica via pec operata dall'ufficio all'indirizzo risultante presso il R.I. e rilevato, a tal proposito, che l'errata indicazione del l.r. della debitrice, come contenuta nel ricorso introduttivo, non inficia la validità di detta notifica, essendosi la stessa perfezionata nei confronti della persona giuridica cui è associato il domicilio digitale, senza che possa assumere alcuna valenza la diversa persona dell'effettivo legale rappresentante rispetto a quello erroneamente indicato nel ricorso. Non si tratta, infatti, di notificazione operata nelle forme dell'art. 145 c.p.c. (rispetto alle quali si veda comunque il principio espresso da Cass. 24441/2015), bensì in quelle ex art. 40 c. 6 CCI, che in alcun modo, ai fini del perfezionamento del relativo procedimento, coinvolgono il l.r. della persona giuridica o un addetto alla ricezione. pagina 1 di 4 Ritenuto, dunque, che il contraddittorio si sia regolarmente instaurato nei confronti della debitrice- persona giuridica, in virtù della regolare ricezione della notifica telematica, sebbene nessun rilievo processuale possa darsi alla comparizione personale del socio all'udienza del 21.10.2025, CP_2 (ancorché informalmente incaricato da parte della società, stando a quanto da lui stesso dichiarato), in quanto privo del potere di rappresentanza.
2.
Nel merito, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Cervia, Via Paganini 1/A e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale, ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale, potendosi piuttosto rilevare il contrario (cfr. bilancio per l'esercizio 2023, ove risulta l'annotazione contabile di ricavi per almeno € 226.582,00)
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI, come sopra ampiamente argomentato;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
sul punto, può essere sufficiente rilevare che la debitoria scaduta di fonte erariale risulta pari ad € 33.031,29
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
2.1.
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dal riscontro di pendenze erariali già avviate all'esattoria per la riscossione forzosa pari ad € 33.031,29;
pagina 2 di 4 - dall'annotazione, nel bilancio 2024, di valori negativi di patrimonio netto per € 36.756,00 e ciò per effetto di perdite maturate nello stesso esercizio pari ad € 58.114,00;
- dagli esiti infruttuosi del pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice (docc. 4 e 5 del ricorso introduttivo), che inducono a ritenere – in assonanza rispetto alle risultanze contabili – l'assenza di disponibilità di cassa e, quindi, l'incapacità della debitrice di finanziare il ciclo economico e la continuità aziendale.
Tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' Controparte_3
[...]
( ), con sede in Cervia (RA) via Paganini 1/A P.IVA_2
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ( ) Persona_1 C.F._1
che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi pagina 3 di 4 presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 17.03.2026 ore 09:30 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, 20/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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