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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1194/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ST CO.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.GUERRA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
Oggi 28/10/2025 ad ore 9.56 innanzi al Giudice DR FR FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ST CO per parte resistente l'avv. Stefania Della Fiore in sostituzione dell'avv. Guerra
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previo ogni accertamento di fatto e diritto ritenuto opportuno, respinta ogni contraria istanza, CP_ accogliersi il ricorso e quindi condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 44.843,16 O altra somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Col favore delle spese
PARTE RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE 1) dichiarare il ricorso improcedibile ex art. 46 legge 88/89 e 443
c.p.c.: NEL MERITO 2) respingere le domande della ricorrente per intervenuta prescrizione fi ogni diritto ed infondatezza. IN OGNI CASO 3) Spese e compensi rifusi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR FR FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1194/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ST CO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.GUERRA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1 dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'avv. Giuseppe Giglia come impiegata dal 5 ottobre
1988 al 28 febbraio 2018;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro era creditrice della somma di euro 44.843,16 per tfr;
- che il debitore è deceduto il 21 dicembre 2022 e tutti i chiamati all'eredità hanno rinunciato alla stessa;
- di aver chiesto, in via stragiudiziale, ai chiamati il pagamento del tfr senza successo;
- che dall'inventario redatto dal notaio sono emersi in capo al defunto debiti per euro
1.132.054,75 a fronte di attività per euro 53.363,52. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Dal tenore letterale della disposizione si evince che il lavoratore prima di poter richiedere al fondo di garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto deve esperire l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.
La menzione all'esecuzione forzata presuppone, dal punto di vista logico e normativo, che il lavoratore abbia ottenuto un titolo esecutivo;
cioè, che il suo credito sia stato accertato nella sua esistenza e nel suo ammontare nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.
In questo senso si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità affermando che
“il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro
(cfr. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6208 del 2022 che richiama Cass. 28 gennaio 2020, n.
1886; Cass. 19 febbraio 2021, n 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
Nel caso di specie, parte ricorrente in ordine all'esistenza del suo credito ha depositato le buste paga ed il cud (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente). Allo stato attuale, quindi, non avendo la ricorrente dimostrato di aver richiesto dapprima l'accertamento del proprio credito e poi il suo pagamento mediante espropriazione forzata la domanda non può essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per le fasi di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 1.453 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
DR FR FO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ST CO.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.GUERRA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
Oggi 28/10/2025 ad ore 9.56 innanzi al Giudice DR FR FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ST CO per parte resistente l'avv. Stefania Della Fiore in sostituzione dell'avv. Guerra
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previo ogni accertamento di fatto e diritto ritenuto opportuno, respinta ogni contraria istanza, CP_ accogliersi il ricorso e quindi condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 44.843,16 O altra somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Col favore delle spese
PARTE RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE 1) dichiarare il ricorso improcedibile ex art. 46 legge 88/89 e 443
c.p.c.: NEL MERITO 2) respingere le domande della ricorrente per intervenuta prescrizione fi ogni diritto ed infondatezza. IN OGNI CASO 3) Spese e compensi rifusi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR FR FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1194/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ST CO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.GUERRA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1 dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'avv. Giuseppe Giglia come impiegata dal 5 ottobre
1988 al 28 febbraio 2018;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro era creditrice della somma di euro 44.843,16 per tfr;
- che il debitore è deceduto il 21 dicembre 2022 e tutti i chiamati all'eredità hanno rinunciato alla stessa;
- di aver chiesto, in via stragiudiziale, ai chiamati il pagamento del tfr senza successo;
- che dall'inventario redatto dal notaio sono emersi in capo al defunto debiti per euro
1.132.054,75 a fronte di attività per euro 53.363,52. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Dal tenore letterale della disposizione si evince che il lavoratore prima di poter richiedere al fondo di garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto deve esperire l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.
La menzione all'esecuzione forzata presuppone, dal punto di vista logico e normativo, che il lavoratore abbia ottenuto un titolo esecutivo;
cioè, che il suo credito sia stato accertato nella sua esistenza e nel suo ammontare nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.
In questo senso si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità affermando che
“il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro
(cfr. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6208 del 2022 che richiama Cass. 28 gennaio 2020, n.
1886; Cass. 19 febbraio 2021, n 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
Nel caso di specie, parte ricorrente in ordine all'esistenza del suo credito ha depositato le buste paga ed il cud (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente). Allo stato attuale, quindi, non avendo la ricorrente dimostrato di aver richiesto dapprima l'accertamento del proprio credito e poi il suo pagamento mediante espropriazione forzata la domanda non può essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per le fasi di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 1.453 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
DR FR FO