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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1432 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Billet Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Giudice relatore
Dott. Emanuele Venzo Giudice pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. 1432/2025 V.G., avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso congiunto depositato in data 25/07/2025 da
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Prato il 17/06/1978 e residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Biagini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Pistoia, Piazza Garibaldi n.5, giusta procura in atti;
e
PM in sede
Interventore necessario ***
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2025 i sig.ri
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario nel Comune di Pistoia in data 17/06/2007 e precisando che dall'unione è nato il figlio (il 25/04/2008), essendo trascorso il termine di Per_1 legge dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di
Pistoia del 02/04/2019 hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) il figlio sarà affidato ad entrambi i coniugi con l'applicazione Per_1
dell'istituto dell'affidamento condiviso di cui alla L.54/06, ma continuerà a risiedere insieme alla madre nella casa familiare di proprietà della SI.ra
(madre del ricorrente), sita in Agliana (PT), Via XX Settembre Controparte_1
n. 251/A, almeno fino al mese 01.02.2026, quando la SI.ra ed il Parte_2
figlio trasferiranno la propria residenza presso altro immobile. Per_1
2) a tal proposito, quindi, la casa coniugale suindicata rientrerà nel possesso della legittima proprietaria, SI.ra , nel mese di febbraio 2026. Controparte_1
3) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
4) Il SI. potrà vedere il figlio secondo le Parte_1 Per_1
seguenti modalità:
- 1° e 3° settimana: il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledi dalle ore
19.00 fino al giovedì alla riapertura della scuola e dal venerdì dalle ore 20.00 fino al lunedi al rientro a scuola.
- 2° e 4° settimana del mese: il padre potrà tenere con sé il figlio dal mercoledi dalle ore 19.00 fino al venerdì successivo fino alla riapertura della scuola. Resta inteso che il padre, con il consenso della madre, potrà tenere con sé il figlio anche in giorni ulteriori e diversi della settimana, se lo stesso ne farà Per_1 richiesta.
- Festività. Ad anni alterni, per Natale sarà a pranzo con la madre ed a Per_1 cena con il padre, per Pasqua a pranzo con il padre ed a cena con la madre. Per
Santo Stefano, Befana, Lunedì dell'Angelo, si seguiranno i tempi di permanenza ordinari.
- Vacanze estive: il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane consecutive anche in località di villeggiatura, comunicando preliminarmente alla madre, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo interessato.
Entrambi i coniugi si autorizzano vicendevolmente, durante il periodo delle vacanze, a portare il figlio minore in uno Stato estero, impegnandosi a rilasciare ogni autorizzazione necessaria allo scopo;
5) il SI. si impegna a versare alla SI.ra Parte_1 [...]
un assegno mensile complessivo di € 250,00, a titolo di mantenimento in Pt_2
favore del figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con assegno circolare
o con bonifico bancario;
6) le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle ludico- sportive e scolastiche (libri, mensa, retta scolastica…), nonché tutte quelle straordinarie come indicate nel Protocollo di intesa siglato con l'Ordine degli
Avvocati di Pistoia, saranno sopportate dal SI. Parte_1
nella misura del 50% purchè, previamente concordate, anche telefonicamente, e documentate salva l'urgenza.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
Lette le note scritte depositate in data 24/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., con cui i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e acquisito il parere del P.M., la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L.
898/70. La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, nell'interesse della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di Pistoia in data 17/06/2007 tra , nato a [...] il 17 Parte_1
giugno 1978 e nata Prato il 13 novembre 1976, alle condizioni da CP_2 essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto N. 51, P. 2, serie A, Anno 2007).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano
Billet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Billet Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Giudice relatore
Dott. Emanuele Venzo Giudice pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. 1432/2025 V.G., avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso congiunto depositato in data 25/07/2025 da
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Prato il 17/06/1978 e residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Biagini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Pistoia, Piazza Garibaldi n.5, giusta procura in atti;
e
PM in sede
Interventore necessario ***
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2025 i sig.ri
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario nel Comune di Pistoia in data 17/06/2007 e precisando che dall'unione è nato il figlio (il 25/04/2008), essendo trascorso il termine di Per_1 legge dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di
Pistoia del 02/04/2019 hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) il figlio sarà affidato ad entrambi i coniugi con l'applicazione Per_1
dell'istituto dell'affidamento condiviso di cui alla L.54/06, ma continuerà a risiedere insieme alla madre nella casa familiare di proprietà della SI.ra
(madre del ricorrente), sita in Agliana (PT), Via XX Settembre Controparte_1
n. 251/A, almeno fino al mese 01.02.2026, quando la SI.ra ed il Parte_2
figlio trasferiranno la propria residenza presso altro immobile. Per_1
2) a tal proposito, quindi, la casa coniugale suindicata rientrerà nel possesso della legittima proprietaria, SI.ra , nel mese di febbraio 2026. Controparte_1
3) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
4) Il SI. potrà vedere il figlio secondo le Parte_1 Per_1
seguenti modalità:
- 1° e 3° settimana: il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledi dalle ore
19.00 fino al giovedì alla riapertura della scuola e dal venerdì dalle ore 20.00 fino al lunedi al rientro a scuola.
- 2° e 4° settimana del mese: il padre potrà tenere con sé il figlio dal mercoledi dalle ore 19.00 fino al venerdì successivo fino alla riapertura della scuola. Resta inteso che il padre, con il consenso della madre, potrà tenere con sé il figlio anche in giorni ulteriori e diversi della settimana, se lo stesso ne farà Per_1 richiesta.
- Festività. Ad anni alterni, per Natale sarà a pranzo con la madre ed a Per_1 cena con il padre, per Pasqua a pranzo con il padre ed a cena con la madre. Per
Santo Stefano, Befana, Lunedì dell'Angelo, si seguiranno i tempi di permanenza ordinari.
- Vacanze estive: il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane consecutive anche in località di villeggiatura, comunicando preliminarmente alla madre, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo interessato.
Entrambi i coniugi si autorizzano vicendevolmente, durante il periodo delle vacanze, a portare il figlio minore in uno Stato estero, impegnandosi a rilasciare ogni autorizzazione necessaria allo scopo;
5) il SI. si impegna a versare alla SI.ra Parte_1 [...]
un assegno mensile complessivo di € 250,00, a titolo di mantenimento in Pt_2
favore del figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con assegno circolare
o con bonifico bancario;
6) le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle ludico- sportive e scolastiche (libri, mensa, retta scolastica…), nonché tutte quelle straordinarie come indicate nel Protocollo di intesa siglato con l'Ordine degli
Avvocati di Pistoia, saranno sopportate dal SI. Parte_1
nella misura del 50% purchè, previamente concordate, anche telefonicamente, e documentate salva l'urgenza.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
Lette le note scritte depositate in data 24/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., con cui i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e acquisito il parere del P.M., la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L.
898/70. La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, nell'interesse della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di Pistoia in data 17/06/2007 tra , nato a [...] il 17 Parte_1
giugno 1978 e nata Prato il 13 novembre 1976, alle condizioni da CP_2 essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto N. 51, P. 2, serie A, Anno 2007).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano
Billet