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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/03/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1560/2022 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1
in viale Sicilia n. 176, C.F.: , ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in ET, Via E. De Nicola, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Maria Brivido (C.F.: ) che ora lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M.
Giustizia n. 48/2013; il quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente indirizzo: Email_1
-ricorrente -
C O N T R O
con sede in Roma – Via IV Novembre n. 144, codice fiscale: Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.toALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C/O VIA ROSSO DI SAN Parte_2
SECONDO 47 93100 NI .
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 25.3.2024, ha definito la controversia con la seguente
1 S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2022 esponeva: Parte_1
- di avere lavorato dal 1998 al 2015, presso l'Azienda prima, e per la Parte_3
società poi, con le mansioni di elettromeccanico e, Parte_4
successivamente, come addetto alle vendite ed autista di furgone, nonché autista di camion durante il servizio di leva dal 2001 al 2002;
- -di avere cominciato a soffrire – dal 2017 - di lombalgia con lombo sciatalgia ingravescente con totale anchilosi del rachide, principalmente tratto lombare;
- che dagli esami strumentali emergeva la presenza di “ernie discali multiple (D10-D11,
L2-L3, L4-L5, L5- S1), nonché protrusioni discali multiple (C3-C4, C6-C7, D5-D6, D6-
D7, D7-D8), con manifestazioni cliniche dolorose croniche ed imponente limitazione funzionale, compromissione nervosa (strumentalmente evidenziata da EMG e RMN per compressione del ganglio radicolare), episodi vertiginosi e ricorrente cefalea, nonché imponente perdita della capacità lavorativa, con sottoposizione a numerosi cicli di terapia infiltrativa con parziale riduzione del dolore sciatalgico”;
- che, con comunicazione del 22.10.2019 (all. 2), l costituiva in suo favore una Pt_2
rendita, a decorrere dalla data di domanda amministrativa del 25.6.2018 avendo accertato “DANNO ANATOMICO + LIMITAZIONE ANTALGICA DEI
MOVIMENTI DEL RACHIDE LOMBARE CON SOFFERENZA MUSCOLARE
NEUROGENA STRUMENTALMENTE ACCERTATA CON GRADO DI
MENOMAZIONE PARI AL 18% CON COEFFICIENTE PARI 0,4”;
- che in data 26.7.2021 (all. 3), l , a seguito di revisione ai sensi dell'art. 137 Pt_2
conclusasi il 18.6.2021, riteneva ridotta la menomazione de qua, riconoscendo in capo al ricorrente un grado di danno biologico pari al 16% con coefficiente pari allo 0,4,
nonostante le condizioni fisiche del sig. non fossero in alcun modo migliorate ed Pt_1
essendo rimasta la diagnosi effettuata dall'Istituto resistente invariata ed identica a quella del 19.9.2019;
- che avverso il predetto provvedimento di revisione, in data 13.12.2021, il sig. Pt_1
avanzava nuovamente formale opposizione con richiesta di visita collegiale.
2 Aggiungeva inoltre che la predetta patologia, con il tempo, non poteva essere soggetta a miglioramento ma semmai ad un aggravamento e chiedeva pertanto il riconoscimento di un danno biologico pari al 25% nonché l'accertamento, in aggiunta, della natura professionale della patologia relativa alla discopatia del tratto cervicale, richiesta con l'originaria domanda amministrativa e mai riconosciuta dall . Pt_2
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare l di Pt_2
ET a costituire in favore del sig. rendita, per inabilità permanente, Parte_1
con grado percentuale non inferiore al 25% con coefficiente non inferiore a 0,4 in relazione alla sola malattia professionale già riconosciuta dall resistente e relativa al DANNO CP_1
ANATOMICO + LIMITAZIONE ANTALGICA DEI MOVIMENTI DEL RACHIDE LOMBARE
CON SOFFERENZA MUSCOLARE NEUROGENA STRUMENTALMENTE ACCERTATA,
ovvero quella maggiore o minore percentuale in ogni caso non inferiore alla valutazione effettuata dall stessa, nonché a corrispondere allo stesso le differenze ancora dovute a Pt_2
decorrere dalla data di domanda, ovvero da quella che sarà individuata nel corso del giudizio, ad oggi oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- per l'effetto, altresì, condannare l di Pt_2
ET ad integrare in favore del sig. la rendita, per inabilità Parte_1
permanente, al grado percentuale che sarà giudizialmente accertata, in caso di riconoscimento del nesso di causalità e della natura professionale, in relazione alla patologia di discopatia del tratto cervicale”;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l contestando la fondatezza del ricorso di cui Pt_2
chiedeva il rigetto.
Veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, veniva pronunciata sentenza.
___________ __
Come noto, ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Nel caso in esame l' ha già riconosciuto in termini di malattia professionale la diagnosi Pt_2 di “ernie discali multiple rachide lombare (L2-L3, L4-L5, L5-S1)” con correlativa costituzione della rendita per un grado percentuale del 16% (originariamente riconosciuto nella misura del
3 18% e poi diminuito in sede di revisione), sicchè si tratta di stabilire se per effetto dell'aggravarsi delle patologie riscontrate, possa dirsi provata una menomazione della integrità psicofisica del ricorrente superiore alla riconosciuta percentuale del 16%, per la quale lo stesso gode già di rendita mensile, oltre al riconoscimento del nesso di causalità tra l'attività lavorativa di addetto alle vendite ed autista di furgone e la discopatia al rachide cervicale.
Tra le varie difese sollevate dall sul punto, l'ente ha rilevato la manifesta sproporzione Pt_2 della richiesta rispetto alla reale entità del quadro menomativo presentato dall'assicurato e non conforme ai limiti imposti dalle tabelle sul danno biologico ex D. Lgs. n. 38/2000. Difatti,
secondo le voci tabellari di legge, il 25% di danno biologico permanente è previsto, al codice
193, quale valore massimale (“fino a”) per patologia vertebrale di grado medio-grave che contempli l'interessamento simultaneo del rachide cervicale e lombare. E' chiaro, pertanto, che non potrà mai essere riconosciuto un danno biologico di grado non inferiore al 25% per la sola diagnosi di “ernie discali multiple rachide lombare (L2-L3, L4-L5, L5- S1)” che, secondo voce tabellare al cod. 213 (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”), può arrivare al massimo fino al 12%.
L'ente resistente ha infine aggiunto che già nel 2019 erano presenti le ernie cervicali, ma in tale visita non venivano riconosciute, su parere concorde dello stesso CTP.
Orbene, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio consentono di affermare che permane in capo al ricorrente una percentuale di danno biologico,
nella misura del 18%, anche dal 26.7.2021, in continuità con quanto già riconosciuto dall' in sede di prima visita. Pt_2
Più in particolare, il CTU ha applicato le tabelle del danno biologico (DM 12.7.2000) alle patologie derivanti dall'infortunio riconoscendo dunque la permanenza del danno, sebbene in misura minore rispetto a quanto richiesto dal ricorrente in seno al ricorso.
Le considerazioni del c.t.u. vanno condivise in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Allo stesso modo vanno condivise le argomentazioni spese dal CTU in ordine al difetto causale in termini di malattia professionale relativamente alle ernie cervicali, escludendosi che, nel caso di specie, potesse dirsi soddisfatto il rispetto dei criteri criteri medicolegali di idoneita' quantitativa (esposizione giornaliera a vibrazioni a corpo intero ad alti livelli in maniera continuativa tutto l'anno, e prolungata posizione assisa) criterio topografico, cronologico, criterio modale e di esclusione di altre cause (etiologia multifattoriale).
4 Non appaiono dirimenti le contestazioni mosse alla CTU in sede di osservazioni critiche,
essendo le stesse fondate su una diversa valutazione medico legale e non oggettivate in dati di concreto riscontro.
Deve, quindi, dichiararsi che il ricorrente in seguito alla tecnopatia già riconosciuta dall Pt_2
ha riportato, anche a partire dal 26.7.2021 – in continuità con quanto già precedentemente accertato e riconosciuto – un danno biologico pari al 18% con conseguente diritto a percepire le corrispondenti differenze rispetto alla rendita già erogata dall decorrere dal luglio 2021. Pt_2
Va invece rigettata la domanda relativa all'accertamento della natura professionale in relazione alla discopatia del tratto cervicale.
Il riconoscimento di una percentuale di aggravamento in misura minore rispetto a quanto prospettato dal ricorrente, nonché la soccombenza in ordine all'accertamento della ulteriore malattia professionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Vista l'illegittima riduzione della percentuale di danno biologico già riconosciuta le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell . Pt_2
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che il ricorrente ha riportato un danno biologico avente percentuale pari all'18% a decorrere dal provvedimento di revisione del 26.7.2021; per l'effetto condanna l' a erogare in favore del ricorrente le corrispondenti differenze Pt_2
in termini di rendita mensile.
Rigetta nel resto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell le spese di lite del CTU già liquidate. Pt_2
Così deciso in ET il 26/03/2024.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1560/2022 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1
in viale Sicilia n. 176, C.F.: , ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in ET, Via E. De Nicola, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Maria Brivido (C.F.: ) che ora lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M.
Giustizia n. 48/2013; il quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente indirizzo: Email_1
-ricorrente -
C O N T R O
con sede in Roma – Via IV Novembre n. 144, codice fiscale: Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.toALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C/O VIA ROSSO DI SAN Parte_2
SECONDO 47 93100 NI .
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 25.3.2024, ha definito la controversia con la seguente
1 S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2022 esponeva: Parte_1
- di avere lavorato dal 1998 al 2015, presso l'Azienda prima, e per la Parte_3
società poi, con le mansioni di elettromeccanico e, Parte_4
successivamente, come addetto alle vendite ed autista di furgone, nonché autista di camion durante il servizio di leva dal 2001 al 2002;
- -di avere cominciato a soffrire – dal 2017 - di lombalgia con lombo sciatalgia ingravescente con totale anchilosi del rachide, principalmente tratto lombare;
- che dagli esami strumentali emergeva la presenza di “ernie discali multiple (D10-D11,
L2-L3, L4-L5, L5- S1), nonché protrusioni discali multiple (C3-C4, C6-C7, D5-D6, D6-
D7, D7-D8), con manifestazioni cliniche dolorose croniche ed imponente limitazione funzionale, compromissione nervosa (strumentalmente evidenziata da EMG e RMN per compressione del ganglio radicolare), episodi vertiginosi e ricorrente cefalea, nonché imponente perdita della capacità lavorativa, con sottoposizione a numerosi cicli di terapia infiltrativa con parziale riduzione del dolore sciatalgico”;
- che, con comunicazione del 22.10.2019 (all. 2), l costituiva in suo favore una Pt_2
rendita, a decorrere dalla data di domanda amministrativa del 25.6.2018 avendo accertato “DANNO ANATOMICO + LIMITAZIONE ANTALGICA DEI
MOVIMENTI DEL RACHIDE LOMBARE CON SOFFERENZA MUSCOLARE
NEUROGENA STRUMENTALMENTE ACCERTATA CON GRADO DI
MENOMAZIONE PARI AL 18% CON COEFFICIENTE PARI 0,4”;
- che in data 26.7.2021 (all. 3), l , a seguito di revisione ai sensi dell'art. 137 Pt_2
conclusasi il 18.6.2021, riteneva ridotta la menomazione de qua, riconoscendo in capo al ricorrente un grado di danno biologico pari al 16% con coefficiente pari allo 0,4,
nonostante le condizioni fisiche del sig. non fossero in alcun modo migliorate ed Pt_1
essendo rimasta la diagnosi effettuata dall'Istituto resistente invariata ed identica a quella del 19.9.2019;
- che avverso il predetto provvedimento di revisione, in data 13.12.2021, il sig. Pt_1
avanzava nuovamente formale opposizione con richiesta di visita collegiale.
2 Aggiungeva inoltre che la predetta patologia, con il tempo, non poteva essere soggetta a miglioramento ma semmai ad un aggravamento e chiedeva pertanto il riconoscimento di un danno biologico pari al 25% nonché l'accertamento, in aggiunta, della natura professionale della patologia relativa alla discopatia del tratto cervicale, richiesta con l'originaria domanda amministrativa e mai riconosciuta dall . Pt_2
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare l di Pt_2
ET a costituire in favore del sig. rendita, per inabilità permanente, Parte_1
con grado percentuale non inferiore al 25% con coefficiente non inferiore a 0,4 in relazione alla sola malattia professionale già riconosciuta dall resistente e relativa al DANNO CP_1
ANATOMICO + LIMITAZIONE ANTALGICA DEI MOVIMENTI DEL RACHIDE LOMBARE
CON SOFFERENZA MUSCOLARE NEUROGENA STRUMENTALMENTE ACCERTATA,
ovvero quella maggiore o minore percentuale in ogni caso non inferiore alla valutazione effettuata dall stessa, nonché a corrispondere allo stesso le differenze ancora dovute a Pt_2
decorrere dalla data di domanda, ovvero da quella che sarà individuata nel corso del giudizio, ad oggi oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- per l'effetto, altresì, condannare l di Pt_2
ET ad integrare in favore del sig. la rendita, per inabilità Parte_1
permanente, al grado percentuale che sarà giudizialmente accertata, in caso di riconoscimento del nesso di causalità e della natura professionale, in relazione alla patologia di discopatia del tratto cervicale”;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l contestando la fondatezza del ricorso di cui Pt_2
chiedeva il rigetto.
Veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, veniva pronunciata sentenza.
___________ __
Come noto, ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Nel caso in esame l' ha già riconosciuto in termini di malattia professionale la diagnosi Pt_2 di “ernie discali multiple rachide lombare (L2-L3, L4-L5, L5-S1)” con correlativa costituzione della rendita per un grado percentuale del 16% (originariamente riconosciuto nella misura del
3 18% e poi diminuito in sede di revisione), sicchè si tratta di stabilire se per effetto dell'aggravarsi delle patologie riscontrate, possa dirsi provata una menomazione della integrità psicofisica del ricorrente superiore alla riconosciuta percentuale del 16%, per la quale lo stesso gode già di rendita mensile, oltre al riconoscimento del nesso di causalità tra l'attività lavorativa di addetto alle vendite ed autista di furgone e la discopatia al rachide cervicale.
Tra le varie difese sollevate dall sul punto, l'ente ha rilevato la manifesta sproporzione Pt_2 della richiesta rispetto alla reale entità del quadro menomativo presentato dall'assicurato e non conforme ai limiti imposti dalle tabelle sul danno biologico ex D. Lgs. n. 38/2000. Difatti,
secondo le voci tabellari di legge, il 25% di danno biologico permanente è previsto, al codice
193, quale valore massimale (“fino a”) per patologia vertebrale di grado medio-grave che contempli l'interessamento simultaneo del rachide cervicale e lombare. E' chiaro, pertanto, che non potrà mai essere riconosciuto un danno biologico di grado non inferiore al 25% per la sola diagnosi di “ernie discali multiple rachide lombare (L2-L3, L4-L5, L5- S1)” che, secondo voce tabellare al cod. 213 (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”), può arrivare al massimo fino al 12%.
L'ente resistente ha infine aggiunto che già nel 2019 erano presenti le ernie cervicali, ma in tale visita non venivano riconosciute, su parere concorde dello stesso CTP.
Orbene, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio consentono di affermare che permane in capo al ricorrente una percentuale di danno biologico,
nella misura del 18%, anche dal 26.7.2021, in continuità con quanto già riconosciuto dall' in sede di prima visita. Pt_2
Più in particolare, il CTU ha applicato le tabelle del danno biologico (DM 12.7.2000) alle patologie derivanti dall'infortunio riconoscendo dunque la permanenza del danno, sebbene in misura minore rispetto a quanto richiesto dal ricorrente in seno al ricorso.
Le considerazioni del c.t.u. vanno condivise in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Allo stesso modo vanno condivise le argomentazioni spese dal CTU in ordine al difetto causale in termini di malattia professionale relativamente alle ernie cervicali, escludendosi che, nel caso di specie, potesse dirsi soddisfatto il rispetto dei criteri criteri medicolegali di idoneita' quantitativa (esposizione giornaliera a vibrazioni a corpo intero ad alti livelli in maniera continuativa tutto l'anno, e prolungata posizione assisa) criterio topografico, cronologico, criterio modale e di esclusione di altre cause (etiologia multifattoriale).
4 Non appaiono dirimenti le contestazioni mosse alla CTU in sede di osservazioni critiche,
essendo le stesse fondate su una diversa valutazione medico legale e non oggettivate in dati di concreto riscontro.
Deve, quindi, dichiararsi che il ricorrente in seguito alla tecnopatia già riconosciuta dall Pt_2
ha riportato, anche a partire dal 26.7.2021 – in continuità con quanto già precedentemente accertato e riconosciuto – un danno biologico pari al 18% con conseguente diritto a percepire le corrispondenti differenze rispetto alla rendita già erogata dall decorrere dal luglio 2021. Pt_2
Va invece rigettata la domanda relativa all'accertamento della natura professionale in relazione alla discopatia del tratto cervicale.
Il riconoscimento di una percentuale di aggravamento in misura minore rispetto a quanto prospettato dal ricorrente, nonché la soccombenza in ordine all'accertamento della ulteriore malattia professionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Vista l'illegittima riduzione della percentuale di danno biologico già riconosciuta le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell . Pt_2
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che il ricorrente ha riportato un danno biologico avente percentuale pari all'18% a decorrere dal provvedimento di revisione del 26.7.2021; per l'effetto condanna l' a erogare in favore del ricorrente le corrispondenti differenze Pt_2
in termini di rendita mensile.
Rigetta nel resto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell le spese di lite del CTU già liquidate. Pt_2
Così deciso in ET il 26/03/2024.
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