Accoglimento
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05127/2025REG.PROV.COLL.
N. 04521/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4521 del 2022, proposto dalla signora IA IS DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa IA Laria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tropea, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione seconda) n. 2342/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Rosa IA Laria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora IA IS DI chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza del comune di Tropea n. 17 del 22 aprile 2021, relativa alla demolizione delle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 9/2020 e consistenti nell’innalzamento della quota della linea di gronda di circa 70 cm.
2. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso rilevando che “ La sopraelevazione è evidente dal confronto delle fotografie inserite nella relazione depositata dal Comune in adempimento all’ordinanza istruttoria, le quali sono state riproporzionate per evitare la produzione degli effetti ottici invocati dalla ricorrente. Da esse si evince che la distanza attuale tra la porta-finestra all’ultimo piano e la linea di gronda è pressoché pari al doppio rispetto a quella preesistente ”.
3. La ricorrente ha interposto appello notificato in data 16 maggio 2022, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. ERROR IN PROCEDENDO ET IUDICANDO: L’ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA GRAVATA; TRAVISAMENTO DEI FATTI; DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 E SEGG. LEGGE N. 241/1990 PER OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DIRITTO DI DIFESA E GIUSTO PROCESSO (ART. 24 COST. E 111 COST.). L’ appellante deduce che, attesa la realizzazione di opere in presenza di titolo legittimante, è configurabile un affidamento tutelabile e la comunicazione di avvio del procedimento, omessa dal comune, avrebbe consentito al privato di fornire ulteriori elementi diretti ad escludere la sussistenza del paventato abuso.
II. ERROR IN PROCEDENDO ET IUDICANDO: OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA GRAVATA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO OVVERO CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA; SVIAMENTO 8 E MALGOVERNO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE N. 241/90. L’amministrazione intimata avrebbe emesso il provvedimento sanzionatorio “ confrontando le foto dello stato dei luoghi ante operam e post operam ” senza alcun concreto riscontro. Anche l’accertamento istruttorio richiesto dal giudice affida l’abuso al mero confronto fotografico di materiale non quotato ovvero non avente le stesse caratteristiche; da qui la non idoneità di tale accertamento a sostenere l’asserito abuso.
III. ERROR IN PROCEDENDO ET IUDICANDO: OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA GRAVATA; TRAVISAMENTO E MANCATA CONSIDERAZIONE DI FATTI RILEVANTI; DIFETTO OVVERO CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO E MALGOVERNO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 241/90 - ART. 1-3. Il provvedimento demolitorio si fonderebbe su una rappresentazione erronea della realtà e su una istruttoria carente ed incompleta, come comprovato dalla documentazione versata in atti.
IV. ERROR IN PROCEDENDO ET JUDICANDO: OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA GRAVATA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO OVVERO CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. Nessuna prova sarebbe stata raggiunta in ordine al paventato abuso.
V. ERROR IN PROCEDENDO ET JUDICANDO: OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA GRAVATA; TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ. L’intervento relativo al recupero del sottotetto ha previsto la realizzazione del c.d. “cordolo sommitale”, la cui funzione principale è quella “ di perseguire il comportamento scatolare dell'edificio impedendo il ribaltamento delle singole pareti, ostacolando lo sfilamento delle capriate dalle loro sedi e ripartendo più uniformemente le sollecitazioni sismiche tra i muri portanti, vista, tra l’altro, la risalente epoca di costruzione dell’edificio e l’avanzato stato di degrado dovuto alla sconnessione del manto di copertura .”
4. Il comune di Tropea non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato con riguardo al secondo e al terzo motivo, di carattere assorbente.
7. Nell’ordinanza impugnata si legge che la variazione della quota della linea di gronda è stata accertata “ confrontando le foto dello stato dei luoghi ante operam e quello posto operam ” e che, “ esperite le necessarie misurazioni ”, tale aumento di altezza si quantifica in circa 70 cm.
8. Nulla viene precisato in ordine alle caratteristiche delle foto confrontate (angolo visuale, medesima altezza di inquadratura e prospettiva, distanza ed angolatura), alle modalità di misurazione e di confronto con gli elaborati grafici al fine della determinazione dell’aumento dell’altezza.
9. Anche la relazione depositata in data 19 ottobre 2021 in ottemperanza all’ordinanza istruttoria del giudice di primo grado non fornisce maggiori chiarimenti, limitandosi ad un confronto tra due fotografie dello stato dei luoghi ante operam e post operam che, tuttavia, riprendono il fabbricato da diverse angolature e che, per tali ragioni, non sono decisive per determinare l’effettiva variazione altimetrica.
10. A ciò si aggiunge l’ulteriore rilievo che con l’eliminazione del cornicione prima esistente è venuto meno l’ostacolo visivo che si sovrapponeva tra l’architrave dell’ultima finestra e la linea di gronda, circostanza che non è stata tenuta in considerazione dai tecnici comunali incaricati del sopralluogo.
11. Per contro, la documentazione fotografica versata in atti dall’appellante (riportata anche nell’atto di appello), raffigurante il fabbricato ante e post operam dalla medesima prospettiva e angolazione, evidenzia chiaramente che:
a) non è variata né la distanza tra l’architrave dell’ultima finestra e la linea di gronda né quella tra il tetto e la finestra di colore verde del vicino;
b) l’assenza di un aumento di altezza è confermata dall’invarianza, nelle foto ante e post operam , di un tubo di colore bianco/grigio che ha conservato la medesima lunghezza prima e dopo l’esecuzione degli interventi del sottotetto;
c) nonostante l’effettiva invarianza, la distanza tra la finestra e la linea di gronda appare maggiore a seguito dell’eliminazione dell’ostacolo visivo del cornicione.
12. Quanto alla “ l’altezza di parametro esterno realizzata al di sopra dell’architrave della porta/finestra ” che, secondo la relazione istruttoria del 19 ottobre 2021 sarebbe pari a circa 160 cm e corrisponderebbe “… alla medesima misura ricavata dagli elaborati allegati al PDC, in particolare ad uno tralcio della Tav. A02 dove si può osservare che la misura cercata è circa 90 cm… ”, essa non trova riscontro né negli elaborati allegati al permesso di costruire né nello stato di fatto.
13. Sotto il primo profilo, dalla sezione AA presente della tavola A02, stato di fatto (elaborati allegati al p.d.c.: all. nn. 8 e 9 fascicolo appellante) risulta una distanza totale dell’architrave dalla linea di gronda pari a 128 cm.
14. Sotto il secondo profilo, le foto prodotte dall’appellante (all. 10 e pag. 18 dell’appello) che riportano la misurazione dall’architrave dalla finestra a sotto il tavolato tetto confermano la distanza di 128 cm.
15. Non è chiara la modalità con cui il comune abbia accertato l’incremento di altezza di 70 cm indicato nell’ordinanza impugnata né sono state indicate le modalità seguite per la misurazione del parametro esterno in sede di approfondimento istruttorio del 19 ottobre 2021, addivenendo all’indicazione di una distanza (160 cm) che non trova riscontro né in fatto né in progetto.
16. In definitiva, l’ordinanza impugnata è affetta da difetto di istruttoria in quanto fondata su un raffronto puramente visivo, tra materiale fotografico non quotato e documentazione di progetto, inidonei a dimostrare il contestato abuso.
17. Per tali ragioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullata l’ordinanza impugnata.
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando l’ordinanza n. 17 del 22 aprile 2021.
Condanna il comune di Tropea al pagamento a favore della signora IA IS DI delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 6.000,00 (seimila/00), da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO