Rigetto
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 10007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10007 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10007/2025REG.PROV.COLL.
N. 09911/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9911 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli e Generoso Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della -OMISSIS- non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 778/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. TO SS e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Con provvedimento del 25 giugno 2020, la Questura di Cosenza ha negato l’autorizzazione richiesta dal sig. -OMISSIS- (titolare della -OMISSIS-), ai sensi dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per l’installazione e l’uso di apparecchi videoterminali (VLT) per la raccolta del gioco lecito. La licenza veniva negata per l’elevata probabilità di affidamento dell’attività a persona terza non autorizzata e controindicata.
In sostanza, la Questura aveva concluso che, alla luce delle circostanze fattuali e del contesto familiare, l’istante non potesse assicurare la “ buona condotta ” necessaria per la licenza, e che vi fosse un serio rischio di abuso dell’autorizzazione, presumendo o una sorta di interposizione fittizia o comunque un’elevata probabilità di interferenza da parte del genitore del richiedente (sig. -OMISSIS-), considerato un soggetto controindicato e privo dei requisiti soggettivi necessari. Tale conclusione si basava, tra l’altro, sul fatto che il genitore del richiedente era ritenuto gravato da significative controindicazioni di natura tributaria e penale (come 35 violazioni definitivamente accertate per omesso pagamento di imposte o contributi previdenziali, e plurime condanne penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali).
2. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il diniego presso il TAR Calabria.
Il TAR, con sentenza n. 778/2023, ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato immune dalle censure avanzate dal ricorrente.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il potere di rilasciare autorizzazioni di polizia (come quelle relative all’art. 88 TULPS) è caratterizzato da ampia discrezionalità da parte dell’Autorità competente, data la sua natura intuitu personae . Tali provvedimenti sono preordinati a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico attraverso strumenti di prevenzione, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale. Anche fatti e circostanze prive di rilievo penale diretto, ma che sono significativi sul piano prognostico, possono costituire idonei presupposti per provvedimenti sfavorevoli. In particolare, sono rilevanti gli accadimenti riferiti a stretti congiunti del richiedente che possano rivelare influenze negative o potenziali fatti di interposizione fittizia.
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che la motivazione della Questura fosse adeguatamente supportata dalle significative controindicazioni a carico del padre del ricorrente e dal contesto familiare/economico. A carico di -OMISSIS- risultavano, infatti, 35 violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, il che rilevava ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, richiamato dall’art. 30 del d.l. n. 124 del 2019. Tali violazioni precludono la possibilità di condurre esercizi dove è offerto gioco pubblico.
-OMISSIS-, quindi, aveva riportato più condanne (e non solo una, come sostenuto dal ricorrente) per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Aveva inoltre precedenti di polizia per reati gravi come corruzione, fabbricazione abusiva di materie esplodenti e associazione a delinquere.
La Questura aveva rilevato la sussistenza di una sorta di interposizione di persona (con il genitore che sarebbe il reale dominus dell’attività) o, comunque, di un serio rischio di gestione dell’attività da parte del soggetto controindicato.
A dimostrazione delle cointeressenze economiche tra padre e figlio, il TAR ha evidenziato che il ricorrente era stato amministratore della società -OMISSIS-, sostituito poi dal padre il 10 febbraio 2020, data che coincideva con il cambio formale di residenza del ricorrente stesso.
Le dimissioni dalla carica erano avvenute pochi giorni dopo il preavviso di rigetto (notificato il 7 febbraio 2020), che aveva portato al provvedimento di diniego poi impugnato. Il TAR ha ritenuto che tale tempistica potesse ragionevolmente essere letta come un tentativo di eludere le ragioni alla base dei motivi ostativi, o come una modifica fittizia.
Del resto, sebbene il ricorrente avesse formalmente cambiato residenza a pochi civici di distanza dal padre, il nucleo familiare continuava ad abitare all’interno del complesso alberghiero di famiglia, circostanza che corroborava l’esistenza di salde relazioni personali e di un contesto familiare unitario. In fase procedimentale, lo stesso ricorrente, peraltro, aveva ammesso che il padre collaborasse nella gestione dell’Hotel -OMISSIS-, identificato come “ hotel di famiglia ” e sede prevista per i videoterminali.
3. Contro la predetta sentenza, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello, deducendo quanto segue.
I) Il Giudice di primo grado avrebbe illegittimamente ritenuto accertate in via definitiva le violazioni tributarie e previdenziali a carico del padre dell’appellante, senza alcun supporto documentale e istruttorio. L’appellante sostiene comunque che, poiché le infrazioni sono state commesse in epoca di gran lunga anteriore all’adozione del provvedimento impugnato, è ingiusto addossare sul ricorrente l’onere di ricostruire la posizione tributaria, previdenziale o penale del genitore.
II) Sarebbe stato violato il principio di personalità delle autorizzazioni di P.S. (art. 8 TULPS). Secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, il semplice rapporto di parentela deve essere considerato un elemento neutro se non è corroborato da altri riscontri che dimostrino una effettiva etero-direzione della società, ovvero la commissione di specifici atti gestori, come il conferimento di capitali, o comunque l’esercizio di poteri di gestione o una concreta ingerenza.
Nel caso di specie, l’appellante sarebbe l’esclusivo titolare (formale e sostanziale) della -OMISSIS- Nessun congiunto avrebbe ricoperto cariche sociali o svolto mansioni di dipendente. Non sussisterebbe alcun elemento che provi l’esistenza di accordi o interferenze gestorie del padre, né risulta che il soggetto controindicato abbia sottoscritto aumenti di capitale, finanziamenti o prestato garanzie in favore della società. La sentenza appellata avrebbe confuso la semplice frequentazione di un pubblico esercizio con la sua gestione.
Il TAR avrebbe anche erroneamente attribuito rilievo al fatto che l’appellante avesse rivestito in passato la carica di amministratore in una società diversa (-OMISSIS-) che è inattiva da oltre quattro anni e opera in un settore totalmente estraneo (quello ambientale).
Inoltre il giudice di primo grado avrebbe illogicamente ritenuto che il cambio di residenza anagrafica e la cessazione delle cariche sociali avvenute in prossimità del preavviso di rigetto fossero irrilevanti. Si sostiene che l’Autorità di P.S. deve considerare esclusivamente la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione finale. Al momento del diniego era innegabile che fosse formalmente e sostanzialmente cessata qualsiasi convivenza tra il ricorrente e il soggetto ritenuto controindicato.
III) Infine, la sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto irrilevante che, in relazione agli stessi locali, la Questura avesse in precedenza rilasciato un analogo titolo di polizia in favore del fratello dell’appellante, sig. -OMISSIS-, per conto della -OMISSIS-
L’appellante sostiene che non sono emersi elementi nuovi, in epoca successiva a tale rilascio, che potessero giustificare il diniego nei suoi confronti, essendo rimasto immutato il quadro fattuale e istruttorio.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza del 27 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come noto, l’art. 11, comma 2, TULPS, prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate ai soggetti che non mantengano una “ buona condotta ”.
Al riguardo, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudizio prognostico posto a fondamento del diniego delle autorizzazioni di polizia è più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale con la conseguenza che possono assumere rilievo anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi dal punto di vista della “ buona condotta ”, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del soggetto richiedente e potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta (tra le molte, si veda Cons. Stato, Sez. III, Sent. 1/06/2021, n. 4213).
2. Nel caso di specie, la Questura prima e il TAR poi, hanno ritenuto probabile che il padre dell’odierno appellante potesse mantenere un’elevata capacità di incidenza sulla gestione dell’attività economica cui si riferisce la richiesta autorizzazione di polizia.
Il Collegio condivide tale conclusione.
L’istruttoria svolta dall’Amministrazione ha posto in luce, in modo sufficientemente chiaro, i rapporti di cointeressenza economica tra padre e figlio. Al di là dell’avvicendamento nelle cariche sociali della -OMISSIS-, risulta che l’hotel nel quale dovrebbero essere installate le apparecchiature di gioco è una struttura a conduzione familiare, e che l’appellante e i membri del suo nucleo familiare vivano all’interno del complesso alberghiero o comunque in prossimità dello stesso.
Del resto questo è quanto è emerso dalla stessa audizione dell’appellante che, in sede procedimentale, non ha potuto negare un coinvolgimento del padre nella gestione dell’attività economica.
3. Quanto ai precedenti a carico del padre dell’appellante, la Questura ha dato conto di due condanne penali (del 2010 e del 2014) per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e di ben trentacinque violazioni fiscali definitivamente accertate.
Si tratta di illeciti che, nel caso di specie, acquistano particolare rilevanza perché, ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.l. n. 124 del 2019, “ non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”.
Nessuno di tali precedenti è stato puntualmente contestato dall’appellante che, in primo grado, si è limitato a produrre il certificato dei carichi pendenti del genitore, da cui ovviamente non risultano le sentenze di condanna né le violazioni tributarie di cui si discute. Neppure sono stati offerti ragguagli circa il tempo di commissione degli illeciti tributari, al fine di sostenere l’asserita irrilevanza degli stessi, posto che comunque il richiamato art. 30, d.l. n. 124 del 2019, non circoscrive a livello temporale gli effetti della preclusione.
4. Infine non assume alcun rilievo il provvedimento favorevole in precedenza adottato nei confronti del fratello dell’odierno appellante.
Al di là di ogni altra considerazione, è sufficiente rilevare che detto provvedimento è stato adottato il 18 aprile 2016, cioè prima dell’emanazione del d.l. n. 124 del 2019 e, quindi, sulla base di un quadro normativo diverso da quello attuale.
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto. La particolarità della controversia giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL AD, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
TO SS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SS | EL AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.