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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 962/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Mercogliano, al viale San Parte_1
Modestino, n. 4, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Olinda
Lanzara, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Castel San Giorgio, alla via
A. Rescigno, n. 19; appellante-opponente
E
“ , con sede legale in Vallo della Lucania, piazza Vittorio Emanuele, TE
n. 50, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta,
[...] dall'avv. Massimo Manzione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Salerno, alla via L. Guercio, n. 208; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3559/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da note sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025) – “… rinuncia agli atti del giudizio in quanto è intervenuto accordo tra le parti e chiede l'estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese”; per l'appellata (come da note sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025) – “l'appellata rappresenta che è sopraggiunto un accordo con la pertanto, Parte_1
accetta la rinuncia versata in atti dalla parte appellante e si associa alle richieste dalla stessa formulate con le note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in funzione dell'udienza del
13.2.25”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3559/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ nei confronti della , Parte_1 TE
ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 12 giugno
2017, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole dalla “ il 31 maggio 2017 in
[...] TE
forza del decreto ingiuntivo n. 1778/2017 dello stesso Ufficio giudiziario;
2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Proposto appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 9 settembre
2024, la , con le note depositate in sostituzione dell'udienza Parte_1
del 13 febbraio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., rinunciava agli atti del giudizio per intervenuto accordo tra le parti, chiedendone l'estinzione senza statuizione sulle spese.
Con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025, la , nell'evidenziare di aver raggiunto un accordo con la TE
, accettava la rinuncia formulata dall'appellante, associandosi Parte_1
alle relative richieste.
Il giudizio di appello deve essere dichiarato estinto per rinuncia agli atti da parte della
, ai sensi degli artt. 306 e 359 c.p.c.. Parte_1
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il giudice d'appello, quando ricorrono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità o di estinzione del gravame, deve provvedere con sentenza, trattandosi di pronunce che definiscono il giudizio risolvendo questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, devono rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Ne consegue che, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quando i suddetti provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle
2 impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 c.p.c. e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr., ex ceteris, Cass. 29 maggio 1999, n. 5250; Cass.
27 agosto 2003, n. 12537; Cass. ord. 17 maggio 2007, n. 11434).
Inoltre, è opportuno premettere che la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello in forza del combinato disposto degli artt. 306 e 359 c.p.c., deve essere distinta dalla rinuncia all'azione o rinuncia all'impugnazione, se intervenuta dopo il giudizio di primo grado, la quale si traduce in un'abdicazione alla pretesa sostanziale azionata ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla res controversa.
Per la rinuncia agli atti del giudizio, invece, è necessaria l'accettazione della parte nei confronti della quale la rinuncia è manifestata quando quest'ultima abbia un interesse alla prosecuzione del processo, inteso come possibilità di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile, che presuppone la proposizione di richieste il cui integrale accoglimento le procurerebbe un'utilità maggiore di quella derivante dall'estinzione del processo (cfr.
Cass. 19 maggio 1995, n. 5556; Cass. 3 agosto 1999, n. 8387).
La rinuncia agli atti del giudizio e la rinuncia all'azione, ove intervenute in sede di appello, pur differenziandosi per la natura giuridica, determinano entrambe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma dell'art. 338 c.p.c., e l'applicazione del disposto dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui, salvo diverso accordo, il rinunciante
è tenuto a rimborsare le spese di lite alle altre parti costituite, con esclusione di qualsiasi potere del giudice di disporne la totale o parziale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 6 marzo 2018, n. 5250).
Nella fattispecie de qua agitur, la ha formulato, per il tramite Parte_1
del procuratore costituito, munito dello specifico potere conferitogli con la procura ad litem posta in calce all'atto di appello, una rituale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, a norma dell'art. 306, comma 2, c.p.c., e non una dichiarazione di rinuncia all'azione e, quindi, al diritto sostanziale in contestazione, non avendo manifestato tale volontà abdicativa.
La , a sua volta, ha formalizzato expressis verbis l'accettazione della TE
rinuncia agli atti del giudizio da parte della , sebbene tale Parte_1
adesione non fosse necessaria, non essendo l'appellata titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo, per non poter ottenere un risultato ulteriore e più favorevole rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
3 Avendo la , con le note sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025, TE confermato di aver raggiunto l'accordo indicato dalla e Parte_1
dichiarato di associarsi alle sue istanze e, dunque, non solo alla richiesta di estinguere il giudizio, ma anche a quella di non provvedere a statuire sulle spese di lite, la Corte è dispensata dal liquidarle a carico della parte rinunciante.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, atteso che la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord.
30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), introducendo una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, di conseguenza, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. ord. 5 dicembre 2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 3559/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 9 settembre 2024, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio di appello;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 962/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Mercogliano, al viale San Parte_1
Modestino, n. 4, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Olinda
Lanzara, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Castel San Giorgio, alla via
A. Rescigno, n. 19; appellante-opponente
E
“ , con sede legale in Vallo della Lucania, piazza Vittorio Emanuele, TE
n. 50, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta,
[...] dall'avv. Massimo Manzione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Salerno, alla via L. Guercio, n. 208; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3559/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da note sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025) – “… rinuncia agli atti del giudizio in quanto è intervenuto accordo tra le parti e chiede l'estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese”; per l'appellata (come da note sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025) – “l'appellata rappresenta che è sopraggiunto un accordo con la pertanto, Parte_1
accetta la rinuncia versata in atti dalla parte appellante e si associa alle richieste dalla stessa formulate con le note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in funzione dell'udienza del
13.2.25”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3559/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ nei confronti della , Parte_1 TE
ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 12 giugno
2017, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole dalla “ il 31 maggio 2017 in
[...] TE
forza del decreto ingiuntivo n. 1778/2017 dello stesso Ufficio giudiziario;
2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Proposto appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 9 settembre
2024, la , con le note depositate in sostituzione dell'udienza Parte_1
del 13 febbraio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., rinunciava agli atti del giudizio per intervenuto accordo tra le parti, chiedendone l'estinzione senza statuizione sulle spese.
Con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025, la , nell'evidenziare di aver raggiunto un accordo con la TE
, accettava la rinuncia formulata dall'appellante, associandosi Parte_1
alle relative richieste.
Il giudizio di appello deve essere dichiarato estinto per rinuncia agli atti da parte della
, ai sensi degli artt. 306 e 359 c.p.c.. Parte_1
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il giudice d'appello, quando ricorrono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità o di estinzione del gravame, deve provvedere con sentenza, trattandosi di pronunce che definiscono il giudizio risolvendo questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, devono rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Ne consegue che, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quando i suddetti provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle
2 impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 c.p.c. e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr., ex ceteris, Cass. 29 maggio 1999, n. 5250; Cass.
27 agosto 2003, n. 12537; Cass. ord. 17 maggio 2007, n. 11434).
Inoltre, è opportuno premettere che la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello in forza del combinato disposto degli artt. 306 e 359 c.p.c., deve essere distinta dalla rinuncia all'azione o rinuncia all'impugnazione, se intervenuta dopo il giudizio di primo grado, la quale si traduce in un'abdicazione alla pretesa sostanziale azionata ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla res controversa.
Per la rinuncia agli atti del giudizio, invece, è necessaria l'accettazione della parte nei confronti della quale la rinuncia è manifestata quando quest'ultima abbia un interesse alla prosecuzione del processo, inteso come possibilità di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile, che presuppone la proposizione di richieste il cui integrale accoglimento le procurerebbe un'utilità maggiore di quella derivante dall'estinzione del processo (cfr.
Cass. 19 maggio 1995, n. 5556; Cass. 3 agosto 1999, n. 8387).
La rinuncia agli atti del giudizio e la rinuncia all'azione, ove intervenute in sede di appello, pur differenziandosi per la natura giuridica, determinano entrambe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma dell'art. 338 c.p.c., e l'applicazione del disposto dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui, salvo diverso accordo, il rinunciante
è tenuto a rimborsare le spese di lite alle altre parti costituite, con esclusione di qualsiasi potere del giudice di disporne la totale o parziale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 6 marzo 2018, n. 5250).
Nella fattispecie de qua agitur, la ha formulato, per il tramite Parte_1
del procuratore costituito, munito dello specifico potere conferitogli con la procura ad litem posta in calce all'atto di appello, una rituale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, a norma dell'art. 306, comma 2, c.p.c., e non una dichiarazione di rinuncia all'azione e, quindi, al diritto sostanziale in contestazione, non avendo manifestato tale volontà abdicativa.
La , a sua volta, ha formalizzato expressis verbis l'accettazione della TE
rinuncia agli atti del giudizio da parte della , sebbene tale Parte_1
adesione non fosse necessaria, non essendo l'appellata titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo, per non poter ottenere un risultato ulteriore e più favorevole rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
3 Avendo la , con le note sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025, TE confermato di aver raggiunto l'accordo indicato dalla e Parte_1
dichiarato di associarsi alle sue istanze e, dunque, non solo alla richiesta di estinguere il giudizio, ma anche a quella di non provvedere a statuire sulle spese di lite, la Corte è dispensata dal liquidarle a carico della parte rinunciante.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, atteso che la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord.
30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), introducendo una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, di conseguenza, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. ord. 5 dicembre 2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 3559/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 9 settembre 2024, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio di appello;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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