Versione
31 luglio 1929
31 luglio 1929
Art. 5.
La discussione in materia religiosa e' pienamente libera.
La discussione in materia religiosa e' pienamente libera.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1971, n. 251Provvedimento: L'art 5 della legge matrimoniale del 1929, in perfetta armonia con l'art 34 del concordato, non distingue tra matrimoni canonici celebrati in Italia e matrimoni canonici celebrati all'esterò pertanto anche il matrimonio canonico celebrato all'estero da cittadini italiani e produttivo di effetti civili per l'ordinamento giuridico italiano quando sia trascritto, ne e di ostacolo il mancato rispetto dell'art 8 della legge matrimoniale del 1929 ,secondo il quale l'atto di matrimonio deve essere trasmesso all'ufficiale di stato civile del comune in cui esso fu celebrato, qualora dall'atto di matrimonio risultino gli elementi fondamentali e cioe la presenza del celebrante e la dichiarazione di …Leggi di più...
- famiglia·
- matrimonio·
- trascrizione·
- condizioni·
- canonico·
- contratto all'estero·
- effetti civili·
- irrilevanza·
- matrimonio canonico celebrato all'estero da cittadini italiani·
- trascrivibilita·
- necessita della trascrizione·
- momento costitutivo·
- matrimonio canonico celebrato all'estero·
- mancata trasmissione dell'atto all'ufficiale di stato civile del luogo di celebrazione·
- limiti