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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2717 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato il [...] a [...], Stato di San AO in Brasile (C.F.: Parte_1
) in proprio e anche congiuntamente a nata il C.F._1 Parte_2
23.01.1987 a San AO, Stato di San AO in Brasile (C.F.: ) entrambi C.F._2
residenti in [...], Vila Carolina, San AO (Stato di San AO in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali dei figli minori, con loro convivente, , nato il [...] a [...], Stato di San Persona_1
AO in Brasile (C.F.: ) e , nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_3
AO, Stato di San AO in Brasile (C.F.: ); C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvana Beckhauser del Foro di Napoli Nord, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano, giusta procura in atti;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale DE Stato di Catanzaro, presso i cui uffici di Catanzaro, Via
Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia
- RESISTENTE-
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di , nato il [...] a Persona_2
San AO, Stato di San AO in Brasile, si è sposato a AO (Stato di San AO in Brasile) in data
27.06.1987 con Controparte_2
è cittadino italo-brasiliano, e per ciò può trasmettere la cittadinanza Persona_2
italiana iure sanguinis ai propri figli, tutti odierni ricorrenti. Risultano in atti il certificato di cittadinanza, la copia integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio.
Data la doppia cittadinanza italiana e brasiliana dell'ascendente, non può esser rilasciato dall'Autorità Brasiliana alcun Certificato negativo di naturalizzazione in quanto Persona_2
essendo nato in [...] è cittadino brasiliano e avendo doppia cittadinanza non ha
[...]
necessità di produrre il certificato negativo di naturalizzazione.
Dal matrimonio di e è nato il Persona_2 Persona_3
25.11.1987 a San AO (Stato di San AO in Brasile), il quale in data Parte_1
20.06.2015 si è sposato a San AO (Stato di San AO in Brasile) con Parte_2
(all.to n. 3).
Dal loro matrimonio è nato il [...] a [...] in Parte_3
Brasile (all.to n. 4).
Dal matrimonio di e è nato il [...] a [...] Parte_1 Parte_2
AO (Stato di San AO in Brasile) il figlio, attualmente minorenne, (all.to n. 5). Parte_3
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva Persona_2
trasmessa iure sanguinis ai propri figli e da loro a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
2 Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale, in via principale, la Controparte_1
sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal
Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024, ovvero, un rinvio prima della rimessione in decisione in attesa della definizione della procedura. In via gradata, la compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura DE Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio
2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Ancora in via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D. Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento DE stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo risulta anche cittadino italiano pe come emerge dal certificato di cittadinanza rilasciato dal Comune di Sant' Andrea TO DE NI (cfr. all.to n. 2), provincia di Catanzaro, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento DE status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
3 Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
[...]
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome DE stesso (cfr. all.to in atti).
In merito al riconoscimento DE status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento
4 della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva DE status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
5 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_5
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_4
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...] a [...], Stato di San AO in Brasile (C.F.: Parte_1
); C.F._1
, nato il [...] a [...], Stato di San AO in Brasile (C.F.: Persona_1
); C.F._3
, nato il [...] a [...], Stato di San AO in Brasile (C.F.: Parte_3
). C.F._4
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DE stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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