Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Erica Fiorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022
promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. P. Parte_1
Tomasoni, elettivamente domiciliato nello studio della stessa in Trento Via Grazioli n.5, giusta delega allegata all'atto di citazione d.d.21.12.2022
PARTE ATTRICE
contro
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Eccher, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pergine
Valsugana Via Petrarca n.84, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
In punto: impugnazione delibera assembleare d.d. 20.7.2021
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “precisa le conclusioni come da note telematicamente depositate d.d. 2.2.2024”
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'odierna parte attrice, quale proprietaria della p.ed.6149, ubicata nel complesso commerciale evocava in giudizio quest'ultimo, in persona dell'amministratore p.t., CP_1
avanti il tribunale di Trento al fine di chiedere, previa sospensione della delibera assunta in data
20.7.2021, la dichiarazione di nullità e/o annullamento di tutte le decisioni con essa deliberate sul presupposto della mancanza dei presupposti per l'esistenza del super-condominio.
Sul predetto presupposto, parte attrice contestava dunque l'approvazione del consuntivo 2019 e 2020
nonché del preventivo 2021 comprendente, altresì, le spese per la manutenzione delle pompe nonché
nuovi lavori, la sostituzione delle pompe medesime per il sollevamento della fognatura oltre alla sistemazione del quadro elettrico.
Si costituiva parte convenuta, con comparsa di costituzione e risposta d.d.
3.5.2022 che contestava ed eccepiva in via preliminare pregiudiziale l'inammissibilità per intervenuta decadenza ex art 1137
c.c. nonché il mancato rispetto del termine a comparire, e concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate in quanto inammissibili e comunque infondate.
Veniva celebrata nella forma della trattazione scritta l'udienza di prima comparizione d.d. 6.5.2022,
ove venivano concessi i termini di cui all'art 183 co.6 cpc, rinviando, poi, la causa al 5.5.2023
ritenendo di fissare nuova udienza di prima comparizione nel rispetto dei termini a comparire, così
come richiesto da parte convenuta.
Con ordinanza riservata d.d.
5.6.2023 il giudice rigettava ogni istanza istruttoria formulata, ritenendo la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, rinviando all'uopo all'udienza del
2.2.2024 per la precisazione delle conclusioni.
2 In tale data, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche con decorrenza per il predetto deposito a far data dal 1.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da parte attrice non può trovare accoglimento e va pertanto respinta, ritenendola inammissibile per intervenuta decadenza, per le ragioni che di seguito vengono esposte.
Oggetto della presente vertenza è l'impugnazione della delibera assembleare assunta in data
20.7.2021, alla quale parte attrice non partecipava e a cui veniva comunicato il relativo verbale in data 26.7.2021, avente per oggetto, tra gli altri ”1. l'approvazione consuntivo anno 2019 e 2020; 4.
approvazione preventivo 2021; 6. approvazione preventivo per la sostituzione delle pompe di
sollevamento fognatura e quadro elettrico”.
Preliminarmente all'odierna impugnazione veniva proposta la mediazione obbligatoria, ritualmente comunicata al condominio in persona dell'amministratore geom. in data CP_1 Controparte_2
24.9.2021 (vedasi doc.3 fasc. convenuto) e dunque entro il termine di legge, tenuto conto che il verbale dell'assemblea era stato comunicato all'attore in data 26.7.2021, non avendo egli personalmente partecipato ad essa, e conclusosi con esito negativo per mancata adesione in data
22.11.2021 (vedasi doc. 4 fasc. convenuto).
Successivamente a tale incombente, parte attrice procedeva in data 22.12.2021 alla notifica dell'atto di citazione per l'udienza del 6.4.2022, indirizzato a “ in Controparte_1
persona dell'amministratore geom. , corrente in Trento, in via Ezio Maccani Controparte_2
n.110/4” mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento A.R.68528800699-7 e A.G.78528800699-8 spedito dall'Ufficio Postale di Trento con numero di cronologico 5, sulla base del quale veniva iscritto a ruolo il fascicolo con attribuzione di
NRG 17/22.
3 Di tale atto e della sua regolare o meno notifica nulla è dato conoscere dal momento che risulta depositata esclusivamente la scansione dell'atto di citazione senza la ricevuta di spedizione né la copia della busta né altre comunicazioni dell'agente postale utili a far desumere l'attività di notifica.
In data successiva, ovvero il 26.2.2022, a fascicolo già formato e radicato avanti il Tribunale, parte attrice procedeva con la notifica del medesimo atto di citazione per la medesima udienza del
6.4.2022 con la relata di notifica diversa dalla precedente indirizzata a “ Controparte_1
corrente in Trento via Ezio Maccani 110/4, in persona dell'amministratore geom. CP_1
, nella residenza dell'amministratore in Via Bolzano 48,38121 Trento,” mediante Controparte_2
spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento
AR685288006990-7 e AG78528800690-8 spedito dall'Ufficio Postale di Trento con numero di cronologico 6 (id est diverso dal precedente numero di cronologico), allegato, poi, al fascicolo già
formatosi NRG 17/22 con nota di deposito di data 29.4.2022, a seguito del quale seguiva la costituzione di parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta d.d.3.5.2022.
Parte convenuta, dunque, nel costituirsi, rilevando le discrepanze sopra esposte e documentate,
evidenziava che la prima notifica dell'atto di citazione, avvenuta al trentesimo giorno utile, è
avvenuta in difformità della disciplina di cui all'art 1131 c.c. essendo stata indirizzata al complesso condominiale in persona dell'amministratore presso il luogo ove è ubicato il condominio e non presso il domicilio o la residenza dell'amministratore geom. da ciò derivando la nullità della CP_2
notifica.
Peraltro, sostiene parte convenuta l'assoluta inesistenza della notifica posto che in Via Maccani
110/A non esiste alcun ufficio utilizzato per l'amministratore o elemento fisico che possa a lui ricondurre, bensì è il luogo in cui si esplicita il possesso congiunto di un ente condominiale in comune tra vari edifici tra cui quello di proprietà dell'odierna parte attrice.
4 Sul punto, parte attrice richiamato il disposto dell'art 156 cpc secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, contesta l'eccezione ed evidenzia come la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel ritenere che la costituzione del convenuto,
anche se intervenuta al solo fine di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza (Cass civ.
10119/06; 8804/1997).
Ora, non v'è chi non veda che parte attrice ha notificato due atti di citazione identici nel contenuto,
e pertanto anche nell'indicazione della prima udienza di comparizione, ma diversi nelle relate di notifica, delle quali la prima sarebbe avvenuta all'indirizzo dove è ubicato il condominio complesso ma ove non è fisicamente presente un ufficio utilizzato per l'amministratore o ad esso CP_1
riconducibile quale una portineria, ma della stessa non si ha prova documentale alcuna, mentre la seconda si è compiuta alla residenza del geom. , quale amministratore del CP_2 CP_3
medesimo, e solo a seguito di questa è avvenuta la costituzione di parte convenuta.
Con riferimento alla prima notifica, della quale peraltro non se ne conosce l'esito, la giurisprudenza ha statuito il principio secondo cui “la notificazione effettuata al condominio nel luogo dove ha sede l'edificio condominiale, invece che all'amministratore, non è in sé nulla, lo è solo nel caso in cui il condominio non abbia designato nell'edificio condominiale un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione della gestione condominiale. Il luogo designato può essere anche rappresentato dalla portineria, ma, in ogni caso, la notificazione deve essere eseguita nell'edificio condominiale a persona che dichiari di poterla ricevere è nulla, ma non inesistente” (Cass. civ. Sez.
III del13.2.2007 n.3064; Cass. civ. Ord. 29/12/2016 n. 27352).
All'uopo si osserva come presso il complesso condominiale non vi è un luogo CP_1
espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione della gestione condominiale da ciò
5 derivando la nullità della notifica ammesso e non concesso che sia avvenuta dal momento che non
è stata data prova di ciò.
Parte convenuta sostiene l'inesistenza della notifica in quanto mai è stato allegato agli atti alcunché
che abbia dato prova dell'iter notificatorio dell'atto stesso e aderendo a tale tesi il giudice nulla può
disporre al fine della rinnovazione della notifica.
Volendo comunque aderire alla tesi della nullità della notifica di cui al disposto dell'art 164 cpc, si osserva che parte attrice non ha chiesto in forza del disposto dell' art 153 cpc, di essere rimessa in termini per essere incorsa in decadenze per causa a lei non imputabile, ammesso che ne fosse data la prova, preferendo procedere con l'iscrizione a ruolo di un atto di citazione allo stato non notificato,
attendendo poi la prima udienza di comparizione senza comunque formulare la predetta istanza bensì
sostenendo il raggiungimento dello scopo in capo all'atto stante la costituzione di parte convenuta ex art 156 cpc.
Solo il magistrato che abbia accertato la non imputabilità della decadenza può disporre la rimessione in termini della parte incolpevole ed in assenza di un tale provvedimento parte attrice non ha la capacità giuridica di rinotificare in modo valido la citazione oltre il termine di decadenza di cui all'art 1137 c.c.
Peraltro nel caso di specie, quanto ai motivi di impugnazione, ovvero l'approvazione consuntivo anno 2019 e 2020; l' approvazione preventivo 2021 e l'approvazione preventivo per la sostituzione delle pompe di sollevamento fognatura e quadro elettrico, trattasi inconfutabilmente di vizi di annullabilità in virtù di quanto affermato dalla sentenza delle S.U. Cass civ.n.4806/2005 da ciò
agevolmente derivando che l'azione di annullamento è soggetta al termine decadenziale di cui all'art
1137 c.c., compiutosi il 22.12.2021.
Da quanto esposto ed argomentato, al rigetto della domanda svolta segue la soccombenza di parte attrice al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo,
6
P Q M
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile per intervenuta decadenza l'impugnazione proposta da parte attrice nei confronti della delibera assembleare d.d.20.7.2021 del condominio Complesso condominiale
[...]
CP_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi €5.077,00 a titolo di compenso oltre rimborso forfettario, IVA, CPA come per legge.
Trento, 16.12.2024
Il g.o.p.
Dott.ssa Erica Fiorini
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