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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gian Piero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr. Livia De Gennaro Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 433/2025, nei confronti della c.f. con sede in VIA PRIVATA DE MARTINO 18 NAPOLI, (come Controparte_1 P.IVA_1 da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria a mezzo pec.
La società convenuta presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria. Sul punto, giova osservare che seppure dall'ultimo bilancio - relativo all'esercizio del 2019 - risulta che l'ammontare dell'attivo patrimoniale e dei ricavi non supera le soglie di cui all'art. 2 C.C.I.I.; dall'esame delle dichiarazioni IRAP e IVA relative agli esercizi successivi emerge un volume di affari incompatibile con le soglie di un'impresa minore. Invero dalla dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 emergono operazioni imponibili per un totale di
1.469.733, euro e dalla dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2021 emergono ricavi per un ammontare di 395.921 euro.
Del resto, nel senso di ritenere che la convenuta non è impresa minore depongono anche gli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio in ordine alla situazione debitoria, vista la cospicua debitoria sussistente nei confronti dell'Erario e nei confronti dell'Inps (per euro 379.502.97 nei confronti dell'Istituto previdenziale e di euro 1.324.027 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate).
Tale predetta debitoria, sommata a quella riferita alla posizione del ricorrente (euro 10.775,70), porta la debitoria complessiva ad un importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 co. 5 C.C.I.I.; sul punto della qualificazione dei debiti tributari quali debiti scaduti e non pagati, cfr., da ultima, Cass., Sez. 1, 18 febbraio
2025, n. 4201.
Ulteriore elemento dimostrativo dell'insolvenza è nell'assenza di ogni informazione in ordine all'attuale stato della società ed alla sua operatività sul mercato.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della con Controparte_1 sede in Napoli, VIA PRIVATA DE MARTINO 18 e con cf;
P.IVA_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Napoli, VIA PRIVATA DE MARTINO Controparte_1
18 e con cf;
P.IVA_1
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Feo Francesco Paolo e Curatore il dottor Persona_1
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 15 gennaio 2025, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA
al Curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 Settembre 2025
Il giudice est.
dr. Francesco Paolo Feo
Il Presidente
dr. Gian Piero Scoppa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Francesca Bellisario