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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5232/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5232/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARINONI ILARIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 24 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MARINONI ILARIA
ATTORE/I contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. PANZUTO ANNA RITA, elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA G. DAGNINI N. 17 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. PANZUTO ANNA RITA
CONVENUTO/I
, con il patrocinio dell'avv. BORN ALEX elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 FOGAZZARO 1 20135 MILANO presso il difensore avv. BORN ALEX e
con il patrocinio dell'avv. ANDREA COLLETTI elettivamente Controparte_4 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 118 ROMA, presso il suo difensore TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 23.04.2020 conveniva in giudizio Parte_1 [...] e in tal modo incardinando il giudizio di merito conseguente CP_1 Controparte_2 all'opposizione all'esecuzione immobiliare di cui a procedimento n. 731/2016 R.G. Esec. del Tribunale di Bologna, promossa dai debitori esecutati con ricorso ex art. 615 comma 2° cpc pagina 1 di 6 La società attrice chiedeva la revoca della sospensione e la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare posta in essere per il recupero di un credito ipotecario fondiario derivante da un contratto di mutuo stipulato dai coniugi e . Parte_2 Controparte_1
Nella fattispecie le convenute, e , hanno contestato l'esecuzione in Controparte_2 Controparte_1 oggetto, sostenendo l'esistenza di polizze assicurative che avrebbero dovuto coprire il debito residuo denegando il credito posto in esecuzione.
In sede cautelare il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 10.10.2019, accoglieva la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Tale provvedimento si basava sull'individuazione dell'onere di produzione dei contratti di assicurazione citati in capo alla creditrice ed in applicazione del principio di prossimità della prova.
Con l'atto introduttivo del merito l'attrice deduceva, come le opponenti non avessero fornito prova dell'effettiva stipulazione, attivazione e pagamento delle polizze assicurative citate a supporto della loro opposizione, peraltro la legittimazione passiva, in ordine a tali profili, sarebbe da individuarsi in capo alla compagnia di assicurazione e non all'istituto di credito. In ogni caso, nonostante l'ipotetica esistenza delle polizze e la loro operatività, il credito residuo della procedente andrebbe quantificato in una somma comunque pari ad €.152.954,83, ben superiore al capitale assicurato. Nella fattispecie il principio di vicinanza della prova non sarebbe tuttavia applicabile al creditore procedente, poiché la banca aveva assunto un ruolo di intermediario e non di contraente delle polizze: in tal senso l'onere della prova spetterebbe alle opponenti, che non hanno prodotto documenti sufficienti a dimostrarne l'esistenza e l'efficacia delle stesse.
Si costituivano con comparsa di risposta e , contestando il diritto in Controparte_1 Controparte_2 capo a di procedere all'esecuzione immobiliare: le polizze assicurative Parte_1 stipulate dai coniugi contestualmente al contratto di mutuo del 2003 esistevano e Persona_1 furono attivate tempestivamente “inficiando l'atto presupposto all'esecuzione, manlevano le odierne convenute da ogni pretesa creditoria di ”. Pt_1
Le polizze “Salvarate Abbey" e "Salvagente" sarebbero nella disponibilità materiale della banca beneficiaria. In ogni caso il giudice in sede cautelare ha correttamente richiamato il principio di vicinanza della prova, essendo l'istituto di credito nella posizione di prossimità rispetto alla fonte probatoria, siccome “protetto dalla stipulazione del contratto stesso”.
Deducevano quindi l'assoluta incertezza e genericità in merito alla reale entità del dedotto credito residuo, stante l'incongruenza rispetto alla somma precettata e dell'erroneità ed opacità nel procedimento di calcolo del debito. Chiedevano poi autorizzarsi la chiamata in causa delle compagnie assicurative e NC NC (oggi Controparte_4 Controparte_5 CP_3
, affinché le stesse fossero tenute a manlevare le opponenti da ogni conseguenza negativa
[...] derivante dall'accoglimento delle domande attoree. In via istruttoria insistevano affinché la banca fosse tenuta ad esibire i contratti di assicurazione ed i documenti relativi al pagamento delle rate del mutuo.
Si costituivano in giudizio le citate compagnie di assicurazione, previa autorizzazione del Giudice, rispettivamente il 21 e 22 aprile 2021, contestando in vario modo l'operatività delle polizze e la validità delle richieste di manleva avanzate dalle convenute. La difesa di Controparte_6 (anzi eccepiva altresì la improcedibilità della domanda per mancato esperimento Controparte_3 del tentativo di mediazione obbligatorio.
Nelle more del procedimento, in data 05.02.2023 decedeva la difesa della Controparte_1 convenuta notificava, quindi, l'evento alle altre parti in data 05.04.2023. Successivamente la convenuta superstite, accettava l'eredità della madre con beneficio di Controparte_2 Controparte_1 inventario il 04.05.2023. La società attrice depositava quindi ricorso per riassunzione in data 28.06.2023. Il Giudice, quindi, con unico provvedimento del 27.11.2023 rigettava le istanze istruttorie pagina 2 di 6 e fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.
Dopo ampio contraddittorio costellato dalla produzione di autorizzati scritti difensivi la causa perveniva in decisione previo deposito di memorie conclusive. L'istruttoria aveva un'appendice ritenendo il Giudice di assumere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc in riferimento alle polizze assicurative collegate al mutuo acceso dai coniugi ed , onerando Parte_2 Controparte_1 in tal senso le Compagnie di assicurazione.
Non determinando l'ordine impartito, sostanzialmente, nessuna nuova produzione istruttoria, il giudice riteneva di dover trattenere la causa per la decisione.
* * *
In riscontro alla eccezione di improcedibilità avanzata dalla difesa di sia sufficiente Controparte_3 osservare, per rilevarne l'infondatezza, come la lett. e) dell'art. 5 comma 6° D.Lgs. 28/2010 escluda espressamente l'obbligo di esperire preliminarmente “il procedimento di mediazione nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, categoria in cui ricade il presente giudizio.
La difesa di ha eccepito l'irritualità della notifica del ricorso in riassunzione siccome Controparte_2 proposto nei confronti di nella sola veste di erede del padre e non di erede anche della Controparte_2 madre , in tal senso le stesse conclusioni di parte attrice non sarebbero adeguate al Controparte_1 nuovo assetto processuale: la tardiva correzione in sede di precisazione delle conclusioni sarebbe da interpretarsi quale introduzione, non consentita, di domande nuove.
L'eccezione non ha fondamento. Si ritiene infatti correttamente ricomposto il contraddittorio ed il petitum espresso in atti dalla società odierna attrice anche in relazione allo status di erede (con beneficio di inventario) di , rivestito da oltre che di erede di Controparte_1 Controparte_2 [...]
Deve infatti, a tal fine, richiamarsi la Cass. sez. VI, del 26.02.2021 n.5444 che ribadisce il Parte_2 principio secondo cui “qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale (diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi degli artt. 299 e 300, comma 2, c.p.c., comporta la necessità della citazione in riassunzione – o della prosecuzione del processo – degli eredi in tale qualità. già costituiti nel processo in nome proprio)”. CP_7
In tal senso non veniva ravvisata la necessità di ulteriore integrazione del contraddittorio dovendo, nella sostanza, risolversi in una mera chiamata in causa di parti già in condizioni di contrastare la domanda attorea fin dall'origine.
Posto che il mancato rimborso delle rate del mutuo in seguito alla sopravvenuta condizione di malattia invalidante e del successivo decesso di non è circostanza contestata, il tema Parte_2 dirimente attiene invece l'esistenza e l'operatività delle polizze assicurative che si assumono sottoscritte contestualmente l'accensione del mutuo in oggetto da parte dei signori e CP_2 CP_1
Ritiene lo scrivente accertata l'esistenza delle polizze assicurative avente ad oggetto il rischio di inabilità temporanea da malattia e morte denominate "Salvarate Abbey" e "Salvagente" a garanzia del mutuo sottoscritto nell'anno 2003.
Da quello che emerso in istruttoria, dalle deduzioni delle parti e dagli elementi non contestati, benchè non materialmente prodotte, può concludersi come tali polizze prevedessero, all'avveramento delle richiamate condizioni, il subentro della compagnia nel pagamento delle rate del mutuo, ovvero la loro sospensione con successivo accollo. pagina 3 di 6 Si ipotizza, di conseguenza, che la pretesa azionata dalla Banca nei confronti del mutuatario superstite, senza attivare o sollecitare l'attivazione della polizza, risulti illegittima, almeno nei limiti della copertura assicurativa.
Per quanto di seguito spiegato in realtà la responsabilità dell'inadempimento non è imputabile al convenuto, e la relativa incertezza in ordine al residuo debito, laddove esistente per rate successive o non coperte, è circostanza sufficiente ad inficiare la procedura esecutiva, in tal senso dovendosi confermare il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione in fase cautelare.
Si ritiene, in definitiva, che il credito azionato da , in quanto oggetto di copertura Parte_1 assicurativa non sia esigibile nei confronti di quale erede di e Controparte_2 Controparte_1 pertanto la procedura esecutiva ingiustamente posta in essere.
L'esistenza stessa e l'operatività delle polizze assicurative denominate "Salvarate Abbey" e "Salvagente", stipulate contestualmente al contratto di mutuo del 08.07.2003 dai coniugi Parte_3
a garanzia del rimborso delle rate del mutuo in caso di inabilità temporanea totale, perdita del
[...] posto di lavoro, ricovero ospedaliero e decesso, si evince da una serie di elementi che congiuntamente considerati devono portare alla suindicata conclusione in quanto precisi e concordanti.
Va certamente valorizzata la circostanza per cui la stipulazione delle polizze era condizione vincolante per la concessione del mutuo, come previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo e dall'art. 3 dell'Allegato B al medesimo contratto. In realtà si tratta di dato di comune esperienza ma soprattutto di un assetto contrattuale che contiene le caratteristiche del comune interesse nel perseguimento degli scopi delle parti in causa.
In tal senso, e focalizzando il profilo causale dell'operazione, è da escludersi la qualifica di mero intermediario assuntamente rivestito dall'istituto di credito che anzi è soggetto rilevante e pienamente parte dell'operazione economico-sociale, a prescindere dal dato formale.
Deve infatti ritenersi fondato nella fattispecie il richiamo allo schema dell'assicurazione per conto altrui previsto dall'art. 1891 c.c., in tal senso reputando di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia che peraltro prevede che, in caso di morte del mutuatario “l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo estingua il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell'assicurazione di surrogarsi a quest'ultima, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello dei suoi eredi a non restare esposti all'azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell'assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo nelle mani della banca” (Cass. III sez. del 11 luglio 2022 n. 21863).
La circostanza per cui la banca debba essere considerata, tra le altre cose, beneficiaria sostanziale delle polizze, comporta l'onere di attenere all'esecuzione del contratto tramite conservazione e attivazione delle stesse, in tal senso deve leggersi la dichiarazione di adesione alla polizza Salvarate Abbey, con la quale i coniugi - conferivano mandato alla banca per la trasmissione di ogni CP_2 CP_1 informazione utile all'esecuzione del contratto e a ricevere l'indennizzo da parte della Compagnia di assicurazione.
E d'altro canto non può dubitarsi circa il collegamento sussistente tra il contratto di mutuo e il contratto di assicurazione, non fosse altro per la contestualità degli stessi, che certamente costituisce indice significativo circa il rapporto che li lega. Ma appare, a questo punto, utile citare la giurisprudenza di merito che ravvisa un espresso collegamento negoziale intercorrente tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione, relazione che altrettanto impone un diretto profilo obbligatorio: “In caso di collegamento negoziale tra contratti bancari, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una pagina 4 di 6 presunzione iuris tantum di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi. Quindi, Stante il collegamento negoziale intercorrente tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione, compete al soggetto erogatore del finanziamento che ha collocato al cliente anche la polizza assicurativa provvedere alla restituzione del premio assicurativo non utilizzato” (Tribunale di Savona, 17/11/2020, Redazione Giuffrè 2021).
La posizione delle Compagnie di assicurazione differisce significativamente, pur condividendo gli esiti delle dedotte omissioni che inducono a ritenere che nessuna polizza sottoscritta dai coniugi Per_2 sia atta a vincolarle in relazione al mutuo per cui è causa.
[...]
Le assicurazioni deduce infatti di non aver rintracciato alcuna Controparte_4 documentazione contrattuale né l'anagrafica associata ai coniugi nei propri archivi. In Persona_1 ogni caso, anche ipotizzando l'esistenza del contratto, questo non sarebbe più attivo poiché i sistemi informatici della compagnia sono configurati per "anonimizzare" i contratti e le anagrafiche ad essi abbinate in caso di insolvenza o scadenza da più di dieci anni. Pertanto, il contratto sarebbe stato stornato per insolvenza al più tardi nel 2010. La compagnia nega, quindi, l'esistenza di un contratto di assicurazione e ritiene che la domanda di manleva avanzata dalle convenute sia infondata, non essendo supportata da alcun vincolo contrattuale.
Per quanto riguarda invece, la compagnia ammette l'esistenza della polizza Controparte_3 denominata "Salvarate Abbey", ma sostiene che il diritto all'indennizzo vantato dai coniugi Parte_3 sia prescritto. Secondo l'assicuratore, il diritto all'indennizzo sarebbe decaduto poiché non
[...] risulta essere stata fornita prova di una richiesta di attivazione della polizza da parte degli assicurati. La compagnia afferma di aver prodotto copia della polizza assicurativa nel proprio fascicolo, ma sottolinea che non è stata fornita documentazione sufficiente per giustificare la sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione. Sostiene inoltre che, in conformità alle condizioni della polizza, l'indennizzo per il caso di inabilità totale temporanea sarebbe limitato a un massimo di 12 rate complessive.
Entrambe le compagnie, quindi, motivano l'assenza delle polizze con argomentazioni legate alla mancanza di documentazione probatoria, alla prescrizione del diritto all'indennizzo e a procedure interne di archiviazione che renderebbero non rintracciabili i contratti, ma non ne escludono l'esistenza.
L'eccezione di fondo muove da un profilo probatorio: viene contestato che la convenuta, non avrebbe allegato le polizze e, conseguentemente, non avrebbe fornito la prova del verificarsi dei requisiti per l'indennizzo assicurativo, non potendo, per questo, legittimarsi la sospensione della procedura esecutiva.
In realtà la posizione assunta da appare inattendibile laddove un processo di Controparte_4 dematerializzazione del contratto che si assume in qualche modo archiviato perché privo di attualità. Così come lacunosa la prospettazione di in virtù dell'allegazione delle mere Controparte_3
“condizioni di polizza”: tal produzione è insufficiente perché le clausole riportate non sono direttamente riconducibili al contratto sottoscritto dai coniugi . Persona_1
Le posizioni assunte dalle compagnie di assicurazioni e le insufficienti allegazioni non consentono peraltro di ritenere assolto l'ordine di esibizione, circostanza che rileva ai fini della ripartizione delle spese di lite.
Le polizze, per tali osservazioni, non solo devono ritenersi invece esistenti ma soprattutto devono considerarsi operative, con la specifica secondo cui, tale operatività può essere contestata al mutuatario solo nella misura in cui gli incombenti spettanti, in virtù del contratto, siano esigibili: nella fattispecie la comunicazione del sinistro da parte del mutuatario è stata tempestiva ed i premi corrisposti tramite trattenuta dalla banca. Gli ulteriori profili, con riferimento alla prescrizione e all'indennizzo, sono pagina 5 di 6 aspetti che attengono al rapporto tra il mutuante e gli assicuratori;
peraltro parte convenuta ha dato prova circa la diligente e tempestiva attivazione delle polizze (docc. 9 e 12).
In ogni caso l'eccezione di fondo, mossa in particolare dalla società attrice, non ha fondamento ritenendo, di doversi applicare il principio di vicinanza della prova, che impone alla banca, quale parte più vicina ai documenti e ai fatti da provare, l'onere di dimostrare l'assenza di collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e le polizze assicurative. Tale prova non è stata fornita.
In tal senso devono pienamente condividersi le osservazioni del giudice del procedimento cautelare a motivazione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione del 10.10.2019, laddove sottolinea che, essendo la banca il soggetto che ha preteso e predisposto le polizze assicurative a garanzia del mutuo, spetta alla stessa l'onere di produrre i contratti di assicurazione. Il giudice evidenzia che la banca, in quanto istituto protetto dalla stipulazione del contratto, avrebbe dovuto depositare il contratto di assicurazione, dato che vi è "traccia certa" della sua esistenza nel contratto di mutuo. La mancata produzione di tale documento da parte della banca è quindi da considerarsi non giustificabile, poiché il fatto da provare (l'esistenza delle polizze) ricade nella sua sfera d'azione e possibilità. Nello specifico si ritiene quindi applicabile il principio della vicinanza della prova prevede, per cui l'onere probatorio deve essere attribuito alla parte che si trova in una posizione più favorevole per fornire le prove, in linea con i doveri di correttezza, buona fede e diligenza.
La mancanza del compendio probatorio, per le ragioni ravvisate, in ordine all'operatività delle polizze e all'esecuzione dei relativi contratti, se da un lato inficia la pretesa creditoria avanzata da
[...]
nei confronti della convenuta, perché inesigibile, dall'altro non permette al giudice di Parte_1 prendere posizione in ordine alla eventuale manleva da parte delle compagnie di assicurazione, dovendo considerarsi il rapporto intercorso tra Banca e compagnie di assicurazione escluso dal thema decidendum.
In ragione della reciproca soccombenza sui capi della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma l'Ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione in data 10.10.2019;
- rigetta le domande di per le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto vantato da a procedere esecutivamente nei Parte_1 confronti dell'odierna convenuta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso questo Tribunale al n. 731/2016 R.G.E., ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Ufficio a cura e spese del creditore procedente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 21 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5232/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARINONI ILARIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 24 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MARINONI ILARIA
ATTORE/I contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. PANZUTO ANNA RITA, elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA G. DAGNINI N. 17 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. PANZUTO ANNA RITA
CONVENUTO/I
, con il patrocinio dell'avv. BORN ALEX elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 FOGAZZARO 1 20135 MILANO presso il difensore avv. BORN ALEX e
con il patrocinio dell'avv. ANDREA COLLETTI elettivamente Controparte_4 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 118 ROMA, presso il suo difensore TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 23.04.2020 conveniva in giudizio Parte_1 [...] e in tal modo incardinando il giudizio di merito conseguente CP_1 Controparte_2 all'opposizione all'esecuzione immobiliare di cui a procedimento n. 731/2016 R.G. Esec. del Tribunale di Bologna, promossa dai debitori esecutati con ricorso ex art. 615 comma 2° cpc pagina 1 di 6 La società attrice chiedeva la revoca della sospensione e la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare posta in essere per il recupero di un credito ipotecario fondiario derivante da un contratto di mutuo stipulato dai coniugi e . Parte_2 Controparte_1
Nella fattispecie le convenute, e , hanno contestato l'esecuzione in Controparte_2 Controparte_1 oggetto, sostenendo l'esistenza di polizze assicurative che avrebbero dovuto coprire il debito residuo denegando il credito posto in esecuzione.
In sede cautelare il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 10.10.2019, accoglieva la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Tale provvedimento si basava sull'individuazione dell'onere di produzione dei contratti di assicurazione citati in capo alla creditrice ed in applicazione del principio di prossimità della prova.
Con l'atto introduttivo del merito l'attrice deduceva, come le opponenti non avessero fornito prova dell'effettiva stipulazione, attivazione e pagamento delle polizze assicurative citate a supporto della loro opposizione, peraltro la legittimazione passiva, in ordine a tali profili, sarebbe da individuarsi in capo alla compagnia di assicurazione e non all'istituto di credito. In ogni caso, nonostante l'ipotetica esistenza delle polizze e la loro operatività, il credito residuo della procedente andrebbe quantificato in una somma comunque pari ad €.152.954,83, ben superiore al capitale assicurato. Nella fattispecie il principio di vicinanza della prova non sarebbe tuttavia applicabile al creditore procedente, poiché la banca aveva assunto un ruolo di intermediario e non di contraente delle polizze: in tal senso l'onere della prova spetterebbe alle opponenti, che non hanno prodotto documenti sufficienti a dimostrarne l'esistenza e l'efficacia delle stesse.
Si costituivano con comparsa di risposta e , contestando il diritto in Controparte_1 Controparte_2 capo a di procedere all'esecuzione immobiliare: le polizze assicurative Parte_1 stipulate dai coniugi contestualmente al contratto di mutuo del 2003 esistevano e Persona_1 furono attivate tempestivamente “inficiando l'atto presupposto all'esecuzione, manlevano le odierne convenute da ogni pretesa creditoria di ”. Pt_1
Le polizze “Salvarate Abbey" e "Salvagente" sarebbero nella disponibilità materiale della banca beneficiaria. In ogni caso il giudice in sede cautelare ha correttamente richiamato il principio di vicinanza della prova, essendo l'istituto di credito nella posizione di prossimità rispetto alla fonte probatoria, siccome “protetto dalla stipulazione del contratto stesso”.
Deducevano quindi l'assoluta incertezza e genericità in merito alla reale entità del dedotto credito residuo, stante l'incongruenza rispetto alla somma precettata e dell'erroneità ed opacità nel procedimento di calcolo del debito. Chiedevano poi autorizzarsi la chiamata in causa delle compagnie assicurative e NC NC (oggi Controparte_4 Controparte_5 CP_3
, affinché le stesse fossero tenute a manlevare le opponenti da ogni conseguenza negativa
[...] derivante dall'accoglimento delle domande attoree. In via istruttoria insistevano affinché la banca fosse tenuta ad esibire i contratti di assicurazione ed i documenti relativi al pagamento delle rate del mutuo.
Si costituivano in giudizio le citate compagnie di assicurazione, previa autorizzazione del Giudice, rispettivamente il 21 e 22 aprile 2021, contestando in vario modo l'operatività delle polizze e la validità delle richieste di manleva avanzate dalle convenute. La difesa di Controparte_6 (anzi eccepiva altresì la improcedibilità della domanda per mancato esperimento Controparte_3 del tentativo di mediazione obbligatorio.
Nelle more del procedimento, in data 05.02.2023 decedeva la difesa della Controparte_1 convenuta notificava, quindi, l'evento alle altre parti in data 05.04.2023. Successivamente la convenuta superstite, accettava l'eredità della madre con beneficio di Controparte_2 Controparte_1 inventario il 04.05.2023. La società attrice depositava quindi ricorso per riassunzione in data 28.06.2023. Il Giudice, quindi, con unico provvedimento del 27.11.2023 rigettava le istanze istruttorie pagina 2 di 6 e fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.
Dopo ampio contraddittorio costellato dalla produzione di autorizzati scritti difensivi la causa perveniva in decisione previo deposito di memorie conclusive. L'istruttoria aveva un'appendice ritenendo il Giudice di assumere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc in riferimento alle polizze assicurative collegate al mutuo acceso dai coniugi ed , onerando Parte_2 Controparte_1 in tal senso le Compagnie di assicurazione.
Non determinando l'ordine impartito, sostanzialmente, nessuna nuova produzione istruttoria, il giudice riteneva di dover trattenere la causa per la decisione.
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In riscontro alla eccezione di improcedibilità avanzata dalla difesa di sia sufficiente Controparte_3 osservare, per rilevarne l'infondatezza, come la lett. e) dell'art. 5 comma 6° D.Lgs. 28/2010 escluda espressamente l'obbligo di esperire preliminarmente “il procedimento di mediazione nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, categoria in cui ricade il presente giudizio.
La difesa di ha eccepito l'irritualità della notifica del ricorso in riassunzione siccome Controparte_2 proposto nei confronti di nella sola veste di erede del padre e non di erede anche della Controparte_2 madre , in tal senso le stesse conclusioni di parte attrice non sarebbero adeguate al Controparte_1 nuovo assetto processuale: la tardiva correzione in sede di precisazione delle conclusioni sarebbe da interpretarsi quale introduzione, non consentita, di domande nuove.
L'eccezione non ha fondamento. Si ritiene infatti correttamente ricomposto il contraddittorio ed il petitum espresso in atti dalla società odierna attrice anche in relazione allo status di erede (con beneficio di inventario) di , rivestito da oltre che di erede di Controparte_1 Controparte_2 [...]
Deve infatti, a tal fine, richiamarsi la Cass. sez. VI, del 26.02.2021 n.5444 che ribadisce il Parte_2 principio secondo cui “qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale (diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi degli artt. 299 e 300, comma 2, c.p.c., comporta la necessità della citazione in riassunzione – o della prosecuzione del processo – degli eredi in tale qualità. già costituiti nel processo in nome proprio)”. CP_7
In tal senso non veniva ravvisata la necessità di ulteriore integrazione del contraddittorio dovendo, nella sostanza, risolversi in una mera chiamata in causa di parti già in condizioni di contrastare la domanda attorea fin dall'origine.
Posto che il mancato rimborso delle rate del mutuo in seguito alla sopravvenuta condizione di malattia invalidante e del successivo decesso di non è circostanza contestata, il tema Parte_2 dirimente attiene invece l'esistenza e l'operatività delle polizze assicurative che si assumono sottoscritte contestualmente l'accensione del mutuo in oggetto da parte dei signori e CP_2 CP_1
Ritiene lo scrivente accertata l'esistenza delle polizze assicurative avente ad oggetto il rischio di inabilità temporanea da malattia e morte denominate "Salvarate Abbey" e "Salvagente" a garanzia del mutuo sottoscritto nell'anno 2003.
Da quello che emerso in istruttoria, dalle deduzioni delle parti e dagli elementi non contestati, benchè non materialmente prodotte, può concludersi come tali polizze prevedessero, all'avveramento delle richiamate condizioni, il subentro della compagnia nel pagamento delle rate del mutuo, ovvero la loro sospensione con successivo accollo. pagina 3 di 6 Si ipotizza, di conseguenza, che la pretesa azionata dalla Banca nei confronti del mutuatario superstite, senza attivare o sollecitare l'attivazione della polizza, risulti illegittima, almeno nei limiti della copertura assicurativa.
Per quanto di seguito spiegato in realtà la responsabilità dell'inadempimento non è imputabile al convenuto, e la relativa incertezza in ordine al residuo debito, laddove esistente per rate successive o non coperte, è circostanza sufficiente ad inficiare la procedura esecutiva, in tal senso dovendosi confermare il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione in fase cautelare.
Si ritiene, in definitiva, che il credito azionato da , in quanto oggetto di copertura Parte_1 assicurativa non sia esigibile nei confronti di quale erede di e Controparte_2 Controparte_1 pertanto la procedura esecutiva ingiustamente posta in essere.
L'esistenza stessa e l'operatività delle polizze assicurative denominate "Salvarate Abbey" e "Salvagente", stipulate contestualmente al contratto di mutuo del 08.07.2003 dai coniugi Parte_3
a garanzia del rimborso delle rate del mutuo in caso di inabilità temporanea totale, perdita del
[...] posto di lavoro, ricovero ospedaliero e decesso, si evince da una serie di elementi che congiuntamente considerati devono portare alla suindicata conclusione in quanto precisi e concordanti.
Va certamente valorizzata la circostanza per cui la stipulazione delle polizze era condizione vincolante per la concessione del mutuo, come previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo e dall'art. 3 dell'Allegato B al medesimo contratto. In realtà si tratta di dato di comune esperienza ma soprattutto di un assetto contrattuale che contiene le caratteristiche del comune interesse nel perseguimento degli scopi delle parti in causa.
In tal senso, e focalizzando il profilo causale dell'operazione, è da escludersi la qualifica di mero intermediario assuntamente rivestito dall'istituto di credito che anzi è soggetto rilevante e pienamente parte dell'operazione economico-sociale, a prescindere dal dato formale.
Deve infatti ritenersi fondato nella fattispecie il richiamo allo schema dell'assicurazione per conto altrui previsto dall'art. 1891 c.c., in tal senso reputando di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia che peraltro prevede che, in caso di morte del mutuatario “l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo estingua il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell'assicurazione di surrogarsi a quest'ultima, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello dei suoi eredi a non restare esposti all'azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell'assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo nelle mani della banca” (Cass. III sez. del 11 luglio 2022 n. 21863).
La circostanza per cui la banca debba essere considerata, tra le altre cose, beneficiaria sostanziale delle polizze, comporta l'onere di attenere all'esecuzione del contratto tramite conservazione e attivazione delle stesse, in tal senso deve leggersi la dichiarazione di adesione alla polizza Salvarate Abbey, con la quale i coniugi - conferivano mandato alla banca per la trasmissione di ogni CP_2 CP_1 informazione utile all'esecuzione del contratto e a ricevere l'indennizzo da parte della Compagnia di assicurazione.
E d'altro canto non può dubitarsi circa il collegamento sussistente tra il contratto di mutuo e il contratto di assicurazione, non fosse altro per la contestualità degli stessi, che certamente costituisce indice significativo circa il rapporto che li lega. Ma appare, a questo punto, utile citare la giurisprudenza di merito che ravvisa un espresso collegamento negoziale intercorrente tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione, relazione che altrettanto impone un diretto profilo obbligatorio: “In caso di collegamento negoziale tra contratti bancari, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una pagina 4 di 6 presunzione iuris tantum di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi. Quindi, Stante il collegamento negoziale intercorrente tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione, compete al soggetto erogatore del finanziamento che ha collocato al cliente anche la polizza assicurativa provvedere alla restituzione del premio assicurativo non utilizzato” (Tribunale di Savona, 17/11/2020, Redazione Giuffrè 2021).
La posizione delle Compagnie di assicurazione differisce significativamente, pur condividendo gli esiti delle dedotte omissioni che inducono a ritenere che nessuna polizza sottoscritta dai coniugi Per_2 sia atta a vincolarle in relazione al mutuo per cui è causa.
[...]
Le assicurazioni deduce infatti di non aver rintracciato alcuna Controparte_4 documentazione contrattuale né l'anagrafica associata ai coniugi nei propri archivi. In Persona_1 ogni caso, anche ipotizzando l'esistenza del contratto, questo non sarebbe più attivo poiché i sistemi informatici della compagnia sono configurati per "anonimizzare" i contratti e le anagrafiche ad essi abbinate in caso di insolvenza o scadenza da più di dieci anni. Pertanto, il contratto sarebbe stato stornato per insolvenza al più tardi nel 2010. La compagnia nega, quindi, l'esistenza di un contratto di assicurazione e ritiene che la domanda di manleva avanzata dalle convenute sia infondata, non essendo supportata da alcun vincolo contrattuale.
Per quanto riguarda invece, la compagnia ammette l'esistenza della polizza Controparte_3 denominata "Salvarate Abbey", ma sostiene che il diritto all'indennizzo vantato dai coniugi Parte_3 sia prescritto. Secondo l'assicuratore, il diritto all'indennizzo sarebbe decaduto poiché non
[...] risulta essere stata fornita prova di una richiesta di attivazione della polizza da parte degli assicurati. La compagnia afferma di aver prodotto copia della polizza assicurativa nel proprio fascicolo, ma sottolinea che non è stata fornita documentazione sufficiente per giustificare la sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione. Sostiene inoltre che, in conformità alle condizioni della polizza, l'indennizzo per il caso di inabilità totale temporanea sarebbe limitato a un massimo di 12 rate complessive.
Entrambe le compagnie, quindi, motivano l'assenza delle polizze con argomentazioni legate alla mancanza di documentazione probatoria, alla prescrizione del diritto all'indennizzo e a procedure interne di archiviazione che renderebbero non rintracciabili i contratti, ma non ne escludono l'esistenza.
L'eccezione di fondo muove da un profilo probatorio: viene contestato che la convenuta, non avrebbe allegato le polizze e, conseguentemente, non avrebbe fornito la prova del verificarsi dei requisiti per l'indennizzo assicurativo, non potendo, per questo, legittimarsi la sospensione della procedura esecutiva.
In realtà la posizione assunta da appare inattendibile laddove un processo di Controparte_4 dematerializzazione del contratto che si assume in qualche modo archiviato perché privo di attualità. Così come lacunosa la prospettazione di in virtù dell'allegazione delle mere Controparte_3
“condizioni di polizza”: tal produzione è insufficiente perché le clausole riportate non sono direttamente riconducibili al contratto sottoscritto dai coniugi . Persona_1
Le posizioni assunte dalle compagnie di assicurazioni e le insufficienti allegazioni non consentono peraltro di ritenere assolto l'ordine di esibizione, circostanza che rileva ai fini della ripartizione delle spese di lite.
Le polizze, per tali osservazioni, non solo devono ritenersi invece esistenti ma soprattutto devono considerarsi operative, con la specifica secondo cui, tale operatività può essere contestata al mutuatario solo nella misura in cui gli incombenti spettanti, in virtù del contratto, siano esigibili: nella fattispecie la comunicazione del sinistro da parte del mutuatario è stata tempestiva ed i premi corrisposti tramite trattenuta dalla banca. Gli ulteriori profili, con riferimento alla prescrizione e all'indennizzo, sono pagina 5 di 6 aspetti che attengono al rapporto tra il mutuante e gli assicuratori;
peraltro parte convenuta ha dato prova circa la diligente e tempestiva attivazione delle polizze (docc. 9 e 12).
In ogni caso l'eccezione di fondo, mossa in particolare dalla società attrice, non ha fondamento ritenendo, di doversi applicare il principio di vicinanza della prova, che impone alla banca, quale parte più vicina ai documenti e ai fatti da provare, l'onere di dimostrare l'assenza di collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e le polizze assicurative. Tale prova non è stata fornita.
In tal senso devono pienamente condividersi le osservazioni del giudice del procedimento cautelare a motivazione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione del 10.10.2019, laddove sottolinea che, essendo la banca il soggetto che ha preteso e predisposto le polizze assicurative a garanzia del mutuo, spetta alla stessa l'onere di produrre i contratti di assicurazione. Il giudice evidenzia che la banca, in quanto istituto protetto dalla stipulazione del contratto, avrebbe dovuto depositare il contratto di assicurazione, dato che vi è "traccia certa" della sua esistenza nel contratto di mutuo. La mancata produzione di tale documento da parte della banca è quindi da considerarsi non giustificabile, poiché il fatto da provare (l'esistenza delle polizze) ricade nella sua sfera d'azione e possibilità. Nello specifico si ritiene quindi applicabile il principio della vicinanza della prova prevede, per cui l'onere probatorio deve essere attribuito alla parte che si trova in una posizione più favorevole per fornire le prove, in linea con i doveri di correttezza, buona fede e diligenza.
La mancanza del compendio probatorio, per le ragioni ravvisate, in ordine all'operatività delle polizze e all'esecuzione dei relativi contratti, se da un lato inficia la pretesa creditoria avanzata da
[...]
nei confronti della convenuta, perché inesigibile, dall'altro non permette al giudice di Parte_1 prendere posizione in ordine alla eventuale manleva da parte delle compagnie di assicurazione, dovendo considerarsi il rapporto intercorso tra Banca e compagnie di assicurazione escluso dal thema decidendum.
In ragione della reciproca soccombenza sui capi della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma l'Ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione in data 10.10.2019;
- rigetta le domande di per le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto vantato da a procedere esecutivamente nei Parte_1 confronti dell'odierna convenuta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso questo Tribunale al n. 731/2016 R.G.E., ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Ufficio a cura e spese del creditore procedente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 21 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
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