Art. 13.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'art. 4 della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'art. 4 della presente legge.