Versione
10 agosto 1952
10 agosto 1952
Art. 13.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'art. 4 della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'art. 4 della presente legge.