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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1522/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]. Pievescola - Casole CP_1 C.F._1
n. 6 ciliato in Barberino Tavarnelle (FI), Via Collodi n. 1G, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Bruni (C.F.
) del Foro di Siena PEC: C.F._2 Email_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE contro
(P.IVA ) con sede in Casole Controparte_2 P.IVA_1 escola
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: In via principale: − accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato ex CP_1 art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed escl à del terreno sito nel Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al foglio n. 99, Particella mappale 410; − ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2651 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza, e di provvedere alla voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate con esonero dei Responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità a riguardo. In ogni caso: − con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., evocava in CP_1
pagina 1 di 6 giudizio la al fine di veder accertata l'usucapione del Controparte_2 terreno sito nel Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al foglio n. 99, Particella mappale 410.
Ha fondamento della domanda ha dedotto:
- di possedere ed utilizzare in modo continuato, pacifico, manifesto, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo dall'anno 1994 il terreno sito nel Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al foglio n. 99, particella mappale 410 ( cfr doc. 1);
-che il terreno come sopra indicato, posseduto dall'odierno attore, risulta formalmente intestato alla con sede in Casole d'Elsa, Controparte_3
Località La Suvera – 53031, Frazione Pievescola (v. doc. 1);
-che l'attore ha sempre utilizzato il terreno oggetto di usucapione in via esclusiva, uti dominus, essendo altresì proprietario dal 07.12.1994 del terreno immediatamente adiacente, censito al foglio di mappa 99, particella n. 450, sub. 10 sito in Casole d'Elsa, loc. La Suvera sul quale ha costruito l'abitazione, ove tuttora risiede ( cfr doc. 6 e 7);
-che, a tal riguardo, l'odierno attore ha provveduto personalmente a realizzare, intorno agli anni novanta, una siepe ed un muricciolo all'interno del terreno de quo come si evince dalla foto che si allega quale doc. 8 al fine di migliorarne l'aspetto;
-che durante i lavori di costruzione sulla proprietà del (v. doc. 6), quest'ultimo ha CP_1 utilizzato il terreno de quo come deposito dei materiali edili ed ha altresì provveduto a delimitarlo con una recinzione di rete metallica ( cfr doc. 9) impedendo ad altri di entrarvi e di utilizzarlo a loro piacimento;
-che dall'anno 1994 ad oggi, il Sig. a continuato ad utilizzare il bene de quo, a titolo CP_1 esclusivo, come deposito di bancali di mattoni, tegole e pali di legno, nonché come deposito di legname come può evincersi dalle foto che si allegano quale doc. 10;
- che, a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale del bene, nel corso degli anni, l'attore ha provveduto ad effettuare opere di manutenzione del bene finalizzate alla preservazione dello stesso in buono stato, preparando il terreno attorno alle piante di olivo, arandolo, seminandolo, tagliando l'erba;
- che è intervenuto, altresì, con periodiche potature dell'uliveta così prevenendo la crescita di sterpaglie e rami secchi residui migliorandone l'aspetto ed il valore ( cfr doc. 11);
-che il Sig. durante gli ultimi 30 anni – non ha mai ricevuto da parte della CP_1 CP_3
e/ ri aventi causa alcun tipo di contestazione verbale o scritta
[...] eventuali atti di rivendicazione;
-che, dalla documentazione reperibile presso la competente Camera di Commercio, è emerso che la costituita con atto del 21.09.1978 è stata cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese in data 28.07.2000;
- che il Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante risulta essere il pagina 2 di 6 Sig. , nominato anche come liquidatore della Parte_1
( cfr doc. 2); CP_2
-che, dalla documentazione camerale, non è stato possibile desumere chi fossero i soci della cooperativa alla data di cessazione (28.07.2000) non risultando depositato, tra l'altro, alcun elenco soci;
- che peraltro, dalle ricerche ulteriormente effettuate, il Sig. Parte_1
, Presidente del Consiglio di amministrazio
[...] risulta deceduto nell'anno 2021 ( cfr doc. 3);
- che del pari il Sig. , vice presidente del Consiglio di amministrazione Persona_1 risulta essere deceduto in data 11.12.1996 ( cfr doc. 4);
-che dalla lettura del bilancio finale di liquidazione della non si riscontrano Controparte_3 disposizioni e/o riferimenti inerenti agli immobili della cooperativa ( cfr doc. 5).
Che in ragione di quanto sopra, previo esperimento del tentativo obbligatorio di media conciliazione, adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “ In via principale: − accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù CP_1 del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà del terreno sito nel Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al foglio n. 99, Particella mappale 410; − ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2651 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza, e di provvedere alla voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate con esonero dei Responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità a riguardo. In ogni caso:
− con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Nella contumacia della parte convenuta, la causa è stata istruita mediante istruttoria orale all'esito della quale l'attore ha concluso come in epigrafe.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.c. e costituisce un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di un altro diritto reale.
Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
I due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente, e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass. 1176/80).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento pagina 3 di 6 dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr. Trib. Firenze, 22.4.1998).
La Corte di legittimità ha puntualizzato che la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene, e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
Quel che rileva è che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (cfr. Cass. 3344/89).
Il possesso deve essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità ed essere palese. Ulteriore requisito è la non equivocità, più precisamente il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Soddisfano il requisito dell'univocità la pienezza e l'esclusività del potere di fatto su un bene che il giudice deve valutarle non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva.
Nella presente fattispecie l'attore ha assolto al suo onere probatorio circa l'esistenza dei predetti requisiti.
Egli ha infatti dimostrato che il bene in questione è stato dallo stesso posseduto e manutenuto a far data dal 1994.
Di ciò in particolare è stata fornita ampia e puntuale prova testimoniale.
Il dichiarante ha infatti riferito che : “R. si è vero il terreno lo ha sempre Testimone_1 adoperato e pulito”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del figlio : “R. si è vero e mi ricordo di aver Tes_2 visto mie foto da piccolo col l'allora mio cane gianni avano sotto l'olivo che si vede nella foto. Terreno che ho sempre così come oggi curato con mio padre”.
Ancora quelle rese dal Sig. “R. si è vero perché io l'ho conosciuto intorno Testimone_3 al 1991” nonchè dal geom. : “R. Si è vero dai primi della metà degli anni 90”. Persona_2
Risulta provato ancora che l'attore dall'anno 1994 sino ad oggi, ha goduto del terreno, identificato al punto 1, in maniera esclusiva, facendosi carico di tutti i costi e delle spese necessarie al mantenimento e alla conservazione del bene immobile: sempre il teste
“R. Si è vero”, dal Sig. “R. si è vero e lo so per le ragioni sopra Testimone_1 Tes_2
“si per io si”, ed infine dal geom. Testimone_3 [...]
“R. sicuramente sì”…DCV che Il sig. dall'anno 1994 a oggi, ha goduto sul terreno, Per_2 CP_1 to al punto 1, in maniera esclusiva, occup elle potature dell'oliveta, del mantenimento delle sterpaglie, del taglio dell'erba, così garantendone la conservazione negli anni. “R. si è vero lo ha sempre fatto”; sempre il figlio “R. si è vero e lo so perché io in età più adulta partecipavo a tali Tes_2 lavori”; dal Sig. “R. si è vero”, dal geom. “R. che l'ha fatto si non Testimone_3 Persona_2
c'è dubbio da metà degli anni novanta”. pagina 4 di 6 Anche in ordine alla pacificità del possesso è stata fornita ampia prova, bastando all'uopo il narrato del vicino “R. Si è vero io non mi sono mai accorto di nulla di Testimone_1 contrario perché vive “R. si è vero e sono venuto a conoscenza solo 7 Tes_2 mesi fa (n.d.r. e quindi solo a dicembre 2024) che la proprietà rappresentata al catasto di quel terreno è di altri”; da quello dal Sig. “si è vero ho sempre saputo che era suo” , nonché da Testimone_3 quello dal geom. : “R. dall'esterno la sensazione che ho avuto è quella”. Persona_2
Quanto alle opere visibili compiute dall'attore nel corso dei trenta anni di possesso ed in particolare circa l'esistenza di rete metallica, il narrato corale di tutti i testi escussi ha confermato tempi e modi della sua installazione : il Sig. “R. Si è Testimone_1 vero”, dal Sig. “R. si è vero”; il Sig. “si è vero c'è sempre stata” ed Tes_2 Testimone_3 ancora dal geom. “R. si è vero il terreno è parzialmente recintato”. Persona_2
Stesso a dirsi per la porzione di terreno destinata a deposito di attrezzi: sempre il dichiarante
“R. si è vero riconosco le foto mostratemi”; ancora il figlio Testimone_1 Tes_2
“R. si è vero”; così come dal Sig. “si è vero una volta aveva anche un capanno”; ed Testimone_3 infine dal geom. “R. si è vero”. Persona_2
L'attore ha inoltre fornito prova di aver coltivato sin dall'anno 1994 il terreno identificato al punto 1, come emerge dalla documentazione fotografica acquisita al fascicolo nonché ad abundantiam dal narrato dei testi già indicati : Sig. “R. si è vero”, dal Testimone_1
Sig. “R. si è vero”, dal Sig. e aveva fatto un po' Tes_2 Testimone_3
d'orto”, dal geom. “R. si è vero lui ci faceva un po' di orto”. Persona_2
Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto delle risultanze processuali per come emerse in sede testimoniale, si devono ritenere ampiamente provati i fatti costitutivi della domanda che, pertanto merita, accoglimento.
Segue come previsto ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla conservatoria RRII di trascrizione della presente sentenza come indicato in dispositivo.
L'onere di volturazione catastale spetta alla parte attrice all'esito dell'avvenuta trascrizione di cui sopra.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14, per come modificato dal DM 147/22, per lo scaglione di riferimento indicato nel libello introduttivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura contumaciale della controversia, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta usucapione in favore di del terreno sito nel CP_1
Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al catasto terreni, al foglio n. 99, Particella mappale 410.
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero del conservatore da ogni responsabilità; pagina 5 di 6 - condanna parte convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.278,00 per compensi, € 134,16 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP se per legge.
Siena, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1522/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]. Pievescola - Casole CP_1 C.F._1
n. 6 ciliato in Barberino Tavarnelle (FI), Via Collodi n. 1G, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Bruni (C.F.
) del Foro di Siena PEC: C.F._2 Email_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE contro
(P.IVA ) con sede in Casole Controparte_2 P.IVA_1 escola
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: In via principale: − accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato ex CP_1 art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed escl à del terreno sito nel Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al foglio n. 99, Particella mappale 410; − ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2651 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza, e di provvedere alla voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate con esonero dei Responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità a riguardo. In ogni caso: − con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., evocava in CP_1
pagina 1 di 6 giudizio la al fine di veder accertata l'usucapione del Controparte_2 terreno sito nel Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al foglio n. 99, Particella mappale 410.
Ha fondamento della domanda ha dedotto:
- di possedere ed utilizzare in modo continuato, pacifico, manifesto, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo dall'anno 1994 il terreno sito nel Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al foglio n. 99, particella mappale 410 ( cfr doc. 1);
-che il terreno come sopra indicato, posseduto dall'odierno attore, risulta formalmente intestato alla con sede in Casole d'Elsa, Controparte_3
Località La Suvera – 53031, Frazione Pievescola (v. doc. 1);
-che l'attore ha sempre utilizzato il terreno oggetto di usucapione in via esclusiva, uti dominus, essendo altresì proprietario dal 07.12.1994 del terreno immediatamente adiacente, censito al foglio di mappa 99, particella n. 450, sub. 10 sito in Casole d'Elsa, loc. La Suvera sul quale ha costruito l'abitazione, ove tuttora risiede ( cfr doc. 6 e 7);
-che, a tal riguardo, l'odierno attore ha provveduto personalmente a realizzare, intorno agli anni novanta, una siepe ed un muricciolo all'interno del terreno de quo come si evince dalla foto che si allega quale doc. 8 al fine di migliorarne l'aspetto;
-che durante i lavori di costruzione sulla proprietà del (v. doc. 6), quest'ultimo ha CP_1 utilizzato il terreno de quo come deposito dei materiali edili ed ha altresì provveduto a delimitarlo con una recinzione di rete metallica ( cfr doc. 9) impedendo ad altri di entrarvi e di utilizzarlo a loro piacimento;
-che dall'anno 1994 ad oggi, il Sig. a continuato ad utilizzare il bene de quo, a titolo CP_1 esclusivo, come deposito di bancali di mattoni, tegole e pali di legno, nonché come deposito di legname come può evincersi dalle foto che si allegano quale doc. 10;
- che, a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale del bene, nel corso degli anni, l'attore ha provveduto ad effettuare opere di manutenzione del bene finalizzate alla preservazione dello stesso in buono stato, preparando il terreno attorno alle piante di olivo, arandolo, seminandolo, tagliando l'erba;
- che è intervenuto, altresì, con periodiche potature dell'uliveta così prevenendo la crescita di sterpaglie e rami secchi residui migliorandone l'aspetto ed il valore ( cfr doc. 11);
-che il Sig. durante gli ultimi 30 anni – non ha mai ricevuto da parte della CP_1 CP_3
e/ ri aventi causa alcun tipo di contestazione verbale o scritta
[...] eventuali atti di rivendicazione;
-che, dalla documentazione reperibile presso la competente Camera di Commercio, è emerso che la costituita con atto del 21.09.1978 è stata cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese in data 28.07.2000;
- che il Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante risulta essere il pagina 2 di 6 Sig. , nominato anche come liquidatore della Parte_1
( cfr doc. 2); CP_2
-che, dalla documentazione camerale, non è stato possibile desumere chi fossero i soci della cooperativa alla data di cessazione (28.07.2000) non risultando depositato, tra l'altro, alcun elenco soci;
- che peraltro, dalle ricerche ulteriormente effettuate, il Sig. Parte_1
, Presidente del Consiglio di amministrazio
[...] risulta deceduto nell'anno 2021 ( cfr doc. 3);
- che del pari il Sig. , vice presidente del Consiglio di amministrazione Persona_1 risulta essere deceduto in data 11.12.1996 ( cfr doc. 4);
-che dalla lettura del bilancio finale di liquidazione della non si riscontrano Controparte_3 disposizioni e/o riferimenti inerenti agli immobili della cooperativa ( cfr doc. 5).
Che in ragione di quanto sopra, previo esperimento del tentativo obbligatorio di media conciliazione, adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “ In via principale: − accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù CP_1 del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà del terreno sito nel Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al foglio n. 99, Particella mappale 410; − ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2651 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza, e di provvedere alla voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate con esonero dei Responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità a riguardo. In ogni caso:
− con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Nella contumacia della parte convenuta, la causa è stata istruita mediante istruttoria orale all'esito della quale l'attore ha concluso come in epigrafe.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.c. e costituisce un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di un altro diritto reale.
Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
I due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente, e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass. 1176/80).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento pagina 3 di 6 dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr. Trib. Firenze, 22.4.1998).
La Corte di legittimità ha puntualizzato che la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene, e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
Quel che rileva è che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (cfr. Cass. 3344/89).
Il possesso deve essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità ed essere palese. Ulteriore requisito è la non equivocità, più precisamente il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Soddisfano il requisito dell'univocità la pienezza e l'esclusività del potere di fatto su un bene che il giudice deve valutarle non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva.
Nella presente fattispecie l'attore ha assolto al suo onere probatorio circa l'esistenza dei predetti requisiti.
Egli ha infatti dimostrato che il bene in questione è stato dallo stesso posseduto e manutenuto a far data dal 1994.
Di ciò in particolare è stata fornita ampia e puntuale prova testimoniale.
Il dichiarante ha infatti riferito che : “R. si è vero il terreno lo ha sempre Testimone_1 adoperato e pulito”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del figlio : “R. si è vero e mi ricordo di aver Tes_2 visto mie foto da piccolo col l'allora mio cane gianni avano sotto l'olivo che si vede nella foto. Terreno che ho sempre così come oggi curato con mio padre”.
Ancora quelle rese dal Sig. “R. si è vero perché io l'ho conosciuto intorno Testimone_3 al 1991” nonchè dal geom. : “R. Si è vero dai primi della metà degli anni 90”. Persona_2
Risulta provato ancora che l'attore dall'anno 1994 sino ad oggi, ha goduto del terreno, identificato al punto 1, in maniera esclusiva, facendosi carico di tutti i costi e delle spese necessarie al mantenimento e alla conservazione del bene immobile: sempre il teste
“R. Si è vero”, dal Sig. “R. si è vero e lo so per le ragioni sopra Testimone_1 Tes_2
“si per io si”, ed infine dal geom. Testimone_3 [...]
“R. sicuramente sì”…DCV che Il sig. dall'anno 1994 a oggi, ha goduto sul terreno, Per_2 CP_1 to al punto 1, in maniera esclusiva, occup elle potature dell'oliveta, del mantenimento delle sterpaglie, del taglio dell'erba, così garantendone la conservazione negli anni. “R. si è vero lo ha sempre fatto”; sempre il figlio “R. si è vero e lo so perché io in età più adulta partecipavo a tali Tes_2 lavori”; dal Sig. “R. si è vero”, dal geom. “R. che l'ha fatto si non Testimone_3 Persona_2
c'è dubbio da metà degli anni novanta”. pagina 4 di 6 Anche in ordine alla pacificità del possesso è stata fornita ampia prova, bastando all'uopo il narrato del vicino “R. Si è vero io non mi sono mai accorto di nulla di Testimone_1 contrario perché vive “R. si è vero e sono venuto a conoscenza solo 7 Tes_2 mesi fa (n.d.r. e quindi solo a dicembre 2024) che la proprietà rappresentata al catasto di quel terreno è di altri”; da quello dal Sig. “si è vero ho sempre saputo che era suo” , nonché da Testimone_3 quello dal geom. : “R. dall'esterno la sensazione che ho avuto è quella”. Persona_2
Quanto alle opere visibili compiute dall'attore nel corso dei trenta anni di possesso ed in particolare circa l'esistenza di rete metallica, il narrato corale di tutti i testi escussi ha confermato tempi e modi della sua installazione : il Sig. “R. Si è Testimone_1 vero”, dal Sig. “R. si è vero”; il Sig. “si è vero c'è sempre stata” ed Tes_2 Testimone_3 ancora dal geom. “R. si è vero il terreno è parzialmente recintato”. Persona_2
Stesso a dirsi per la porzione di terreno destinata a deposito di attrezzi: sempre il dichiarante
“R. si è vero riconosco le foto mostratemi”; ancora il figlio Testimone_1 Tes_2
“R. si è vero”; così come dal Sig. “si è vero una volta aveva anche un capanno”; ed Testimone_3 infine dal geom. “R. si è vero”. Persona_2
L'attore ha inoltre fornito prova di aver coltivato sin dall'anno 1994 il terreno identificato al punto 1, come emerge dalla documentazione fotografica acquisita al fascicolo nonché ad abundantiam dal narrato dei testi già indicati : Sig. “R. si è vero”, dal Testimone_1
Sig. “R. si è vero”, dal Sig. e aveva fatto un po' Tes_2 Testimone_3
d'orto”, dal geom. “R. si è vero lui ci faceva un po' di orto”. Persona_2
Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto delle risultanze processuali per come emerse in sede testimoniale, si devono ritenere ampiamente provati i fatti costitutivi della domanda che, pertanto merita, accoglimento.
Segue come previsto ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla conservatoria RRII di trascrizione della presente sentenza come indicato in dispositivo.
L'onere di volturazione catastale spetta alla parte attrice all'esito dell'avvenuta trascrizione di cui sopra.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14, per come modificato dal DM 147/22, per lo scaglione di riferimento indicato nel libello introduttivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura contumaciale della controversia, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta usucapione in favore di del terreno sito nel CP_1
Comune di Casole d'Elsa (SI), costituito da una superficie totale di 06 are 30 ca, catastalmente censito al catasto terreni, al foglio n. 99, Particella mappale 410.
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero del conservatore da ogni responsabilità; pagina 5 di 6 - condanna parte convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.278,00 per compensi, € 134,16 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP se per legge.
Siena, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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