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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3561 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3561 / 2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRAGINA EDOARDO (C.
F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._1
in ROMA, PIAZZA DEL RISORGIMENTO 14 (PEC: Email_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
C. F. ), e per essa, quale sua mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'Avv. PANINI ALBERIGO (C. F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio dell' AVV. FEBIA BARTOLI sito in TIVOLI, PIAZZA RIVAROLA 14 (
PEC: ) Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
Nonché nei confronti di
(C. F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_4 P.IVA_4
Pag. 1 a 5 CONVENUTA CONTUMACE
(C. F. ), in persona del suo Controparte_5 P.IVA_5
legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione, introdotta ex art. 616 c.p.c. a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione a definizione del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma,
c.p.c. nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare recante R.G.E. 324/2019, è fondata e merita accoglimento.
Innanzitutto, deve sottolinearsi che il presente giudizio concerne l'opposizione all'esecuzione, e non trattasi di opposizione agli atti esecutivi;
ciò, in quanto il debitore espone che il creditore procedente, odierno convenuto, non ha diritto a procedere all'esecuzione sulla base del titolo costituito dalla sentenza n. 763/2020 (R. G. 6128/2018) dell'intestato Tribunale, emessa inter partes, e passata in giudicato.
L'unico motivo di doglianza attiene all'interpretazione della menzionata sentenza e agli effetti da essa prodotta, trattandosi di cosa giudicata che fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c.
Dall'esame della parte motiva e del dispositivo della sentenza n. 763/2020 si evince che il
Tribunale di Tivoli, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c., incardinata tra le medesime odierne parti in causa (ossia nella forma dell'opposizione a precetto, prima dell'inizio dell'azione esecutiva) e fondata sul medesimo titolo esecutivo
(contratto di mutuo condizionato del 12.5.2008 a rogito Notaio di Roma) ma su un Per_1
precetto precedentemente notificato, ha statuito che non ha il diritto di agire in CP_2 esecuzione nei confronti dell'odierno attore.
In particolare, nella parte motiva della sentenza (all. 2 fascicolo attoreo), il tribunale affermava che non era stato provato in giudizio uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria,
Pag. 2 a 5 ossia il contratto di cessione dalla banca mutuante alla società di cartolarizzazione CP_2
statuendo in parte dispositiva che: “Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione per inesistenza del diritto di a Controparte_2 procedere esecutivamente nei confronti della ”. Controparte_1
Non coglie nel segno la tesi di parte convenuta, secondo cui l'effetto del giudicato non può estendersi alla presente controversia, scaturita da azione esecutiva intrapresa con atto di pignoramento immobiliare a seguito di un diverso e successivo atto di precetto, differente da quello opposto nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto recante R. G. 6128/2018.
Secondo la prospettazione della parte creditrice, la sentenza richiamata limita i propri effetti a quello specifico giudizio, perché concernente una delle condizioni di procedibilità dell'azione, ossia la titolarità del diritto. Pertanto, non avendo deciso nel merito, non può dirsi provato il fatto contrario, ossia la mancata titolarità del diritto in capo a . CP_2
Tale assunto non può essere condiviso, in quanto la sentenza n. 763/2020 ha delibato la vicenda nel merito: la creditrice, rimasta contumace in quella sede, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non fornendo la prova di un fatto costitutivo della propria pretesa a seguito di contestazione del debitore. Come noto, “La questione concernente
l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto) …” (ex multis, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024 Rv. 672362 -
01). Trattasi, appunto, di una quesitone di merito e non di rito.
Considerato che, come riportato dall'attore e anche definito in sede di reclamo ex art. 669terdecies avverso l'ordinanza emessa dal G. E. nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. 324/2019, il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, deve affermarsi che il contenuto della sentenza n. 763/2020 non può essere oggetto di diversa interpretazione o di altro giudizio, in quanto la parte avrebbe dovuto procedere all'impugnazione, poiché rimasta soccombente, per fare valere le proprie ragioni di fatto e di diritto.
Diversamente argomentando, la certezza del diritto e lo stato di cosa giudicata verrebbero pregiudicati dalla celebrazione, su impulso della parte soccombente, di un nuovo giudizio, che per ipotesi potrebbe nuovamente concludersi con il medesimo esito. Ciò comporterebbe un evidente vulnus per il sistema processualcivilistico.
Pag. 3 a 5 Si rileva che solamente in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. l'odierna convenuta ha eccepito che la menzionata sentenza sia inutiliter data per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto nell'ambito del giudizio R. G. 6128/2018 non era stata convenuta la banca mutuataria cedente. Secondo tale prospettazione, avendo il debitore eccepito anche la nullità del titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo, avrebbe dovuto spiegare la domanda anche nei confronti della banca che aveva stipulato il contratto.
Tale eccezione non può essere vagliata per due ordini di motivi: innanzitutto, è tardiva;
in secondo luogo, si deve evidenziare che anche tale doglianza avrebbe dovuto essere sollevata nell'ambito del procedimento R. G. 6128/2018, o con motivo di gravame. Difatti, ha CP_2
scelto di non costituirsi in quel giudizio, e non ha subito alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Inoltre, non avendo la sentenza affrontato la questione della nullità del contratto di mutuo, ma solo la questione della mancanza di prova dell'avvenuta cessione, il titolo stragiudiziale è ancora valido;
pertanto, non vi è stata nemmeno la lesione del diritto di difesa della banca.
In ogni caso, si osserva in via meramente incidentale che l'eccezione di cui si discute può essere sollevata unicamente dalla parte non coinvolta nel giudizio, il cui diritto di difesa sia stato leso, e che solo tale parte è dunque portatrice di un interesse ad ottenere l'accertamento che la sentenza sia stata inutiliter data.
Si rileva, inoltre, che per la prima volta in sede di replica ex art. 190 c.p.c. la parte convenuta ha eccepito che la sentenza de quo non può dirsi passata in giudicato perché priva della relativa certificazione di cui all'art. 124bis disp. att. c.p.c.
Anche tale eccezione è tardiva, perché non è stata formulata nella prima difesa utile bensì dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, si appalesa anche pretestuosa in quanto, quale parte soccombente, era nella disponibilità della parte la prova dell'eventuale proposizione di gravame. La circostanza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza
(rectius: della mancata impugnazione) è circostanza pacifica tra le parti perché incontestata in sede di costituzione in giudizio. Trattandosi di fatto non contestato, ex art. 115 c.p.c., risulta pacifico e quindi non bisognevole di prova.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.
Pag. 4 a 5 Le spese vengono compensate tra parte attrice e parte convenuta costituita, considerata la peculiarità della vicenda e la necessarietà di una esegesi approfondita della sentenza n.
763/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, accerta l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione e per l'effetto dichiara nullo il pignoramento ed estinta la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 324/2019 del Tribunale di Tivoli;
- Dispone la cancellazione del pignoramento immobiliare oggetto del giudizio;
- Rigetta la domanda di parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
- Compensa le spese di lite;
Tivoli, 27/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3561 / 2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRAGINA EDOARDO (C.
F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._1
in ROMA, PIAZZA DEL RISORGIMENTO 14 (PEC: Email_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
C. F. ), e per essa, quale sua mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'Avv. PANINI ALBERIGO (C. F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio dell' AVV. FEBIA BARTOLI sito in TIVOLI, PIAZZA RIVAROLA 14 (
PEC: ) Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
Nonché nei confronti di
(C. F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_4 P.IVA_4
Pag. 1 a 5 CONVENUTA CONTUMACE
(C. F. ), in persona del suo Controparte_5 P.IVA_5
legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione, introdotta ex art. 616 c.p.c. a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione a definizione del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma,
c.p.c. nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare recante R.G.E. 324/2019, è fondata e merita accoglimento.
Innanzitutto, deve sottolinearsi che il presente giudizio concerne l'opposizione all'esecuzione, e non trattasi di opposizione agli atti esecutivi;
ciò, in quanto il debitore espone che il creditore procedente, odierno convenuto, non ha diritto a procedere all'esecuzione sulla base del titolo costituito dalla sentenza n. 763/2020 (R. G. 6128/2018) dell'intestato Tribunale, emessa inter partes, e passata in giudicato.
L'unico motivo di doglianza attiene all'interpretazione della menzionata sentenza e agli effetti da essa prodotta, trattandosi di cosa giudicata che fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c.
Dall'esame della parte motiva e del dispositivo della sentenza n. 763/2020 si evince che il
Tribunale di Tivoli, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c., incardinata tra le medesime odierne parti in causa (ossia nella forma dell'opposizione a precetto, prima dell'inizio dell'azione esecutiva) e fondata sul medesimo titolo esecutivo
(contratto di mutuo condizionato del 12.5.2008 a rogito Notaio di Roma) ma su un Per_1
precetto precedentemente notificato, ha statuito che non ha il diritto di agire in CP_2 esecuzione nei confronti dell'odierno attore.
In particolare, nella parte motiva della sentenza (all. 2 fascicolo attoreo), il tribunale affermava che non era stato provato in giudizio uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria,
Pag. 2 a 5 ossia il contratto di cessione dalla banca mutuante alla società di cartolarizzazione CP_2
statuendo in parte dispositiva che: “Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione per inesistenza del diritto di a Controparte_2 procedere esecutivamente nei confronti della ”. Controparte_1
Non coglie nel segno la tesi di parte convenuta, secondo cui l'effetto del giudicato non può estendersi alla presente controversia, scaturita da azione esecutiva intrapresa con atto di pignoramento immobiliare a seguito di un diverso e successivo atto di precetto, differente da quello opposto nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto recante R. G. 6128/2018.
Secondo la prospettazione della parte creditrice, la sentenza richiamata limita i propri effetti a quello specifico giudizio, perché concernente una delle condizioni di procedibilità dell'azione, ossia la titolarità del diritto. Pertanto, non avendo deciso nel merito, non può dirsi provato il fatto contrario, ossia la mancata titolarità del diritto in capo a . CP_2
Tale assunto non può essere condiviso, in quanto la sentenza n. 763/2020 ha delibato la vicenda nel merito: la creditrice, rimasta contumace in quella sede, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non fornendo la prova di un fatto costitutivo della propria pretesa a seguito di contestazione del debitore. Come noto, “La questione concernente
l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto) …” (ex multis, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024 Rv. 672362 -
01). Trattasi, appunto, di una quesitone di merito e non di rito.
Considerato che, come riportato dall'attore e anche definito in sede di reclamo ex art. 669terdecies avverso l'ordinanza emessa dal G. E. nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. 324/2019, il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, deve affermarsi che il contenuto della sentenza n. 763/2020 non può essere oggetto di diversa interpretazione o di altro giudizio, in quanto la parte avrebbe dovuto procedere all'impugnazione, poiché rimasta soccombente, per fare valere le proprie ragioni di fatto e di diritto.
Diversamente argomentando, la certezza del diritto e lo stato di cosa giudicata verrebbero pregiudicati dalla celebrazione, su impulso della parte soccombente, di un nuovo giudizio, che per ipotesi potrebbe nuovamente concludersi con il medesimo esito. Ciò comporterebbe un evidente vulnus per il sistema processualcivilistico.
Pag. 3 a 5 Si rileva che solamente in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. l'odierna convenuta ha eccepito che la menzionata sentenza sia inutiliter data per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto nell'ambito del giudizio R. G. 6128/2018 non era stata convenuta la banca mutuataria cedente. Secondo tale prospettazione, avendo il debitore eccepito anche la nullità del titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo, avrebbe dovuto spiegare la domanda anche nei confronti della banca che aveva stipulato il contratto.
Tale eccezione non può essere vagliata per due ordini di motivi: innanzitutto, è tardiva;
in secondo luogo, si deve evidenziare che anche tale doglianza avrebbe dovuto essere sollevata nell'ambito del procedimento R. G. 6128/2018, o con motivo di gravame. Difatti, ha CP_2
scelto di non costituirsi in quel giudizio, e non ha subito alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Inoltre, non avendo la sentenza affrontato la questione della nullità del contratto di mutuo, ma solo la questione della mancanza di prova dell'avvenuta cessione, il titolo stragiudiziale è ancora valido;
pertanto, non vi è stata nemmeno la lesione del diritto di difesa della banca.
In ogni caso, si osserva in via meramente incidentale che l'eccezione di cui si discute può essere sollevata unicamente dalla parte non coinvolta nel giudizio, il cui diritto di difesa sia stato leso, e che solo tale parte è dunque portatrice di un interesse ad ottenere l'accertamento che la sentenza sia stata inutiliter data.
Si rileva, inoltre, che per la prima volta in sede di replica ex art. 190 c.p.c. la parte convenuta ha eccepito che la sentenza de quo non può dirsi passata in giudicato perché priva della relativa certificazione di cui all'art. 124bis disp. att. c.p.c.
Anche tale eccezione è tardiva, perché non è stata formulata nella prima difesa utile bensì dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, si appalesa anche pretestuosa in quanto, quale parte soccombente, era nella disponibilità della parte la prova dell'eventuale proposizione di gravame. La circostanza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza
(rectius: della mancata impugnazione) è circostanza pacifica tra le parti perché incontestata in sede di costituzione in giudizio. Trattandosi di fatto non contestato, ex art. 115 c.p.c., risulta pacifico e quindi non bisognevole di prova.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.
Pag. 4 a 5 Le spese vengono compensate tra parte attrice e parte convenuta costituita, considerata la peculiarità della vicenda e la necessarietà di una esegesi approfondita della sentenza n.
763/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, accerta l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione e per l'effetto dichiara nullo il pignoramento ed estinta la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 324/2019 del Tribunale di Tivoli;
- Dispone la cancellazione del pignoramento immobiliare oggetto del giudizio;
- Rigetta la domanda di parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
- Compensa le spese di lite;
Tivoli, 27/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5