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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28527/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28527/2017 R.G. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Fortunato Parte_1 C.F._1
Savarese ( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Diaz n. 8, è C.F._2
elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocatura municipale, nella persona dell'avv. Rosanna Russo ( ) C.F._3 domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura municipale, in Portici (Na), via Campitelli n. 11
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto di condannare il al risarcimento dei danni subiti a Parte_1 Controparte_1
seguito del sinistro occorsole in data 11.08.2016 alle ore 21:00 circa allorquando, mentre percorreva a piedi la via Cristoforo Colombo in è caduta rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sul CP_1
marciapiede; buca conseguente alla rimozione di un paletto antisosta, particolarmente insidiosa perché mascherata dall'asfalto nero circostante, non segnalata e non visibile anche a causa della limitata illuminazione della strada. L'attrice ha dedotto di aver subito, in conseguenza di tale caduta, lesioni personali (“frattura chiusa del radio” refertata, nell'immediatezza dei fatti, presso il Pronto Soccorso
pagina 1 di 8 dell'Ospedale “Villa Betania” di Napoli) nonché un danno biologico da personalizzare per la compromissione della sua normale vita di relazione e per le sofferenze fisiche e psichiche patite. Dedottane la responsabilità in quanto proprietario e/o custode della strada, la ha chiesto la condanna, ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., del al risarcimento di tutti i danni non Controparte_1
patrimoniali subiti, quantificati nella somma complessiva di euro 20.000,00 ovvero nella diversa somma determinata in sede giudiziale.
Il eccepite preliminarmente l'improcedibilità della domanda (per il mancato esperimento Controparte_1 del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita) e la nullità dell'atto di citazione (ai sensi degli artt.
163, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c.), ha chiesto il rigetto della domanda deducendo la mancata esigibilità di una propria custodia sull'intero territorio comunale (avuto riguardo alle dimensioni dello stesso) e ritenendo avverata una ipotesi di caso fortuito in ragione della condotta asseritamente incauta della danneggiata
(peraltro residente nella stessa via ove si sarebbe verificato il sinistro). In via gradata la parte convenuta ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del fatto, con conseguente riduzione del risarcimento.
Assegnati i termini per l'esperimento della negoziazione assistita e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. è stata espletata l'istruttoria orale e successivamente disposta c.t.U. medico legale. Mutato il giudice istruttore, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
2.1.1. Quanto alla pretesa improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita deve osservarsi che: i) ai sensi dell'art. 3, co. 2, d. l. n. 132/14 (convertito dalla l. n. 162/14), allorquando non sia stato preventivamente esperito, il giudice, alla prima udienza, assegna termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita;
ii) tale termine è stato effettivamente assegnato all'udienza del 5.12.2017; iii) l'attrice ha dato seguito all'invito (v. doc. 3 di parte attrice); iv)
l'esperimento è fallito per mancato accordo delle parti, come confermato all'udienza del 22.05.2018.
Ne discende la necessità di esaminare nel merito la domanda.
2.1.2. Infondata risulta pure l'eccezione di nullità (per genericità) dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta. L'atto introduttivo del presente giudizio consente infatti di ritenere sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda (quanto alla causa petendi della domanda formulata in via principale è peraltro appena il caso di osservare come, lungi dal limitarsi a richiamare nelle conclusioni l'art. 2051 c.c., la ha, alla pagina 3, espressamente dedotto una violazione degli obblighi di Parte_1
pagina 2 di 8 custodia e manutenzione gravanti sulla controparte), consentendo pertanto al convenuto di apprestare le proprie difese (tra le altre, v. Cass., sez. 3, sent. 15 maggio 2013, n. 11751).
2.2. La domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. è fondata.
2.2.1. Ribadito quanto già sopra osservato in ordine alla prospettata responsabilità da cose in custodia, avuto riguardo al tenore degli atti della parte convenuta è opportuno osservare come, superando un precedente indirizzo che limitava l'applicabilità, nei confronti della pubblica amministrazione, dell'art. 2051 c.c. alle sole strade pubbliche per le quali, stanti le ridotte dimensioni, era possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte dell'amministrazione (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 26 settembre 2006, n.
20827; Cass., sez. 3, sent. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass., sez. 3, sent. 6 luglio 2006, n. 15383), la Suprema
Corte ha ormai da tempo affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione salvo che dia la prova del fortuito (Cass., sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass., sez. 3, sent.
29 luglio 2016, n. 15761) che può consistere pure nel comportamento del danneggiato il quale, tuttavia, determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme (tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 17 novembre 2021, n. 34886; Cass., sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481).
2.2.2. Come noto “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno, “comprensivo anche della condotta incauta della vittima” (che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c. c. e che va graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso - cfr., tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724) ovvero “della condotta di un terzo, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o
pagina 3 di 8 segnalabile, dello stato della cosa” (Cass., sez. 6-3, ord. 23 gennaio 2019, n. 1725), attesa, peraltro, la necessità, ai fini della ricorrenza del fortuito, che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11096; Cass., sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass., sez. 6-3, ord. 19 marzo
2018, n. 6703 cui si rinvia anche per gli ulteriori, conformi precedenti richiamati).
2.2.2. Tanto premesso, questo Giudice ritiene che la abbia adeguatamente provato il nesso Parte_1
causale tra la cosa in custodia ed il danno, trovando le deduzioni attoree plurime conferme. La teste
(indifferente) presente ai fatti, ha, all'udienza del 21.06.2022, reso dichiarazioni (della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare) che confermano il contenuto delle deduzioni attoree (“A metà agosto dell'anno 2016, verso le 21 circa mi trovavo a casa dell'attrice, sita a via Cristoforo Colombo di
e dovevamo andare a cena a casa di sua figlia che dista poche centinaia di metri. Uscite dal suo CP_1
portoncino, abbiamo attraversato la strada e camminavamo sotto braccio sul marciapiedi molto stretto.
Dopo circa 50 metri l'attrice è caduta improvvisamente urtando con la spalla destra per terra al di fuori del marciapiede. Nel punto della caduta c'era una piccola buca poiché era stato tolto un paletto. La buca non si vedeva perché da pochi giorni era stato rifatto l'asfalto”). La teste ha pure precisato la scarsa visibilità al momento del sinistro (“La strada non era illuminata ed era già buio”) e la mancata segnalazione dell'anomalia presente sul marciapiede (“La buca non era segnalata”).
Le dichiarazioni della teste trovano conferma nella rappresentazione fotografica dei luoghi (allegata dall'attrice e confermata dalla dalla quale risulta la presenza di una buca sul marciapiede delimitato Tes_1
da una serie di paletti (buca verosimilmente originata dalla rimozione del primo paletto nella sequenza fotografata), la cui colmatura (estesa ad una piccola zona circostante) appare visibilmente non riuscita.
Ancora, le allegazioni attoree trovano riscontro pure nel referto n. 31452 redatto (alle ore 21:43 dell'11.08.2016) dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “Villa Betania” dal quale risulta la lesione riportata
(“Frattura chiusa del radio”) nonché l'annotazione (resa ad un pubblico ufficiale nell'immediatezza dei fatti) “Riferita caduta per dissesto stradale avvenuta in via Cristoforo Colombo Portici”.
2.2.3. In definitiva, le risultanze istruttorie confermano il fatto storico allegato ed il nesso eziologico tra la presenza sul marciapiede di una buca non segnalata né immediatamente percepibile (a causa della ridotta visibilità dovuta tanto all'ora in cui il fatto si è verificato -se è vero che il sinistro si è verificato nel mese di agosto, è pure vero che erano comunque le ore 21:00- quanto alla presenza di asfalto appena posato di colore, quindi, nero intenso idoneo a celare la presenza di una buca di dimensioni comunque non particolarmente significative) e la caduta dalla quale sono derivate le lesioni documentate dalla . Parte_1
Così assolto l'onere della prova gravante sull'attrice, spettava (alla luce della richiamata giurisprudenza) al offrire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, pertanto, la prova del fortuito. Tale onere CP_1
pagina 4 di 8 non è stato tuttavia in alcuna misura assolto dalla parte convenuta che si è limitata solo a svolgere allegazioni (non provate) in ordine alla possibilità, per la controparte, di evitare la caduta. In proposito è peraltro appena il caso di osservare come gli elementi offerti dalla parte convenuta non consentano di ritenere che la abbia tenuto un comportamento abnorme (tale, solo, alla luce della giurisprudenza Parte_1
di legittimità citata, è il comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico -ciò che il ha CP_1
chiesto di accertare al fine del rigetto integrale della domanda risarcitoria) e, in verità, neppure un comportamento idoneo a determinare una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. In particolare, quanto alla difesa fondata sulla vicinanza del luogo del sinistro all'abitazione dell'attrice (e dunque sulla presunta conoscenza/conoscibilità dell'anomalia stradale) è appena il caso di osservare: i) che, in astratto, la vicinanza della residenza al luogo in cui si è verificato il sinistro non esclude la responsabilità custodiale dell'ente comunale (a maggior ragione considerato che il sinistro si è verificato su un marciapiede e, quindi, su un'area lungo la quale i pedoni devono muoversi in condizione di assoluta sicurezza); ii) che, in concreto, era onere della parte convenuta allegare (prima ancora che provare) che la buca era presente sul marciapiede da lungo tempo (così da rendere verosimile la prospettata conoscenza/conoscibilità della stessa da parte della che risiede nelle vicinanze); iii) che, lungi Parte_1 dall'avere il assolto ad un simile onere, gli elementi acquisiti in sede istruttoria consentono di CP_1
ritenere che la buca fosse (per effetto della rimozione del paletto) tanto recente (non a caso, la stessa non risultava coperta dall'asfalto pur di recente posato -secondo quanto riferito dalla da non essere nota Tes_1
alla odierna attrice.
Ne discende l'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità del Controparte_1
2.2.4. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, non può non osservarsi come, secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, ord. 21 marzo 2022, n. 9006, Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469, Cass., sez. 3, sent. 9 giugno 2015, n. 11851), tale danno costituisce categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) del danno biologico
(cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) e del danno morale (costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale). Ciò implica che entrambe le componenti sopra illustrate debbano formare oggetto anzitutto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice di merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione della danneggiata e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice, in definitiva, deve provvedere sulla scorta dell'articolata, compiuta pagina 5 di 8 ed esaustiva istruttoria, ad accertare concretamente (e non solo in via astratta) l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti, nonché dalle risultanze della c.t.U. medico-legale espletata sulla base dell'attività di valutazione e di osservazione della danneggiata, nonché dell'esame della documentazione medica ritualmente prodotta, di modo che le conclusioni di tale relazione peritale, esaustive e congruamente motivate, possono fondare le determinazioni di questo Tribunale. In particolare, secondo quanto si legge nella relazione del c.t.U., in seguito alla caduta, la ha riportato “Frattura del capitello radiale”. Parte_1
Il c.t.U. ha, pure, così descritto i postumi:“Lo studio della articolazione del gomito, evidenzia movimenti articolari attivi e passivi ridotti e dolenti al tentativo di mobilizzazione, (range compreso fra 180° e 40°) prono supinazione possibile riferita dolente ai gradi estremi” (pag. 4 perizia) ed ha così precisato la natura della lesione, il trattamento effettuato e lo stato attuale dell'attrice: “… infrazione dl capitello radiale di destra trattata in modo incruento con apparecchio gessato la frattura è evoluta in modo favorevole la patologia non è suscettibile di miglioramento né di peggioramento” (p. 5 della relazione).
Il consulente ha poi quantificato gli esiti permanenti in una percentuale del 2% ed ha determinato il periodo di invalidità temporanea parziale in complessivi giorni 50, di cui giorni 20 al 75%, ulteriori giorni 20 al 50%
e giorni 10 al 25%.
Alcuna somma può, invece, essere riconosciuta a titolo di danno morale atteso che l'allegazione (prima ancora della prova) a riguardo svolta dall'attrice si è rivelata del tutto carente e che, come osservato, il riconoscimento di una simile posta risarcitoria richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova che fanno capo all'attore (di recente, si veda Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n. 7892, secondo la quale “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento
(con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo
pagina 6 di 8 danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella…”).
Il risarcimento del danno subito dalla , in applicazione dei criteri fissati dalle tabelle elaborate dal Parte_1
Tribunale di Milano attualmente in vigore (2024), utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, va quindi quantificato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
euro 2.535,00 per danno non patrimoniale risarcibile con percentuale di invalidità al 2%;
euro 1.725,00 per il periodo di ITP al valore medio del 75% per gg. 20;
euro 1.150,00 per il periodo di ITP al valore medio del 50% per gg. 20;
euro 287,50 per il periodo di ITP al valore medio del 25% per gg. 10.
Quanto, poi, alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sen. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 20218, n. 7513; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n.
27482; Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto da Cass., S. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., sez. 3, sent. 18 novembre 2014, n. 24471).
Con riferimento al caso concreto questo Giudice ritiene di non poter riconoscere alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico, non avendo l'attrice allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di conseguenze dinamico-relazionali anomale rispetto alle conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado e natura sofferti da persone della medesima età.
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in euro 5.697,50 all'attualità cui vanno aggiunti euro 82,00 per spese mediche e, pertanto, in euro 5.779,50.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio pagina 7 di 8 affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (11.08.2016) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
3. Avuto riguardo all'esito della lite, devono essere poste a carico della parte convenuta, in via definitiva ed esclusiva, le spese di c.t.U. liquidate con decreto recante data del 16.1.2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata sia la mancata complessità del giudizio, sia l'attività effettivamente svolta dalla parte, sia l'accoglimento della domanda di risarcimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro
26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la esclusiva responsabilità del in persona del sindaco p. t., in ordine al Controparte_1 sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di euro 5.779,50 all'attualità, oltre interessi come in motivazione (punto 2.2.4.);
2) pone a carico del in persona del sindaco p.t., in via definitiva ed esclusiva, le Controparte_1
spese di c.t.u. liquidate con decreto in data 16.1.2025;
3) condanna il in persona del sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Fortunato Savarese, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50 oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28527/2017 R.G. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Fortunato Parte_1 C.F._1
Savarese ( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Diaz n. 8, è C.F._2
elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocatura municipale, nella persona dell'avv. Rosanna Russo ( ) C.F._3 domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura municipale, in Portici (Na), via Campitelli n. 11
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto di condannare il al risarcimento dei danni subiti a Parte_1 Controparte_1
seguito del sinistro occorsole in data 11.08.2016 alle ore 21:00 circa allorquando, mentre percorreva a piedi la via Cristoforo Colombo in è caduta rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sul CP_1
marciapiede; buca conseguente alla rimozione di un paletto antisosta, particolarmente insidiosa perché mascherata dall'asfalto nero circostante, non segnalata e non visibile anche a causa della limitata illuminazione della strada. L'attrice ha dedotto di aver subito, in conseguenza di tale caduta, lesioni personali (“frattura chiusa del radio” refertata, nell'immediatezza dei fatti, presso il Pronto Soccorso
pagina 1 di 8 dell'Ospedale “Villa Betania” di Napoli) nonché un danno biologico da personalizzare per la compromissione della sua normale vita di relazione e per le sofferenze fisiche e psichiche patite. Dedottane la responsabilità in quanto proprietario e/o custode della strada, la ha chiesto la condanna, ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., del al risarcimento di tutti i danni non Controparte_1
patrimoniali subiti, quantificati nella somma complessiva di euro 20.000,00 ovvero nella diversa somma determinata in sede giudiziale.
Il eccepite preliminarmente l'improcedibilità della domanda (per il mancato esperimento Controparte_1 del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita) e la nullità dell'atto di citazione (ai sensi degli artt.
163, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c.), ha chiesto il rigetto della domanda deducendo la mancata esigibilità di una propria custodia sull'intero territorio comunale (avuto riguardo alle dimensioni dello stesso) e ritenendo avverata una ipotesi di caso fortuito in ragione della condotta asseritamente incauta della danneggiata
(peraltro residente nella stessa via ove si sarebbe verificato il sinistro). In via gradata la parte convenuta ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del fatto, con conseguente riduzione del risarcimento.
Assegnati i termini per l'esperimento della negoziazione assistita e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. è stata espletata l'istruttoria orale e successivamente disposta c.t.U. medico legale. Mutato il giudice istruttore, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
2.1.1. Quanto alla pretesa improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita deve osservarsi che: i) ai sensi dell'art. 3, co. 2, d. l. n. 132/14 (convertito dalla l. n. 162/14), allorquando non sia stato preventivamente esperito, il giudice, alla prima udienza, assegna termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita;
ii) tale termine è stato effettivamente assegnato all'udienza del 5.12.2017; iii) l'attrice ha dato seguito all'invito (v. doc. 3 di parte attrice); iv)
l'esperimento è fallito per mancato accordo delle parti, come confermato all'udienza del 22.05.2018.
Ne discende la necessità di esaminare nel merito la domanda.
2.1.2. Infondata risulta pure l'eccezione di nullità (per genericità) dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta. L'atto introduttivo del presente giudizio consente infatti di ritenere sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda (quanto alla causa petendi della domanda formulata in via principale è peraltro appena il caso di osservare come, lungi dal limitarsi a richiamare nelle conclusioni l'art. 2051 c.c., la ha, alla pagina 3, espressamente dedotto una violazione degli obblighi di Parte_1
pagina 2 di 8 custodia e manutenzione gravanti sulla controparte), consentendo pertanto al convenuto di apprestare le proprie difese (tra le altre, v. Cass., sez. 3, sent. 15 maggio 2013, n. 11751).
2.2. La domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. è fondata.
2.2.1. Ribadito quanto già sopra osservato in ordine alla prospettata responsabilità da cose in custodia, avuto riguardo al tenore degli atti della parte convenuta è opportuno osservare come, superando un precedente indirizzo che limitava l'applicabilità, nei confronti della pubblica amministrazione, dell'art. 2051 c.c. alle sole strade pubbliche per le quali, stanti le ridotte dimensioni, era possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte dell'amministrazione (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 26 settembre 2006, n.
20827; Cass., sez. 3, sent. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass., sez. 3, sent. 6 luglio 2006, n. 15383), la Suprema
Corte ha ormai da tempo affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione salvo che dia la prova del fortuito (Cass., sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass., sez. 3, sent.
29 luglio 2016, n. 15761) che può consistere pure nel comportamento del danneggiato il quale, tuttavia, determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme (tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 17 novembre 2021, n. 34886; Cass., sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481).
2.2.2. Come noto “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno, “comprensivo anche della condotta incauta della vittima” (che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c. c. e che va graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso - cfr., tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724) ovvero “della condotta di un terzo, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o
pagina 3 di 8 segnalabile, dello stato della cosa” (Cass., sez. 6-3, ord. 23 gennaio 2019, n. 1725), attesa, peraltro, la necessità, ai fini della ricorrenza del fortuito, che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11096; Cass., sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass., sez. 6-3, ord. 19 marzo
2018, n. 6703 cui si rinvia anche per gli ulteriori, conformi precedenti richiamati).
2.2.2. Tanto premesso, questo Giudice ritiene che la abbia adeguatamente provato il nesso Parte_1
causale tra la cosa in custodia ed il danno, trovando le deduzioni attoree plurime conferme. La teste
(indifferente) presente ai fatti, ha, all'udienza del 21.06.2022, reso dichiarazioni (della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare) che confermano il contenuto delle deduzioni attoree (“A metà agosto dell'anno 2016, verso le 21 circa mi trovavo a casa dell'attrice, sita a via Cristoforo Colombo di
e dovevamo andare a cena a casa di sua figlia che dista poche centinaia di metri. Uscite dal suo CP_1
portoncino, abbiamo attraversato la strada e camminavamo sotto braccio sul marciapiedi molto stretto.
Dopo circa 50 metri l'attrice è caduta improvvisamente urtando con la spalla destra per terra al di fuori del marciapiede. Nel punto della caduta c'era una piccola buca poiché era stato tolto un paletto. La buca non si vedeva perché da pochi giorni era stato rifatto l'asfalto”). La teste ha pure precisato la scarsa visibilità al momento del sinistro (“La strada non era illuminata ed era già buio”) e la mancata segnalazione dell'anomalia presente sul marciapiede (“La buca non era segnalata”).
Le dichiarazioni della teste trovano conferma nella rappresentazione fotografica dei luoghi (allegata dall'attrice e confermata dalla dalla quale risulta la presenza di una buca sul marciapiede delimitato Tes_1
da una serie di paletti (buca verosimilmente originata dalla rimozione del primo paletto nella sequenza fotografata), la cui colmatura (estesa ad una piccola zona circostante) appare visibilmente non riuscita.
Ancora, le allegazioni attoree trovano riscontro pure nel referto n. 31452 redatto (alle ore 21:43 dell'11.08.2016) dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “Villa Betania” dal quale risulta la lesione riportata
(“Frattura chiusa del radio”) nonché l'annotazione (resa ad un pubblico ufficiale nell'immediatezza dei fatti) “Riferita caduta per dissesto stradale avvenuta in via Cristoforo Colombo Portici”.
2.2.3. In definitiva, le risultanze istruttorie confermano il fatto storico allegato ed il nesso eziologico tra la presenza sul marciapiede di una buca non segnalata né immediatamente percepibile (a causa della ridotta visibilità dovuta tanto all'ora in cui il fatto si è verificato -se è vero che il sinistro si è verificato nel mese di agosto, è pure vero che erano comunque le ore 21:00- quanto alla presenza di asfalto appena posato di colore, quindi, nero intenso idoneo a celare la presenza di una buca di dimensioni comunque non particolarmente significative) e la caduta dalla quale sono derivate le lesioni documentate dalla . Parte_1
Così assolto l'onere della prova gravante sull'attrice, spettava (alla luce della richiamata giurisprudenza) al offrire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, pertanto, la prova del fortuito. Tale onere CP_1
pagina 4 di 8 non è stato tuttavia in alcuna misura assolto dalla parte convenuta che si è limitata solo a svolgere allegazioni (non provate) in ordine alla possibilità, per la controparte, di evitare la caduta. In proposito è peraltro appena il caso di osservare come gli elementi offerti dalla parte convenuta non consentano di ritenere che la abbia tenuto un comportamento abnorme (tale, solo, alla luce della giurisprudenza Parte_1
di legittimità citata, è il comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico -ciò che il ha CP_1
chiesto di accertare al fine del rigetto integrale della domanda risarcitoria) e, in verità, neppure un comportamento idoneo a determinare una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. In particolare, quanto alla difesa fondata sulla vicinanza del luogo del sinistro all'abitazione dell'attrice (e dunque sulla presunta conoscenza/conoscibilità dell'anomalia stradale) è appena il caso di osservare: i) che, in astratto, la vicinanza della residenza al luogo in cui si è verificato il sinistro non esclude la responsabilità custodiale dell'ente comunale (a maggior ragione considerato che il sinistro si è verificato su un marciapiede e, quindi, su un'area lungo la quale i pedoni devono muoversi in condizione di assoluta sicurezza); ii) che, in concreto, era onere della parte convenuta allegare (prima ancora che provare) che la buca era presente sul marciapiede da lungo tempo (così da rendere verosimile la prospettata conoscenza/conoscibilità della stessa da parte della che risiede nelle vicinanze); iii) che, lungi Parte_1 dall'avere il assolto ad un simile onere, gli elementi acquisiti in sede istruttoria consentono di CP_1
ritenere che la buca fosse (per effetto della rimozione del paletto) tanto recente (non a caso, la stessa non risultava coperta dall'asfalto pur di recente posato -secondo quanto riferito dalla da non essere nota Tes_1
alla odierna attrice.
Ne discende l'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità del Controparte_1
2.2.4. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, non può non osservarsi come, secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, ord. 21 marzo 2022, n. 9006, Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469, Cass., sez. 3, sent. 9 giugno 2015, n. 11851), tale danno costituisce categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) del danno biologico
(cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) e del danno morale (costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale). Ciò implica che entrambe le componenti sopra illustrate debbano formare oggetto anzitutto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice di merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione della danneggiata e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice, in definitiva, deve provvedere sulla scorta dell'articolata, compiuta pagina 5 di 8 ed esaustiva istruttoria, ad accertare concretamente (e non solo in via astratta) l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti, nonché dalle risultanze della c.t.U. medico-legale espletata sulla base dell'attività di valutazione e di osservazione della danneggiata, nonché dell'esame della documentazione medica ritualmente prodotta, di modo che le conclusioni di tale relazione peritale, esaustive e congruamente motivate, possono fondare le determinazioni di questo Tribunale. In particolare, secondo quanto si legge nella relazione del c.t.U., in seguito alla caduta, la ha riportato “Frattura del capitello radiale”. Parte_1
Il c.t.U. ha, pure, così descritto i postumi:“Lo studio della articolazione del gomito, evidenzia movimenti articolari attivi e passivi ridotti e dolenti al tentativo di mobilizzazione, (range compreso fra 180° e 40°) prono supinazione possibile riferita dolente ai gradi estremi” (pag. 4 perizia) ed ha così precisato la natura della lesione, il trattamento effettuato e lo stato attuale dell'attrice: “… infrazione dl capitello radiale di destra trattata in modo incruento con apparecchio gessato la frattura è evoluta in modo favorevole la patologia non è suscettibile di miglioramento né di peggioramento” (p. 5 della relazione).
Il consulente ha poi quantificato gli esiti permanenti in una percentuale del 2% ed ha determinato il periodo di invalidità temporanea parziale in complessivi giorni 50, di cui giorni 20 al 75%, ulteriori giorni 20 al 50%
e giorni 10 al 25%.
Alcuna somma può, invece, essere riconosciuta a titolo di danno morale atteso che l'allegazione (prima ancora della prova) a riguardo svolta dall'attrice si è rivelata del tutto carente e che, come osservato, il riconoscimento di una simile posta risarcitoria richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova che fanno capo all'attore (di recente, si veda Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n. 7892, secondo la quale “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento
(con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo
pagina 6 di 8 danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella…”).
Il risarcimento del danno subito dalla , in applicazione dei criteri fissati dalle tabelle elaborate dal Parte_1
Tribunale di Milano attualmente in vigore (2024), utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, va quindi quantificato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
euro 2.535,00 per danno non patrimoniale risarcibile con percentuale di invalidità al 2%;
euro 1.725,00 per il periodo di ITP al valore medio del 75% per gg. 20;
euro 1.150,00 per il periodo di ITP al valore medio del 50% per gg. 20;
euro 287,50 per il periodo di ITP al valore medio del 25% per gg. 10.
Quanto, poi, alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sen. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 20218, n. 7513; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n.
27482; Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto da Cass., S. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., sez. 3, sent. 18 novembre 2014, n. 24471).
Con riferimento al caso concreto questo Giudice ritiene di non poter riconoscere alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico, non avendo l'attrice allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di conseguenze dinamico-relazionali anomale rispetto alle conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado e natura sofferti da persone della medesima età.
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in euro 5.697,50 all'attualità cui vanno aggiunti euro 82,00 per spese mediche e, pertanto, in euro 5.779,50.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio pagina 7 di 8 affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (11.08.2016) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
3. Avuto riguardo all'esito della lite, devono essere poste a carico della parte convenuta, in via definitiva ed esclusiva, le spese di c.t.U. liquidate con decreto recante data del 16.1.2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata sia la mancata complessità del giudizio, sia l'attività effettivamente svolta dalla parte, sia l'accoglimento della domanda di risarcimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro
26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la esclusiva responsabilità del in persona del sindaco p. t., in ordine al Controparte_1 sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di euro 5.779,50 all'attualità, oltre interessi come in motivazione (punto 2.2.4.);
2) pone a carico del in persona del sindaco p.t., in via definitiva ed esclusiva, le Controparte_1
spese di c.t.u. liquidate con decreto in data 16.1.2025;
3) condanna il in persona del sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Fortunato Savarese, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50 oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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