Decreto cautelare 3 agosto 2022
Decreto cautelare 15 settembre 2022
Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 03/08/2022, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2022
N. 00390/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00884/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2022, proposto da
Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, Badia Grande Società Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI,
- del decreto della Prefettura - UTG di Taranto n. 40757 del 13.7.2022, comunicato al ricorrente Consorzio Hera in data 14.7.2022, recante aggiudicazione in favore di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale della procedura di “affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza hotspot di Taranto, di cui all'art. 10 ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 e ss.mm.ii.”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi tutti gli atti della procedura e, in particolare, i verbali di gara la cui ostensione, allo stato, non è stata ancora consentita al ricorrente;
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto d'appalto stipulato in data 15.7.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e ss. c.p.a.;
E PER LA CONDANNA
a disporre il subentro del Consorzio ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché, in subordine, della Prefettura di Taranto al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;
Visto il Decreto Presidenziale ex art. 61 c.p.a. n.337/2022 del 20/7/2022;
Vista l’istanza di revoca del predetto Decreto 337/2022, proposta dall’Avvocatura dello Stato e depositata in atti in data 2/8/2022;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente e depositata in data 3 agosto 2022;
Considerato che la preliminare delibazione relativa alla legittimazione o meno della odierna ricorrente, quale terza classificata, a censurare i risultati di gara per vizi relativi all’omessa attivazione del sub procedimento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta presuppone una previa disamina dei motivi di censura proposti anzitutto nei confronti della seconda classificata;
Considerato che la ricorrente assume – con dichiarazione incontestata – che a tutt’oggi non le sarebbe stato consentito l’accesso agli atti di gara e che sarebbe stata pertanto costretta (al fine di non far decadere gli effetti favorevoli del decreto ante causam n. 337/22) a proporre ricorso “al buio”, con espressa riserva di articolare più specifiche censure solo in esito alla conoscenza degli atti e, in particolare, di quelli relativi all’offerta della prima e della seconda classificata;
Considerato che, per quanto sopra esposto, non ricorrono allo stato i presupposti per accogliere l’istanza di revoca del decreto cautelare ex art. 61 c.p.a.;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di revoca di cui trattasi.
Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio già fissata per il 14 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 3 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO