Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 , relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017 , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 1 , 2 , 3 , 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371 ;
b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle «Comunita' europee» con il riferimento all'«Unione europea»;
c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
d) modificare l' articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall' articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371 , anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, prevedendo espressamente la responsabilita' amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono gia' compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371 , siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;
h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all' articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;
i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall' articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371 , nonche' prevedere, ove necessario, una o piu' delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 3:
- La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2017, n. L 198.
- Il testo dell' articolo 322-bis del codice penale cosi' recita:
«Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri.
- Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».
- Gli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, sono compresi nella Sezione II rubricata Sanzioni in generale.
- La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalita' organizzata e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.