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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1728 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1728 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 , vertente
TRA
con l'avv.to FORGIONE Parte_1
GIUSEPPE; ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.08.2022 n.q. di l.r.p.t. della Parte_2
agiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 e Parte_1
ss. della legge n. 689/1981, avverso le ordinanze ingiunzione dell' Sede di CP_1
Cassino n OI-000360854 n. di prot. .3301.01/07/2022.0069994 e n. OI- CP_1
000360930 n. di prot. .3301.01/07/2022.0069990, notificate il 14/07/2022, CP_1
con le quali sonio state irrogate sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituenti violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito in L. 11.11.1983, n. 638 rispettivamente per gli anni 2013 e 2014.
L'opponente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
la sproporzione delle sanzioni comminate.
Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso in opposizione, con conseguente annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
Si costituiva in giudizio l il quale, preliminarmente rilevava l'infondatezza della CP_1 preliminare eccezione di prescrizione sollevata, documentando l'avvenuta notifica degli atti presupposti;
con note di udienza del 5.12.2023, rilevava di aver rideterminato l'importo della sanzione amministrativa, in applicazione di quanto disposto all'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in L. n.
85 del 03.07.2023; depositava quindi le ordinanze rideterminate specificando che in caso di accettazione della controparte di pagare l'importo come rideterminato, il pagamento stesso sarebbe dovuto avvenire nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data della prossima udienza di trattazione del giudizio (07.12.2023), con conseguente richiesta, in questa seconda ipotesa, di pronuncia declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa in esito all'udienza cartolare del 24.09.2025.
L'opposizione non è fondata e non merita di essere accolta.
Occorre preliminarmente rilevare che nelle controversie in opposizione, in generale, la posizione delle parti, quanto all'onere probatorio, è la stessa che nelle cause ordinarie i litiganti assumono in relazione alla posizione sostanziale di ognuno.
Questa regola pacifica non subisce deroghe quando l'oggetto della contesa sia costituito da sanzioni amministrative e la parte creditrice, sebbene opposta, sia l'ente pubblico che ha competenza nell'accertamento ed irrogazione delle predette sanzioni.
Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria quindi, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Invero “In tema di sanzione amministrativa, infatti, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con
l'ordinanza ingiunzione opposta, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quanto i fatti sui quali esse si fondano siano tali far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (v. Cass., sent.
n. 3837/01 e successive conformi).
Tanto premesso si rileva che ogni doglianza relativa alla illegittimità delle sanzioni amministrative applicate deve ritenersi superata dalla operata rideterminazione ad opera dell' , per effetto dell'entrata in vigore della citata Controparte_2 normativa.
Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, alcuna prescrizione quinquennale risulta essere maturata: invero, rilevando che il decorso del termine prescrizionale quinquennale non può che decorrere dalla entrata in vigore della nuova disciplina (art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio
2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Come peraltro documentato dalla parte convenuta, la prima ordinanza scaturisce da una prima diffida .3301.08/08/2017.0038973 (doc.34 res.) emessa il CP_1
08/08/2017 e notificata il 03/11/2017 (doc. 34 res.) e riferita all'omesso versamento dei contributi a carico dipendente è relativa al periodo che va da
12/2012 a 11/2013; la seconda ordinanza scaturisce da una diffida
.3301.08/08/2017.0038961 (doc. 2 res.) emessa il 08/08/2017 e notificata il CP_1
03/11/2017 (doc. 3 res.)e riferita all'omesso versamento dei contributi a carico dipendente è relativa al periodo che va da 12/2013 a 11/2014.
Alle citate diffide hanno fatto seguito le opposte ordinanze ingiunzioni, notificate in data 14.07.2022, entro quindi il termine di prescrizione quinquennale. Il rigetto degli specifici motivi di opposizione conduce al rigetto della domanda, con la conferma delle ordinanze ingiunzioni come rideterminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in favore di parte opposta, in ragione del valore medio previsto dallo scaglione di riferimento.
p.q.m.
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzioni rettificate
OI360854 e OI360930
- condanna n.q. di l.r.p.t. della Parte_2 Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.391,00 oltre
[...] spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 25.09.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1728 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1728 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 , vertente
TRA
con l'avv.to FORGIONE Parte_1
GIUSEPPE; ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.08.2022 n.q. di l.r.p.t. della Parte_2
agiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 e Parte_1
ss. della legge n. 689/1981, avverso le ordinanze ingiunzione dell' Sede di CP_1
Cassino n OI-000360854 n. di prot. .3301.01/07/2022.0069994 e n. OI- CP_1
000360930 n. di prot. .3301.01/07/2022.0069990, notificate il 14/07/2022, CP_1
con le quali sonio state irrogate sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituenti violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito in L. 11.11.1983, n. 638 rispettivamente per gli anni 2013 e 2014.
L'opponente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
la sproporzione delle sanzioni comminate.
Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso in opposizione, con conseguente annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
Si costituiva in giudizio l il quale, preliminarmente rilevava l'infondatezza della CP_1 preliminare eccezione di prescrizione sollevata, documentando l'avvenuta notifica degli atti presupposti;
con note di udienza del 5.12.2023, rilevava di aver rideterminato l'importo della sanzione amministrativa, in applicazione di quanto disposto all'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in L. n.
85 del 03.07.2023; depositava quindi le ordinanze rideterminate specificando che in caso di accettazione della controparte di pagare l'importo come rideterminato, il pagamento stesso sarebbe dovuto avvenire nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data della prossima udienza di trattazione del giudizio (07.12.2023), con conseguente richiesta, in questa seconda ipotesa, di pronuncia declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa in esito all'udienza cartolare del 24.09.2025.
L'opposizione non è fondata e non merita di essere accolta.
Occorre preliminarmente rilevare che nelle controversie in opposizione, in generale, la posizione delle parti, quanto all'onere probatorio, è la stessa che nelle cause ordinarie i litiganti assumono in relazione alla posizione sostanziale di ognuno.
Questa regola pacifica non subisce deroghe quando l'oggetto della contesa sia costituito da sanzioni amministrative e la parte creditrice, sebbene opposta, sia l'ente pubblico che ha competenza nell'accertamento ed irrogazione delle predette sanzioni.
Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria quindi, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Invero “In tema di sanzione amministrativa, infatti, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con
l'ordinanza ingiunzione opposta, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quanto i fatti sui quali esse si fondano siano tali far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (v. Cass., sent.
n. 3837/01 e successive conformi).
Tanto premesso si rileva che ogni doglianza relativa alla illegittimità delle sanzioni amministrative applicate deve ritenersi superata dalla operata rideterminazione ad opera dell' , per effetto dell'entrata in vigore della citata Controparte_2 normativa.
Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, alcuna prescrizione quinquennale risulta essere maturata: invero, rilevando che il decorso del termine prescrizionale quinquennale non può che decorrere dalla entrata in vigore della nuova disciplina (art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio
2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Come peraltro documentato dalla parte convenuta, la prima ordinanza scaturisce da una prima diffida .3301.08/08/2017.0038973 (doc.34 res.) emessa il CP_1
08/08/2017 e notificata il 03/11/2017 (doc. 34 res.) e riferita all'omesso versamento dei contributi a carico dipendente è relativa al periodo che va da
12/2012 a 11/2013; la seconda ordinanza scaturisce da una diffida
.3301.08/08/2017.0038961 (doc. 2 res.) emessa il 08/08/2017 e notificata il CP_1
03/11/2017 (doc. 3 res.)e riferita all'omesso versamento dei contributi a carico dipendente è relativa al periodo che va da 12/2013 a 11/2014.
Alle citate diffide hanno fatto seguito le opposte ordinanze ingiunzioni, notificate in data 14.07.2022, entro quindi il termine di prescrizione quinquennale. Il rigetto degli specifici motivi di opposizione conduce al rigetto della domanda, con la conferma delle ordinanze ingiunzioni come rideterminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in favore di parte opposta, in ragione del valore medio previsto dallo scaglione di riferimento.
p.q.m.
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzioni rettificate
OI360854 e OI360930
- condanna n.q. di l.r.p.t. della Parte_2 Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.391,00 oltre
[...] spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 25.09.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri