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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4225/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/12/2024 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliati in via Mazzini n. C.F._2
6 a Sassari, presso e nello studio dell'Avv. Graziella Meloni (C.F. , che li C.F._3 rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/12/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, confermate all'udienza dell'11/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
pagina 1 di 4 2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze, Anno: 2002, Atton.: 582, Parte: 1, disponendo la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune ai fini della trascrizione della stessa;
3) assegnare la casa familiare, gli arredi e suppellettili ivi presenti, sita in via Puggioni n. 5/B a Sorso in via esclusiva alla sig.ra autorizzandola espressamente a richiedere ed ottenere la Parte_2 voltura del contratto di cessione n. 19662 stipulato dalle Parti il 04/06/2018 con l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa di Sassari (A.R.E.A), che vi abiterà unitamente alla figlia e la sig.ra Per_1 si obbliga ad effettuare tutte le volture relative alle utenze domestiche, Pt_2
4) disporre che il sig. dall'abitazione familiare tutti i suoi beni personali entro trenta CP_1 giorni dall'emissione del provvedimento del giudice della separazione,
5) porre a carico a carico del sig. l'obbligo di versare l'importo mensile di € 100,00 quale Pt_1 contributo di mantenimento della figlia poiché non economicamente autosufficiente in Per_1 quanto studentessa, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
6) porre a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile di € 50,00 in Pt_1 favore della coniuge , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Parte_2
7) assegnare in via esclusiva al sig. la proprietà dell'autovettura, Fiat Panda targata FG065VH, Pt_1
8) dichiarare che il sig. assume l'obbligo di donare alla propria figlia Parte_1 Persona_2 il terreno agricolo in località San Giuliano nel Comune di Sorso, distinto al NCT al F. 56, mappali
1138, 1139, 1140, 1142, riservandosi l'usufrutto dello stesso, allorquando ella avrà terminato gli studi di istruzione secondaria di secondo grado;
9) stante la rinuncia reciproca delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione dichiarare, col passaggio in giudicato della stessa, lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art.
473 bis 49 c.p.c., alle medesime condizioni suindicate, fatto salvo il diritto di modificare le stesse alla luce di eventuali e differenti verificande vicende tra le parti;
10) disporre la compensazione delle spese di lite stante l'intervenuto accordo, con liquidazione dei compensi a carico dello Stato ed a favore del sottoscritto difensore del sig. parte Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio, come da istanza di liquidazione e nota spese che si deposita nel fascicolo telematico.”
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
***
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Firenze Parte_1 Parte_2
(FI) atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2002, N. 582, Parte 1), dalla cui unione è nata, in Firenze (FI), il 14/10/2004, maggiorenne, studentessa non Persona_2 economicamente indipendente.
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare in via Puggioni, 5/B a Sorso, come risultante dal certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza allegati agli atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
pagina 3 di 4 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.f. ), residente in [...] a Sorso (SS) e C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (C.f. ), residente in [...]
Puggioni n. 5/B a Sorso (SS), che hanno contratto matrimonio civile il 07/08/2002 nel Comune di Firenze (FI) , (anno 2002, N.582, Parte 1 ) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) per l'annotazione della presente sentenza;
- dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
- provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/12/2024 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliati in via Mazzini n. C.F._2
6 a Sassari, presso e nello studio dell'Avv. Graziella Meloni (C.F. , che li C.F._3 rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/12/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, confermate all'udienza dell'11/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
pagina 1 di 4 2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze, Anno: 2002, Atton.: 582, Parte: 1, disponendo la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune ai fini della trascrizione della stessa;
3) assegnare la casa familiare, gli arredi e suppellettili ivi presenti, sita in via Puggioni n. 5/B a Sorso in via esclusiva alla sig.ra autorizzandola espressamente a richiedere ed ottenere la Parte_2 voltura del contratto di cessione n. 19662 stipulato dalle Parti il 04/06/2018 con l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa di Sassari (A.R.E.A), che vi abiterà unitamente alla figlia e la sig.ra Per_1 si obbliga ad effettuare tutte le volture relative alle utenze domestiche, Pt_2
4) disporre che il sig. dall'abitazione familiare tutti i suoi beni personali entro trenta CP_1 giorni dall'emissione del provvedimento del giudice della separazione,
5) porre a carico a carico del sig. l'obbligo di versare l'importo mensile di € 100,00 quale Pt_1 contributo di mantenimento della figlia poiché non economicamente autosufficiente in Per_1 quanto studentessa, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
6) porre a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile di € 50,00 in Pt_1 favore della coniuge , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Parte_2
7) assegnare in via esclusiva al sig. la proprietà dell'autovettura, Fiat Panda targata FG065VH, Pt_1
8) dichiarare che il sig. assume l'obbligo di donare alla propria figlia Parte_1 Persona_2 il terreno agricolo in località San Giuliano nel Comune di Sorso, distinto al NCT al F. 56, mappali
1138, 1139, 1140, 1142, riservandosi l'usufrutto dello stesso, allorquando ella avrà terminato gli studi di istruzione secondaria di secondo grado;
9) stante la rinuncia reciproca delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione dichiarare, col passaggio in giudicato della stessa, lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art.
473 bis 49 c.p.c., alle medesime condizioni suindicate, fatto salvo il diritto di modificare le stesse alla luce di eventuali e differenti verificande vicende tra le parti;
10) disporre la compensazione delle spese di lite stante l'intervenuto accordo, con liquidazione dei compensi a carico dello Stato ed a favore del sottoscritto difensore del sig. parte Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio, come da istanza di liquidazione e nota spese che si deposita nel fascicolo telematico.”
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
***
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Firenze Parte_1 Parte_2
(FI) atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2002, N. 582, Parte 1), dalla cui unione è nata, in Firenze (FI), il 14/10/2004, maggiorenne, studentessa non Persona_2 economicamente indipendente.
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare in via Puggioni, 5/B a Sorso, come risultante dal certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza allegati agli atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
pagina 3 di 4 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.f. ), residente in [...] a Sorso (SS) e C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (C.f. ), residente in [...]
Puggioni n. 5/B a Sorso (SS), che hanno contratto matrimonio civile il 07/08/2002 nel Comune di Firenze (FI) , (anno 2002, N.582, Parte 1 ) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) per l'annotazione della presente sentenza;
- dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
- provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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