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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6621/2022, avente come oggetto “separazione personale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'Avv. TRACANNA FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/2/2025:
“• Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente provvedimento, ivi compreso l'ordine di annotazione dell'emanata sentenza da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile competente e comunicazione all'ufficio anagrafe competente per territorio;
• Dare atto che i rapporti economici tra i coniugi sono definiti e che, pertanto, non ci sono ulteriori reciproche pretese economiche tra gli stessi”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/06/2022 il ricorrente, sig. , ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in data 10/7/1997 a Brescia (BS) con la resistente, sig.ra
, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 159, CP_1
parte I, anno 1997), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che, dopo una breve convivenza, la resistente già dall'anno 1999 è tornata a vivere in Brasile e si è resa irreperibile. Ha chiesto, quindi, la pronuncia della separazione essendo definite le ulteriori questioni personali ed economiche tra le parti.
All'udienza presidenziale del 22/11/2022 e del 21/11/2023, difettando la prova dell'avvenuta notifica,
l'udienza è stata rinviata.
Con ordinanza del 29/9/2024 sono stati infine adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“ autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c., dà atto che con la presente ordinanza cessa il regime di comunione legale tra i coniugi”.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice istruttore del 15/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, è stata dichiarata la contumacia della convenuta non comparsa e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/2/2025, all'esito della quale, stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto fin dal 1999, quando la resistente ha fatto rientro in Brasile, e la stessa mancata partecipazione al giudizio della convenuta sig.ra CP_1
seppur regolarmente intimata, ha reso evidente il venir meno di ogni affezione coniugale.
2 L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata dalle dichiarazioni rese in udienza presidenziale (cfr. verbale udienza 21/11/2023).
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese processuali
Alla luce della natura della presente causa, inerente l'adozione di una pronuncia sullo status delle persone rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, si impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale di (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della Camera di Consiglio del 13/3/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6621/2022, avente come oggetto “separazione personale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'Avv. TRACANNA FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/2/2025:
“• Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente provvedimento, ivi compreso l'ordine di annotazione dell'emanata sentenza da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile competente e comunicazione all'ufficio anagrafe competente per territorio;
• Dare atto che i rapporti economici tra i coniugi sono definiti e che, pertanto, non ci sono ulteriori reciproche pretese economiche tra gli stessi”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/06/2022 il ricorrente, sig. , ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in data 10/7/1997 a Brescia (BS) con la resistente, sig.ra
, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 159, CP_1
parte I, anno 1997), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che, dopo una breve convivenza, la resistente già dall'anno 1999 è tornata a vivere in Brasile e si è resa irreperibile. Ha chiesto, quindi, la pronuncia della separazione essendo definite le ulteriori questioni personali ed economiche tra le parti.
All'udienza presidenziale del 22/11/2022 e del 21/11/2023, difettando la prova dell'avvenuta notifica,
l'udienza è stata rinviata.
Con ordinanza del 29/9/2024 sono stati infine adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“ autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c., dà atto che con la presente ordinanza cessa il regime di comunione legale tra i coniugi”.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice istruttore del 15/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, è stata dichiarata la contumacia della convenuta non comparsa e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/2/2025, all'esito della quale, stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto fin dal 1999, quando la resistente ha fatto rientro in Brasile, e la stessa mancata partecipazione al giudizio della convenuta sig.ra CP_1
seppur regolarmente intimata, ha reso evidente il venir meno di ogni affezione coniugale.
2 L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata dalle dichiarazioni rese in udienza presidenziale (cfr. verbale udienza 21/11/2023).
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese processuali
Alla luce della natura della presente causa, inerente l'adozione di una pronuncia sullo status delle persone rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, si impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale di (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della Camera di Consiglio del 13/3/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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