Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 178
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato rispetto del termine di 60 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento

    Il Collegio ha ritenuto inconferente l'eccezione poiché l'avviso di accertamento non deriva da una verifica fiscale, ma da un invito alla esibizione di documentazione contabile. Inoltre, il contribuente non ha assolto l'onere di provare che, in caso di corretto contraddittorio, l'esito sarebbe stato diverso (prova di resistenza).

  • Rigettato
    Assenza di contraddittorio preventivo

    Il Collegio ha ritenuto inconferente l'eccezione poiché l'avviso di accertamento non deriva da una verifica fiscale, ma da un invito alla esibizione di documentazione contabile. Inoltre, il contribuente non ha assolto l'onere di provare che, in caso di corretto contraddittorio, l'esito sarebbe stato diverso (prova di resistenza).

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che, nonostante il volume di affari dichiarato e accertato siano uguali, l'accertamento ha rilevato una maggiore consistenza delle operazioni imponibili e dell'imposta dovuta, configurando quindi infedeltà dichiarativa.

  • Rigettato
    Condanna per lite temeraria

    La richiesta non è stata accolta dal Collegio, che ha rigettato l'appello nel merito e condannato la parte appellante alle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 178
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo