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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7988 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
IN NN e BI DO
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato CARON CP_1 C.F._2
MA LU
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate dall'attrice il 14/05/2025 e dal convenuto il 19/05/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RA DE (MO) in data 21/02/1998
e dalla loro unione sono nate le figlie il 31/08/1998 e il 12/03/2012. Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono separati consensualmente il 12/09/2017 e la separazione è stata omologata da questo Tribunale il successivo 19/09/2017.
Queste, in sintesi, le relative condizioni:
- affidamento condiviso della figlia minore, con sua collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare a lei assegnata sita in Formigine, via Gina Borellini n. 1, e ampie frequentazioni con il padre tanto nel calendario ordinario bisettimanale, quanto durante i periodi festivi;
- obbligo del padre di versare alla madre euro 450,00 mensili totali per il mantenimento ordinario delle figlie (euro 250,00 mensili per ed euro 200,00 mensili per ), oltre alla metà delle Per_1 Per_2 spese straordinarie.
3. Nell'anno 2020 ha radicato ex art. 710 c.p.c. un procedimento avanti l'intestato CP_1
Tribunale chiedendo modifiche a tale assetto concordato e , costituitasi, ha a propria Parte_1 volta domandato differenti modifiche.
Questo Tribunale, con decreto n. 4305/2020 in data 11/07/2020, confermato in sede di appello l'anno successivo, ha respinto ogni richiesta, non riscontrando sopravvenienze di sorta che le rendessero opportune.
4. Con ricorso del 19/12/2022, ha chiesto dichiararsi cessati gli effetti civili del Parte_1 matrimonio e statuizioni accessorie, di carattere personale ed economico, inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, nonché fra genitori e figli.
5. Nel contenzioso così radicato, si è costituito , concordando con la pronuncia sul CP_1 vincolo, ma domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
6. All'esito dell'udienza presidenziale del 20/04/2023, il Presidente delegato, con ordinanza in pari data, ha recepito accordo provvisorio raggiunto dalle parti di:
- parziale modifica delle frequentazioni tra e il padre in senso pressoché paritario;
Per_2
- versamento diretto nelle mani di da parte del del mantenimento ordinario della Per_1 CP_1 ragazza;
- aggiornamento degli importi dovuti dal padre per il mantenimento ordinario delle figlie in euro
220,00 mensili per ed euro 280,00 mensili per Per_2 Per_1
7. Il giudizio è quindi proseguito avanti al G.I. nominato, che ha ascoltato all'udienza del Per_2
09/01/2024.
La ragazzina, tra le varie cose, ha dichiarato: “Preferirei fare una settimana con un genitore e una con l'altro, lo troverei più comodo anche per la gestione dei libri di scuola”.
2 8. Le parti non sono poi riuscite a raggiungere complessivo accordo, nonostante l'invito ricevuto dal
G.I., il quale, con ordinanza del 29/05/2025, a parziale modifica dell'assetto in essere ha:
- stabilito che abbia frequentazioni ordinarie paritarie con la madre e il padre, nello specifico Per_2 da ogni lunedì a quello successivo con uno e la settimana seguente con l'altro, fermi i già disposti periodi nel corso delle varie vacanze, così accogliendo il desiderio espresso dalla ragazzina in sede di ascolto;
- dichiarato cessato, a far data dal mese di maggio 2025, in tal modo accogliendo corrispondente richiesta del , l'obbligo del padre di mantenere la figlia maggiorenne di anni 27 anni, CP_1 Per_1 da tempo iscritta all'Università, nonché prossima alla conclusione del ciclo di studi in lingue e letterature moderne europee e americane all'Università di Bologna, la quale ha altresì maturato esperienze lavorative anche in tempi recenti.
Con il medesimo provvedimento la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione e i contendenti hanno depositato gli scritti conclusivi nei termini loro concessi.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
B) La figlia minore , di anni 13, viene affidata a entrambi i genitori, dunque in modo condiviso Per_2
(art. 337 ter, terzo comma, c.c.), così accogliendo loro corrispondente richiesta e non essendo emerse ragioni per derogare a tale ordinario regime.
C) manterrà la sua attuale residenza presso la casa familiare sita in Formigine, via Gina Per_2
Borellini n. 1, che viene assegnata a ex art. 337 sexies c.c., ritenendo tale Parte_1 assegnazione conforme all'interesse della minore dato che le consentirà di mantenere senza sconvolgimenti l'attuale gradito assetto.
D) Le frequentazioni ordinarie della figlia minore con il padre vengono regolate in CP_1 modo paritario rispetto alla madre , così confermando quando già disposto con Parte_1 ordinanza del 29/05/2025 in accoglimento del desiderio espresso dalla ragazzina in sede di ascolto, che non sussiste motivo per non esaudire, tenuto anche conto che si tratta di modifica in concreto minimale dell'assetto già concordato in sede separativa, in cui tali frequentazioni erano già state pattuite in modo ampio.
In dispositivo sono inoltre stabiliti, sempre in modo paritario, i tempi di permanenza di con i Per_2 genitori durante i vari periodi di vacanza scolastica.
3 E) Proprio perché l'ampliamento delle frequentazioni con il padre (ora, come detto, paritario) non è significativo rispetto al precedente assetto, in cui già lo frequentava in modo ampio, e tenendo Per_2 in considerazione, in senso opposto, la crescita della ragazzina dal momento in cui vennero raggiunti gli accordi separativi, si conferma il contributo per il mantenimento della minore a carico del padre nella sua misura attuale (euro 220,00 mensili) concordata dai genitori all'udienza del 20/04/2023, valutando anche il fatto che nessuna parte ha allegato, e tantomeno provato, significativi mutamenti della propria complessiva situazione economico-patrimoniale intervenuti dal 04/06/2021 (momento in cui la Corte d'Appello ha confermato il decreto di questo Tribunale che ha respinto le richieste di modifica dell'assetto concordato in sede separativa avanzate dai coniugi non riscontrando sopravvenienze di sorta) a oggi.
F) Si conferma altresì la revoca, a far data dal maggio 2025, dell'obbligo del padre di mantenere la figlia maggiorenne per le ragioni esplicitate nell'ordinanza del 29/05/2025 che il Collegio Per_1 condivide.
G) La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ex art. 92, secondo comma, c.p.c. la compensazione integrale delle relative spese.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 21/02/1998 in
NO EN (MO) da (nata a [...] il [...]) Parte_1 con (nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di NO EN (MO), atto n. 1, parte 2, serie
A, anno 1998;
2. affida la figlia minore della coppia , nata il [...], a [...] i genitori, dunque in Per_2 modo condiviso;
3. stabilisce che la figlia minore della coppia abbia residenza nella casa familiare in Formigine Per_2
(MO), via Gina Borellini n. 1;
4. assegna la casa familiare sita in Formigine (MO), via Gina Borellini n. 1 a , Parte_1 unitamente ai relativi arredi;
5. regola le frequentazioni ordinarie tra la figlia minore della coppia e i genitori in modo Per_2 paritario, nello specifico da ogni lunedì a quello successivo con uno e la settimana seguente con l'altro;
6. così regola le frequentazioni tra la figlia minore e i genitori durante i periodi di vacanza: Per_2 vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6
4 gennaio con l'altro; vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze estive: 3 settimane con ciascun genitore, di cui massimo 2 consecutive, da concordare entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre e quelli dispari il padre;
durante l'ulteriore periodo estivo di assenza scolastica si seguirà il calendario ordinario;
7. obbliga il padre a versare alla madre euro 220,00 mensili, con decorrenza dal 20/04/2023, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore , in via anticipata entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in
5 difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. dichiara cessato, a far data dal mese di maggio 2025, l'obbligo del padre di mantenere la figlia maggiorenne Per_1
9. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO EN (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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