Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 410 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 5.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 410/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità da disoccupazione agricola;
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ti G. Gurnari e F. Gangemi;
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 3.02.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha lamentato l'illegittimo rigetto della domanda di disoccupazione agricola n. 2022921804670, presentata in data 28.03.2022 e relativa all'anno 2021. CP_ In particolare ha contestato la fondatezza della motivazione addotta dall' nel provvedimento di reiezione, rappresentando come – in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge – la titolarità di una partita IVA, peraltro nella specie non produttiva di reddito, non osti all'ottenimento del beneficio di cui al DPR n. 1049/1970.
Pertanto, sostenendo di aver compiutamente svolto attività lavorativa quale dipendente nell'anno di riferimento, ha concluso chiedendo – previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego e rigetto della domanda di disoccupazione agricola comunicato il 22.07.2022 – la condanna
CP_ dell' al pagamento della prestazione economica richiesta con domanda n. 2022921804670. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare – in assenza della prova dell'avvenuta presentazione di apposita istanza amministrativa e, rispettivamente, della conclusione dell'iter amministrativo – l'improponibilità e improcedibilità della domanda, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ex d.l. 384/92.
Ha altresì eccepito la prescrizione della pretesa avanzata dalla ricorrente.
Nel merito, ha anzitutto precisato che la contestata reiezione era stata determinata dalla rilevata titolarità – in capo alla ricorrente – oltre che di una partita IVA, anche di una scheda AGEA, dalla quale era risultato l'ottenimento di aiuti comunitari per lo svolgimento di attività aziendali agricole autonome.
Quindi, richiamando l'art. 2, DPR n. 1049/1970, e deducendo la ricorrenza nel caso di specie di indici sintomatici del normale esercizio di lavoro autonomo, ha ribadito la legittimità del mancato accoglimento della domanda di disoccupazione agricola.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
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Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
CP_ Il thema decidendum attiene essenzialmente alla legittimità del diniego opposto dall' alla domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola in ragione dello svolgimento di attività di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quello dipendente in qualità di bracciante agricola. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione relativa alla proponibilità della domanda giudiziale, stante la pacifica presentazione, da parte della ricorrente, dell'istanza amministrativa rivolta all'ottenimento del beneficio oggetto del presente giudizio (cfr. fascicolo RG 2500 22 Trib.
Palmi – all. parte ricorrente).
Alcun vizio è del pari ravvisabile in relazione alla sua procedibilità ex art. 443 c.p.c., essendo ormai decorsi i termini per i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa.
CP_ Ancóra in via preliminare, destituita di fondamento risulta l'ulteriore doglianza dell' secondo cui il ricorso risulterebbe tardivo ex art. 47, DPR 639/1970 (modificato dal d.l. 384/92, conv. in l. n. 438/92), essendo esso stato presentato entro il termine annuale dalla citata norma fissato per l'esercizio dell'azione volta al riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee.
Infine, parimenti infondata è altresì l'eccezione di prescrizione formulata dall' . Si osserva CP_1
sul punto che il termine di prescrizione dei ratei arretrati – ancorché non liquidati – delle prestazioni della “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24, l. 88/1989 (tra le quali pacificamente rientra l'indennità di disoccupazione agricola), è fissato in cinque anni dall'art. 47-bis del richiamato DPR 639/1970.
Ebbene, essendo nel caso di specie il beneficio richiesto afferente all'anno 2021, in disparte ogni considerazione su possibili interruzioni del periodo di prescrizione, è di tutta evidenza che il presente ricorso ricada entro il quinquennio previsto dalla norma.
Pertanto, l'eccezione – così come le precedenti – deve essere rigettata.
Venendo adesso al merito, ai fini della soluzione della controversia giova richiamare, in via preliminare, l'orientamento della Corte d'Appello di EG RI (CdA EG RI sent. n.
27/2021) secondo cui “per indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato e conforme al dato normativo, tra l'altro autorevolmente sancito con la sentenza delle SS.UU. 616 del 01/09/1999 “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957,
2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati.
I medesimi principi sono stati ribaditi con altra recente pronuncia della Sezione Lavoro della
Cassazione n. 15869 del 26/06/2017).
Con altra sentenza si è ulteriormente sottolineata la necessità della valutazione sulla prevalenza sotto il profilo reddituale.
Si è a tal proposito statuito che “Al fine di accertare se sussista il requisito dello svolgimento di attività agricola "prevalente", richiesto dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 ai fini della configurabilità del diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, il giudizio di prevalenza deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione. (Sez. L,
Sentenza n. 13938 del 16/06/2006)”.
CP_ Ciò premesso, nel caso di specie, l' ha sostenuto come l'attività esercitata dalla ricorrente, in qualità di lavoratrice autonoma, dovesse considerarsi prevalente non solo in virtù del possesso di partita IVA, ma anche e soprattutto in ragione del concomitante fattore costituito dalla percezione di contributi AGEA.
Nondimeno tale prospettazione – invero avanzata sulla base di un meccanismo meramente presuntivo – risulta carente sotto il profilo probatorio, essendosi l' resistente limitato ad CP_1
affermare la prevalenza in parola soltanto genericamente, senza offrire riscontri documentali idonei a suffragare alcuno degli indici evidenziati in memoria.
Così, con riguardo anzitutto al criterio temporale, a fronte dell'incontestato svolgimento, da parte della di attività agricola subordinata per un totale di ben 156 giornate nell'arco dell'anno Pt_1
CP_ 2021, l' si è limitato ad addurre il generico svolgimento di attività autonoma entro i terreni di sua proprietà, senza tuttavia provvedere ad una sua quantificazione (anche solo spannometrica), tale da far propendere nel senso di una sua prevalenza rispetto alla prima.
E lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per quel che attiene al criterio reddituale, essendosi parte resistente limitata a supporre in maniera del tutto apodittica il maggior valore dei contributi AGEA rispetto ai redditi derivanti dallo svolgimento di attività subordinata (e, conseguentemente, la loro prevalenza), salvo – anche qui – non offrire all'attenzione di questo Giudicante alcuna quantificazione idonea ad operare un raffronto tra le due tipologie di entrate. In sostanza, fermo restando l'indubbio svolgimento di attività di coltivatrice diretta, ciò che risulta sguarnito di prova è la prevalenza di tale attività in forma autonoma rispetto a quella svolta in maniera subordinata, di talché nel caso di specie non può trovare applicazione la clausola escludente
CP_ di cui all'art. 2, DPR 1049/1970, assunta dall' a fondamento del provvedimento di reiezione contestato.
Pertanto, tenuto altresì conto che dai documenti allegati in atti non si evince alcuna cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2021 e per il precedente, così come dall'estratto conto contributivo emerge l'accredito del numero di contributi dalla norma previsti, deve concludersi nel senso del legittimo diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola ex art. 32, l. 264/49, per come da ella richiesto con domanda recante n.
2022921804670.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate, sotto il profilo fattuale e normativo, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
CP_
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in EG RI, lì 11/03/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo