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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4168/2022 del R.G., avente ad oggetto:
divorzio contenzioso,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Pugliese, come da mandato in Parte_1
atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Boccia, come da mandato Controparte_1
in atti;
RESISISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in Martina CA (TA) in data 23/8/2014 con che dalla loro unione erano nati i Controparte_1
figli e rispettivamente il 19/05/2009, il 07/02/2011 ed il 26/04/2013, e che in Per_1 Per_2 Per_3
data 07/04/2017 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale,
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
il ricorrente chiedeva inoltre ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico in favore dei tre figli minori in sede di separazione, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Costituitasi in giudizio, la resistente si associava alla richiesta della pronunzia di divorzio e contestava le avverse deduzioni di merito, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli, alla luce del cospicuo patrimonio posseduto dal ricorrente e delle proprie ridotte capacità economico-patrimoniali.
Adottati i provvedimenti presidenziali e confermati i provvedimenti della separazione, il ricorrente proponeva reclamo presso alla Corte di Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, la quale con decreto del 15.12.2023 rigettava il gravame.
Con sentenza non definitiva n. 2967/2023 pubblicata il 06/12/2023 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio,
All'udienza del 06.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, occorre evidenziare che non vi è alcuna controversia tra le parti con riferimento al regime di affidamento e collocazione dei figli minori e alla assegnazione della casa coniugale e al diritto di visita del Per_1 Per_2 Per_3
genitore non collocatario.
2 Pertanto, il collegio, accogliendo le istanze congiunte delle parti ed attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare il loro affidamento in conformità
della soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54,
applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna,
sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso;
allo stesso modo, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza dei figli con la madre con la quale convivono, non ravvisandosi motivi per modificare uno stato di fatto che pare corrispondere pienamente ai loro interessi.
Non vi è dubbio alcuno altresì in ordine alla revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sita in Monopoli (BA) alla via Giuseppe Verdi 1^ traversa n.5 di proprietà esclusiva del ricorrente, avendovi la già da tempo rinunciato, per essersi trasferita unitamente ai tre figli CP_1
in un appartamento condotto in locazione in Martina CA (TA).
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita, va sottolineato che il ricorrente risiede nel Comune di
Monopoli (BA) e che il sopravvenuto trasferimento della nel comune di Martina CA CP_1
(TA) giustifica la comune richiesta di prevedere una regolamentazione libera degli incontri tra il padre ed i figli da concordarsi di volta in volta con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Non restano pertanto che da decidere le sole questioni relative al loro mantenimento.
Osserva a tal proposito il Tribunale che dalla documentazione allegata agli atti del giudizio risulta che il ricorrente, esercente l'attività di commerciante ambulante, ha dichiarato nell'anno 2019 un reddito complessivo pari ad euro 3.686,00 (reddito netto di impresa 6.256,00, reddito lordo
10.021,00), nell'anno 2020 un reddito complessivo pari ad euro 3.870,00 (reddito netto d'impresa
7.893,00, reddito lordo 11.715,00) e nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad euro 4.407,00
3 (reddito netto di impresa 3.951,00, reddito lordo 7.797,00), mentre la resistente, priva di stabile occupazione, dopo aver percepito in passato l'importo mensile a titolo di reddito di cittadinanza pari ad euro 539,54 dal mese di luglio del 2022 sino al mese di settembre 2022, ad euro 619,54 nel mese di ottobre 2022 e ad euro 619,03 nel mese di novembre 2022, appare oggi titolare solo di una modesta pensione (cfr. i movimenti bancari allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di CP_2
parte ricorrente).
Il ricorrente abita nell'immobile già casa coniugale di sua proprietà sito in Monopoli (BA) alla via
Giuseppe Verdi 1^ traversa n.5, mentre la resistente conduce in locazione l'appartamento sito in
Martina CA (TA) alla via dello Stadio n. 7, pagando il canone mensile di euro di € 530,00.
Quanto alle proprietà immobiliari, la risulta proprietaria di un appartamento sito in Martina CP_1
CA al Vico IV Martino Marinosci n. 9, locato per il canone mensile di euro 350,00, mentre il appare titolare di un cospicuo patrimonio in Monopoli costituito da n. 6 immobili siti alla Pt_1
Traversa I di Via Giuseppe Verdi n. 5, alla Contrada Belvedere Int. 3 Piano S1, alla Via Baione
Piano T, alla Via Baione Piano S1, alla Traversa Prima di Via Giuseppe Verdi n. 3, alla Via S.
Angelo n. 7 Piano T-1 - 2-3, avendo tra l'altro acquistato tale ultimo immobile dopo la separazione.
A parere del collegio, la titolarità di tale cospicuo patrimonio e l'acquisto relativo all'immobile sito in Monopoli alla via S. Angelo, comprovano inequivocabilmente una capacità di produrre reddito del ricorrente, titolare di una avviata attività di commercio ambulante, che va ben al di là delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, avendo a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione avuto modo di osservare che per la determinazione e quantificazione del contributo al mantenimento dei figli rilevano tutti gli elementi valutabili in termini economici, pertanto non solo i redditi dell'obbligato, ma qualunque altro elemento di ordine economico, o comunque apprezzabile in termini economici, potenzialmente incidente sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente. (Cass. civ. sez. VI,
4 14/01/2022, ord. n. 1129/2022, cfr. anche Cass., Sez., 12/01/2017, n. 605; 11/07/20 13, n. 17199; 24/
04/2007, n. 9915).
Alla luce di tale ricostruzione delle capacità patrimoniali delle parti, considerate altresì le attuali esigenze di vita e di relazione dei figli minori, oramai adolescenti e Per_1 Per_2 Per_3
rispettivamente di anni 16, 14 e 12 anni, appare congruo determinare in euro 1.050,00 mensili (in ragione di euro 350,00 per ciascun figlio) l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento che il dovrà versare alla resistente a titolo di concorso per il mantenimento della prole. Pt_1
Ritiene il Tribunale che tale nuova regolamentazione dei rapporti economici debba ritenersi congrua per regolamentare tra le parti le conseguenze del divorzio.
Così come già previsto, il ricorrente dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) revoca il provvedimento di assegnazione alla della casa coniugale sita in Monopoli CP_1
(BA) alla via Giuseppe Verdi 1^, traversa n.5;
2) affida i tre figli minori, e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione presso la residenza materna, prevedendo il diritto del di intrattenersi con Pt_1
loro liberamente, previ accordi da raggiungersi con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
3) pone a carico del , con decorrenza dalla data della presente pronunzia e così revocando Pt_1
i provvedimenti economici in vigore, l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di CP_1
5 contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 1.050,00
(nella misura di euro 350,00 per ciascuno di essi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come specificate in motivazione ed alla rivalutazione secondo gli indici
Istat;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 28/03/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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