Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5189 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Foms S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B69703E597, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - NA 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Accademia Eraclitea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento (sia in riferimento al ricorso introduttivo, sia ai motivi aggiunti):
a) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. NA 3 Sud n. 1187 del 4.9.2025, con la quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva del "servizio di corsi di alta formazione e simulazione medico scientifica a favore del personale sanitario dell'area dell'emergenza urgenza e dell'area di ginecologia ed ostetricia dell'ASL NA 3 Sud" in favore di Accademia Eraclitea;
b) di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno valutato favorevolmente l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e ne hanno giudicato l’attendibilità;
c) del verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e di tutti gli atti presupposti, ivi comprese le note di richiesta di giustificazioni oltre il termine inizialmente assegnato;
d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi inclusi, per quanto di ragione, i verbali di gara e il disciplinare di gara, nella parte in cui possa essere interpretato in modo da consentire l’ammissione di offerte tecnicamente non conformi ed anomale;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. con subentro della società ricorrente nell'affidamento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “Accademia Eraclitea” S.r.l. e dell’Asl 108 - NA 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. VI SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 30.09.2025 e depositato il 10.10.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che, con deliberazione del D.G. n. 564 del 17.04.2025, la ASL NA 3 Sud indiceva una procedura aperta per un Accordo Quadro concernente il "servizio di corsi di alta formazione e simulazione medico scientifica", da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l'importo a base di gara era fissato in € 450.000,00 (oltre i.v.a.);
- che la stazione appaltante, in sede di chiarimenti, aveva specificato le caratteristiche minime del software nei seguenti termini: “ Spett.le O.E. per sistemi software ai quali deve essere garantito l'interfacciamento, si intendono i sistemi attualmente impiegati per la gestione e l'interazione con le attrezzature già in dotazione presso il Centro di Formazione Archimede dell'ASL NA3SUD. Nello specifico, le piattaforme attualmente in uso sono LLEA e SIMVIEW. Entrambe le soluzioni software sono sviluppate dalla Società Laerdal MedicaL ”;
- che la Commissione giudicatrice, all’esito della gara, aveva proposto l’aggiudicazione in favore di Accademia Eraclitea, che aveva riportato 89,71 punti, a fronte di un’offerta economica di € 221.130,00, pari ad un ribasso del 50,86% sull'importo a base d'asta;
- di essersi classificata al secondo posto, con punti 86,88;
- che l’offerta della controinteressata aggiudicataria era stata sottoposta a verifica di anomalia, conclusasi con esito favorevole;
- che la controinteressata non aveva allegato in sede di offerta alcun giustificativo;
- che, in data 01.07.2025, il RUP inviava alla concorrente prima graduata, sospettata di anomalia, una richiesta di rendere giustificazioni, ai sensi dell’art. 110.2 D.Lgs. 36/2023, con assegnazione di un termine di 15 giorni per il riscontro;
- che la controinteressata, nel termine assegnato, non forniva giustificazioni;
- che il RUP, a questo punto, rinnovava la richiesta di chiarimenti al concorrente, assegnando un termine supplementare di 5 giorni;
- che l’A.S.L. NA 3 Sud, con la determina n. 1187/2025, approvava gli esiti di gara e disponeva l’aggiudicazione.
2. Tanto premesso, la ricorrente impugnava gli atti suddetti sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione di legge (artt. 83 e 108 del D.lgs. 36/2023) - Violazione della lex specialis (art. 17 del disciplinare di gara) - Eccesso di potere (travisamento difetto di istruttoria e manifesta illogicità) ”.
Sosteneva la ricorrente che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa per violazione delle caratteristiche minime prescritte dal punto 2.2 (“congruità ed interfacciamento software con sistemi preesistenti”) del Disciplinare di Gara e dal “CSA”.
Precisava che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non conteneva alcun riferimento ai software proposti e non dimostrava compatibilità, congruità ed interfaccia con il software in dotazione presso l’Azienda sanitaria, con la conseguente mancata prova dell’idoneità tecnica dell’offerta rispetto alle caratteristiche minime dell’appalto, espressamente prescritte a pena di esclusione.
Aggiungeva, in subordine, che l’aggiudicataria sarebbe dovuta essere penalizzata nel punteggio riferito allo stesso specifico criterio di cui al punto 2.2 del Disciplinare di gara, anziché premiata con l’attribuzione di n. 6 punti.
Ancora più in subordine, deduceva che la mancata specifica tecnica del software da parte dell’aggiudicataria integrava elemento di anomalia dell’offerta, in quanto i software compatibili con i sistemi aziendali, presenti sul mercato, sono estremamente onerosi e difficilmente potrebbero risultare coerenti con un ribasso superiore al 50% sull’importo a base di gara.
2.2. “ Violazione di legge (artt. 110 del D.lgs. 36/2023) - Violazione della lex specialis (art. 24 del disciplinare di gara) - Eccesso di potere (travisamento difetto di istruttoria e manifesta illogicità) ”.
La parte ricorrente lamentava una violazione dei principi di par condicio e di perentorietà dei termini, in riferimento al termine di massimo 15 giorni previsto dall’art. 110, co. 2, D. lgs. n. 36/2023, evidenziando che la disciplina codicistica era stata anche recepita al punto n. 24 del Disciplinare di gara.
Argomentava che, accertato il mancato riscontro alla richiesta di giustificazione, entro il termine originariamente assegnato, il RUP avrebbe dovuto definire il procedimento, senza integrazioni, sulla base degli atti disponibili, concludendo nel senso dell’anomalia del ribasso (superiore al 50%).
Censurava inoltre la laconicità, sul piano istruttorio e motivazionale, della dichiarazione con cui il RUP affermava la congruità delle ragioni (tecnico-contabili e giuridiche) che consentissero ad un operatore di proporre un ribasso superiore al 50%.
Sottolineava che il forte ribasso non era determinato da una peculiare efficienza organizzativa, ma dalla non conformità tecnica dell’offerta.
Aggiungeva inoltre che i costi orari indicati nell’offerta economica dettagliata non avrebbero consentito di remunerare il personale, di coprire i costi e di fornire un servizio adeguato ed efficiente.
3. Con memorie depositate in data 14, 16 e 17.10.2025, si costituivano il giudizio la parte controinteressata e l’amministrazione resistente per opporsi – sulla base di varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
4. Con motivi aggiunti depositati in data 11.11.2025, la parte ricorrente insisteva nelle domande innanzi indicate, adducendo che la conoscenza integrale dell’offerta tecnica, del procedimento di verifica di anomalia e delle relative giustificazioni aveva confermato ed aggravato il quadro di illegittimità degli atti impugnati dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio.
5. Tanto premesso, insisteva nelle suddette domande sulla base dei seguenti motivi aggiunti.
5.1. “ Violazione di legge (artt. 83 e 108 del D.lgs. 36/2023) - Violazione della lex specialis (art.17 del disciplinare di gara) - Eccesso di potere (travisamento difetto di istruttoria e manifesta illogicità) ”.
La ricorrente insisteva nell’affermare l’illegittimità dell’aggiudicazione alla controinteressata, con particolare riferimento ai sub-criteri relativi alle componenti hardware e software del servizio.
In riferimento al criterio sub 2.2 (“Congruità ed interfacciamento software con sistemi preesistenti (software)”), la ricorrente sosteneva che l'offerta tecnica della controinteressata si rivelava carente, generica, non conforme e comunque non meritevole del punteggio assegnato, in quanto si limitava a menzionare l'impiego di generiche " Piattaforme LMS (Learning Management System) proprietarie " per la gestione amministrativa dei corsi e un " Sistema di reportistica digitale ", senza fornire dimostrazione della compatibilità e dell'interfacciamento con i sistemi specifici (LLEAP e SimView) richiesti dalla stazione appaltante.
Ne concludeva che tale offerta recava in realtà una mera promessa di interoperabilità, priva di dettagli tecnici che ne comprovassero la fattibilità e l'efficacia.
Quanto al criterio sub 2.1 [“Appropriatezza dei materiali didattici messi a disposizione (hardware)”], la ricorrente sottolineava che l’offerta della controinteressata elencava una serie di attrezzature (manichini, ecografi, etc.) descrivendole in termini generici, senza allegare le schede tecniche dettagliate che ne attestassero le specifiche funzionalità e l'effettiva "alta fedeltà" dichiarata, sicché la mancanza di documentazione tecnica non avrebbe consentito alla stazione appaltante una verifica puntuale sulla conformità e adeguatezza del materiale offerto rispetto agli elevati standard richiesti da un servizio di "alta formazione".
Affermava quindi l’illegittimità dell’attribuzione di un punteggio elevato per i suddetti criteri (6/10 punti per il criterio sub 2.2; 7,33/10 punti per il criterio sub 2.1), in quanto viziata da eccesso di potere, difetto di istruttoria e manifesta illogicità.
5.2. “ Violazione di legge (art. 110 del D.lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis (art. 24 disciplinare)- Anomalia dell'offerta - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”.
Quanto al costo della manodopera, la ricorrente deduceva:
a) che il costo orario riconosciuto ai docenti, determinato in € 30,00 o € 40,00, eludeva il CCNL di settore ("CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi", espressamente individuato dal Disciplinare di gara, al paragrafo 4);
b) che il ricorso sistematico a lavoratori autonomi per l'espletamento della prestazione principale (la docenza) costituiva elusione degli obblighi retributivi e contributivi derivanti dal contratto collettivo indicato dalla lex specialis , nonché dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2023;
c) che un compenso orario di € 30,00/40,00 lordi per "docenti di consolidata esperienza" in materie medico-scientifiche altamente specialistiche era incongruo e sottostimato;
d) che l'affidamento della quasi totalità dell'attività di docenza a professionisti esterni potrebbe configurare un'ipotesi di subappalto non dichiarato, in violazione dell'art. 119 D. lgs. 36/2023.
Quanto al costo previsto per il noleggio delle attrezzature didattiche, la ricorrente deduceva che all'offerta tecnica della controinteressata era allegata una tabella dei costi recante importi insufficienti a coprire la disponibilità dei dispositivi necessari, trattandosi di valori manifestamente irrisori se rapportati ai costi di mercato per il noleggio di simulatori medicali avanzati e di apparecchiature ecografiche.
6. Con memorie, anche di replica, depositate in data 13.11, 14.11, 24.12, 27.12.2025 e 02.01.2026, le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
7. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
8. Si esamina anzitutto il motivo innanzi esposto nel § 2.2, circa l’asserita violazione del termine di cui all’art. 110, co. 2, D. lgs. n. 36/2023, secondo cui « In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni ».
Il Collegio condivide sul punto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « la mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni dell'offerta non può comportare l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta. D’altra parte, l’art. 110 del codice, né il disciplinare di gara indicano come perentorio il termine di 15 giorni relativo alla presentazione dei giustificativi dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690 – Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n.6231) » (Cons. Stato, sez. III, 20/10/2025, n. 8107).
Pertanto, non risultando che nemmeno nel caso di specie il disciplinare di gara abbia previsto il termine in questione come perentorio, si deve concludere che la stazione appaltante poteva tenere in considerazione anche le giustificazioni dell’offerta presentate dopo la scadenza del suddetto termine di 15 giorni, con la conseguente infondatezza della censura in esame.
9. Sempre nell’ambito del motivo di ricorso innanzi illustrato al § 2.2, la ricorrente censura il difetto di motivazione circa la ritenuta congruità (e la non anomalia) dell’offerta.
Il Collegio tuttavia condivide l’indirizzo ermeneutico secondo cui il giudizio di congruità dell'offerta di gara ha portata globale e sintetica, senza necessità dell'esame nel dettaglio delle singole voci di costo, considerato che l'affidabilità dell'offerta va valutata nel suo complesso, riconoscendosi in capo alla stazione appaltante poteri ampiamente discrezionali sulla valutazione di congruità dell'offerta economica, che deve essere sorretta da motivazione che non involga profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11/06/2025, n. 5073).
Pertanto, non avendo la parte ricorrente specificamente allegato simili profili di manifesta irragionevolezza nella motivazione adottata dalla stazione appaltante, né di travisamento dei fatti, si deve concludere per l’infondatezza anche di tale censura, anche in considerazione dell’estrema genericità dell’allegazione secondo cui l’anomalia dell’offerta sarebbe ricavabile dalla circostanza che i software in questione sarebbero estremamente costosi sul mercato.
10. Per quanto concerne la censura contenuta nei motivi innanzi illustrati ai §§ 2.1 e 5.1, secondo cui l’offerta tecnica dell’aggiudicataria violerebbe le caratteristiche minime di cui al punto 2.2. dei criteri di aggiudicazione [“ Congruità ed interfacciamento software con sistemi preesistenti (software) ”], si osserva che, in base all’art. 19.1 del disciplinare di gara, tale elemento di congruità non costituisce una caratteristica minima, bensì un criterio di aggiudicazione in corrispondenza del quale può essere attribuito un punteggio massimo n. 10 punti.
Non è specificamente contestata, peraltro, l’allegazione dell’amministrazione resistente secondo cui la lex specialis non impone l’interfacciamento immediato con “LLEAP e SimView”, prevedendo piuttosto che tale integrazione sia garantita entro un mese dall’aggiudicazione, come chiarito dalla stazione appaltante mediante piattaforma “Soresa” (in data 20.05.2025).
Anche la censura in esame si rivela quindi infondata.
11. Quanto alla censura subordinata (contenuta nei motivi innanzi illustrati sub §§ 2.1 e 5.1) secondo cui, in riferimento al suddetto criterio di valutazione n. 2.2, sarebbe stato attribuito alla controinteressata un punteggio eccessivo (pari a n. 6/10), il Collegio aderisce alla giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile, salvo che sia affetta da manifesta illogicità (cfr., tra le tante, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23/09/2025, n. 7458).
Pertanto, risultando nel caso di specie che, in riferimento al criterio in questione, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio superiore a quello della controinteressata, e non essendo stata allegata né dimostrata la manifesta illogicità della valutazione operata dalla commissione giudicatrice, occorre concludere nel senso dell’infondatezza anche della presente censura.
12. Quanto alla censura contenuta nel motivo illustrato al § 5.1, secondo cui, in riferimento al criterio di valutazione n. 2.1 [“ Appropriatezza dei materiali didattici messi a disposizione (hardware) ”], le attrezzature offerte dalla controinteressata sarebbero state descritte solo genericamente, sicché il punteggio attribuito (pari a n. 7,33/10 punti) sarebbe eccessivo, non può che rinviarsi a quanto sopra esposto in tema di discrezionalità “tecnica” della commissione giudicatrice.
Ne consegue l’infondatezza anche della censura in esame.
13. Pure estremamente generica, e quindi inammissibile, si rivela la censura contenuta nel motivo esposto sub § 5.2, secondo cui i costi di noleggio delle attrezzature didattiche sarebbero irrisori rispetto ai costi di mercato, e quindi insufficienti.
14. Nell’ambito del motivo di ricorso di cui al § 5.2, la ricorrente, in riferimento al costo della manodopera, deduce che il compenso previsto per i docenti eluderebbe le disposizioni del CCNL applicabile al settore.
Ritiene il Collegio che la censura non colga nel segno, potendosi condividere l’argomentazione proposta dall’amministrazione resistente, secondo cui non è ravvisabile, nella normativa applicabile alla procedura di gara in esame, alcuna disposizione che vieti all’impresa aggiudicataria di avvalersi di lavoratori autonomi, anziché dipendenti, ed essendo evidente che le norme del CCNL si possono riferire solo ai secondi.
Non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 11 D. lgs. n. 36/2023.
15. Pure generica e inammissibile è la censura, contenuta nel motivo di cui al § 5.2, secondo cui il compenso orario previsto per i docenti sarebbe incongruo e sottostimato.
16. La censura, pure contenuta nel motivo di ricorso da ultimo richiamato, secondo cui l’affidamento dell’attività di docenza a lavoratori autonomi “potrebbe” configurare un’ipotesi di subappalto non dichiarato, in violazione dell’art. 119 D. lgs. n. 36/2023, si rivela infine pure generica, in quanto espressa in termini dubitativi dalla stessa parte ricorrente.
17. L’infondatezza e l’inammissibilità di tutte le censure esaminate comportano il rigetto del ricorso.
18. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata, liquidate nella misura di € 5.000,00 (cinquemila//00) per ciascuna, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL SS Di NA, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
VI SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SC | EL SS Di NA |
IL SEGRETARIO