TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUGLIELMINO GIOMBATTISTA
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO Controparte_1 P.IVA_1
LL
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 228/2024, emesso in data 27/05/2024 con cui veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di € 244.581,72, quale corrispettivo non versato per la fornitura di merce.
Eccepiva l'istante; a) la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge;
b) che tra le parti era intervenuto un accordo nel 2021 “per una grossa fornitura per dei lavori importanti”, in forza del quale le parti concordavano la restituzione a del legname non utilizzato senza alcun pagamento;
c) che in virtù CP_1
del rapporto di collaborazione decennale esistente tra le parti e a garanzia del legname fornito, avrebbe emesso degli assegni in favore della;
d) che nel 2023 aveva CP_1 comunicato a che, “a causa dei mancati lavori”, il legname “in più” non sarebbe CP_1 stato utilizzato, invitando l'opposta al ritiro della merce e alla riconsegna dei titoli di credito forniti a garanzia;
e) che l'opposta non avrebbe rispettato gli accordi tentando di incassare gli assegni, risultati, tuttavia, privi di copertura bancaria;
tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, e per gli altri motivi da cui la illegittimità della domanda. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio. Salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava le avverse Controparte_1 deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 12.05.25 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 23.10.25, tenutasi in modalità cartolare, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
2.1 La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico, in quanto non contestato dall'opponente la consegna del legname di valore pari al corrispettivo richiesto, mentre non risulta dimostrato l'accordo dedotto dall'opponente, in forza del quale l'opponente avrebbe potuto restituire il materiale non utilizzato, la cui quantità, peraltro, non è stata precisata.
L'opponente, peraltro, ha rilasciato assegni per un importo pari a quello richiesto per sorte capitale con il ricorso monitorio.
Sul punto si osserva che per costante orientamento giurisprudenziale un assegno ha valore probatorio come promessa di pagamento, secondo l'articolo 1988 del codice civile, anche se non è un titolo esecutivo. In questa veste, presume l'esistenza di un debito e spetta al debitore dimostrare il contrario, ovvero l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del debito sottostante (cfr. Cass. Civ. 18831/24). Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi infondata l'opposizione e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto.
2.2 Destituita di fondamento appare la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, non essendo stata dimostrata la mala fede dell'opponente, né questa è desumibile dal mancato deposito di memorie istruttorie.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 228/2024, emesso in data 27/05/2024 che dichiara esecutivo;
2. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in €
7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.
Castrovillari, 24.10.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUGLIELMINO GIOMBATTISTA
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO Controparte_1 P.IVA_1
LL
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 228/2024, emesso in data 27/05/2024 con cui veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di € 244.581,72, quale corrispettivo non versato per la fornitura di merce.
Eccepiva l'istante; a) la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge;
b) che tra le parti era intervenuto un accordo nel 2021 “per una grossa fornitura per dei lavori importanti”, in forza del quale le parti concordavano la restituzione a del legname non utilizzato senza alcun pagamento;
c) che in virtù CP_1
del rapporto di collaborazione decennale esistente tra le parti e a garanzia del legname fornito, avrebbe emesso degli assegni in favore della;
d) che nel 2023 aveva CP_1 comunicato a che, “a causa dei mancati lavori”, il legname “in più” non sarebbe CP_1 stato utilizzato, invitando l'opposta al ritiro della merce e alla riconsegna dei titoli di credito forniti a garanzia;
e) che l'opposta non avrebbe rispettato gli accordi tentando di incassare gli assegni, risultati, tuttavia, privi di copertura bancaria;
tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, e per gli altri motivi da cui la illegittimità della domanda. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio. Salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava le avverse Controparte_1 deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 12.05.25 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 23.10.25, tenutasi in modalità cartolare, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
2.1 La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico, in quanto non contestato dall'opponente la consegna del legname di valore pari al corrispettivo richiesto, mentre non risulta dimostrato l'accordo dedotto dall'opponente, in forza del quale l'opponente avrebbe potuto restituire il materiale non utilizzato, la cui quantità, peraltro, non è stata precisata.
L'opponente, peraltro, ha rilasciato assegni per un importo pari a quello richiesto per sorte capitale con il ricorso monitorio.
Sul punto si osserva che per costante orientamento giurisprudenziale un assegno ha valore probatorio come promessa di pagamento, secondo l'articolo 1988 del codice civile, anche se non è un titolo esecutivo. In questa veste, presume l'esistenza di un debito e spetta al debitore dimostrare il contrario, ovvero l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del debito sottostante (cfr. Cass. Civ. 18831/24). Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi infondata l'opposizione e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto.
2.2 Destituita di fondamento appare la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, non essendo stata dimostrata la mala fede dell'opponente, né questa è desumibile dal mancato deposito di memorie istruttorie.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 228/2024, emesso in data 27/05/2024 che dichiara esecutivo;
2. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in €
7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.
Castrovillari, 24.10.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'