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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/11/2024, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 867 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dr.ssa Alina Rossato Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 867 /2024 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. GIOBBA NICOLA , come da mandato in atti;
Parte_1
e con l'avv. FAVARON CARLA , come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
I ricorrenti hanno rassegnato conclusioni congiunte alla udienza del 17.10.24: “
Le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo, che prevede la conferma delle condizioni di separazione salva la ripartizione al 50% sia delle spese straordinarie che dell'assegno unico;
pertanto le conclusioni sono quelle riportate nel ricorso introduttivo pagg. 5, 6, e 7 con la modifica ora indicata, a spese compensate.
Pertanto, le conclusioni sono le seguenti:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora con il signor in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
b) affidare le figlie minori e in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo di esempio, interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
c) collocare le figlie minori e anagraficamente e Per_1 Per_2 Per_3
prevalentemente presso la madre con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé:
- infrasettimanalmente, secondo un regime di frequentazione libera, il padre potrà vedere e tenere con sé le bambine quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di relazione delle stesse e, comunque, previo accordo con la madre;
- a week-end alternati, dal venerdì sera alle 20.00 al lunedì mattina, con l'impegno per il signor di accompagnare le figlie a scuola;
CP_1
- per le vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 dicembre (con rientro alle ore 20.30 presso l'altro genitore) e dal 30 dicembre al
6 gennaio;
- ad anni alterni per la durata delle vacanze pasquali;
- per le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi, che potranno articolarsi in due periodi di quindici giorni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
l'esatta cadenza delle vacanze verrà predeterminata entro il 31 maggio di ciascun anno e la facoltà di scelta verrà
esercitata alternativamente di anno in anno.
d) porsi a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con CP_1
versamento alla madre di un assegno mensile di € 1.500,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie secondo il protocollo del Tribunale
di Padova. L'assegno unico familiare sia destinato 50% alla signora e 50% al sig. Pt_1
CP_1 e) la casa coniugale sita in Rubano via Silvio Pellico 38/c resti assegnata in uso esclusivo alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
FATTO E DIRITTO
, nata il [...] a [...] , e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] , contraevano Controparte_1
matrimonio concordatario in data 13.09.2008 in Conselve, trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Conselve al n. 16, P. 2 S. A, anno 2008;
Dalla loro unione sono nate le figlie , nata a [...] il [...], cittadina Per_1
italiana (C.F.: ), , nata a [...] il [...], C.F._1 Per_2
cittadina italiana (C.F.: ) e nata ad [...] C.F._2 Per_3
(PD) il 19.10.2015, cittadina italiana (C.F.: ); C.F._3
A conclusione del procedimento di separazione rubricato al numero 5310/2022 R.G.,
il Tribunale, sentiti i coniugi all'udienza Presidenziale del 11.10.2022, fallito il tentativo di conciliazione di rito, visto anche il parere favorevole del P.M., emetteva in pari data decreto di omologa - depositato il 12.10.2022
In data 15.2.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici, formulando le seguenti conclusioni:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora con il signor in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
b) affidare le figlie minori e in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo di esempio, interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
c) collocare le figlie minori e anagraficamente e Per_1 Per_2 Per_3
prevalentemente presso la madre con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé:
- infrasettimanalmente, secondo un regime di frequentazione libera, il padre potrà vedere e tenere con sé le bambine quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di relazione delle stesse e, comunque, previo accordo con la madre;
- a week-end alternati, dal venerdì sera alle 20.00 al lunedì mattina, con l'impegno per il signor di accompagnare le figlie a scuola;
CP_1
- per le vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 dicembre (con rientro alle ore 20.30 presso l'altro genitore) e dal 30 dicembre al
6 gennaio;
- ad anni alterni per la durata delle vacanze pasquali;
- per le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi, che potranno articolarsi in due periodi di quindici giorni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
l'esatta cadenza delle vacanze verrà predeterminata entro il 31 maggio di ciascun anno e la facoltà di scelta verrà
esercitata alternativamente di anno in anno.
d) porsi a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con CP_1
versamento alla madre di un assegno mensile di € 1.500,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie secondo il protocollo del Tribunale
di Padova. L'assegno unico familiare sia destinato integralmente alla signora in Pt_1
ragione della stabile collocazione delle figlie;
e) la casa coniugale sita in Rubano via Silvio Pellico 38/c resti assegnata in uso esclusivo alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
In data 30.4.2024 si costituiva contestando Controparte_1
integralmente le deduzioni di parte ricorrente di cui al ricorso introduttivo del giudizio e formulava, a sua volta, le seguenti condizioni: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra con il sig. in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori – la residenza rimarrà pressa l'abitazione materna -, con collocazione a settimane alterne presso le abitazioni del padre e della madre. Essendo disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni ed esercitando separatamente la responsabilità
genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza di e presso ciascuno di essi;
Per_1 Per_2 Per_3
- Disporre che i genitori mantengano direttamente le figlie durante i periodi di collocamento delle stesse presso le rispettive abitazioni, prevedendo, per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nel loro interesse, che gli stessi le sostengano nella uguale misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova, che qui si intende integralmente ritrascritto;
- Disporre l'assegnazione dell'assegno unico e universale e di ogni altro contributo economico equipollente al sig. ed alla sig.ra nella misura del 50% ciascuno;
CP_1 Pt_1
- Disporre che le detrazioni fiscali per le figlie a carico spettino ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche,
ottiche, sportive ecc., con obbligo in capo agli stessi di intestare i documenti fiscali alle minori;
- Disporre che la casa coniugale sita in via Silvio Pellico, n. 38/C, Rubano (PD) continui ad essere utilizzata dal sig. così come avvenuto ininterrottamente sino ad ora. CP_1
In via subordinata:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra con il sig. in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice Adito non ritenesse percorribile l'affidamento delle minori a settimane alternate a casa del padre ed a casa della madre,
affidare le stesse in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo di esempio, interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- Collocare le figlie minori e anagraficamente e Per_1 Per_2 Per_3
prevalentemente presso la madre, con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé:
• infrasettimanalmente, secondo un regime di frequentazione libera, il padre potrà vedere e tenere con sé le bambine quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di relazione delle stesse e, comunque, previo accordo con la madre;
• a week-end alternati, dal venerdì sera alle 20.00 al lunedì mattina, con l'impegno per il sig. di accompagnare le figlie a scuola;
CP_1
• per le vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre (con rientro alle ore 20.30 presso l'altro genitore) e dal 30 Dicembre al 6
Gennaio;
• ad anni alterni per la durata delle vacanze pasquali;
• per le vacanze estive, per trenta giorni anche non consecutivi, che potranno articolarsi in due periodi di quindici giorni nel mese di Luglio e nel mese di Agosto. L'esatta cadenza delle vacanze verrà predeterminata entro il 31 Maggio di ciascun anno e la facoltà di scelta verrà
esercitata alternativamente.
- Disporre l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1
nel mantenimento delle figlie, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
600,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlia), oltre rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie come elencate nel Protocollo redatto dall'Intestato Tribunale;
- Disporre l'assegnazione dell'assegno unico e universale e di ogni altro contributo economico equipollente al sig. ed alla sig.ra nella misura del 50% ciascuno;
CP_1 Pt_1
- Disporre che le detrazioni fiscali per le figlie a carico spettino ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche,
ottiche, sportive ecc., con obbligo in capo agli stessi di intestare i documenti fiscali alle minori;
- Disporre che la casa coniugale sita in via Silvio Pellico, n. 38/C, Rubano (PD) continui ad essere utilizzata dal sig. così come avvenuto ininterrottamente sino ad ora. CP_1
In ogni caso:
- con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA come per legge.
All'udienza del 17.10.2024 comparivano entrambe le parti con i rispettivi procuratori che dichiaravano di avere raggiunto un accordo avente ad oggetto la conferma delle condizioni di separazione salva la ripartizione al 50% sia delle spese straordinarie che dell'assegno unico, a spese compensate;
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e contratto il 13/09/2008 in
[...] Controparte_1
CONSELVE e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Conselve al n. 16, P. 2 S. A, anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti;
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22/10/2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dr.ssa Alina Rossato Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 867 /2024 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. GIOBBA NICOLA , come da mandato in atti;
Parte_1
e con l'avv. FAVARON CARLA , come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
I ricorrenti hanno rassegnato conclusioni congiunte alla udienza del 17.10.24: “
Le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo, che prevede la conferma delle condizioni di separazione salva la ripartizione al 50% sia delle spese straordinarie che dell'assegno unico;
pertanto le conclusioni sono quelle riportate nel ricorso introduttivo pagg. 5, 6, e 7 con la modifica ora indicata, a spese compensate.
Pertanto, le conclusioni sono le seguenti:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora con il signor in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
b) affidare le figlie minori e in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo di esempio, interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
c) collocare le figlie minori e anagraficamente e Per_1 Per_2 Per_3
prevalentemente presso la madre con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé:
- infrasettimanalmente, secondo un regime di frequentazione libera, il padre potrà vedere e tenere con sé le bambine quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di relazione delle stesse e, comunque, previo accordo con la madre;
- a week-end alternati, dal venerdì sera alle 20.00 al lunedì mattina, con l'impegno per il signor di accompagnare le figlie a scuola;
CP_1
- per le vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 dicembre (con rientro alle ore 20.30 presso l'altro genitore) e dal 30 dicembre al
6 gennaio;
- ad anni alterni per la durata delle vacanze pasquali;
- per le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi, che potranno articolarsi in due periodi di quindici giorni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
l'esatta cadenza delle vacanze verrà predeterminata entro il 31 maggio di ciascun anno e la facoltà di scelta verrà
esercitata alternativamente di anno in anno.
d) porsi a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con CP_1
versamento alla madre di un assegno mensile di € 1.500,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie secondo il protocollo del Tribunale
di Padova. L'assegno unico familiare sia destinato 50% alla signora e 50% al sig. Pt_1
CP_1 e) la casa coniugale sita in Rubano via Silvio Pellico 38/c resti assegnata in uso esclusivo alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
FATTO E DIRITTO
, nata il [...] a [...] , e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] , contraevano Controparte_1
matrimonio concordatario in data 13.09.2008 in Conselve, trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Conselve al n. 16, P. 2 S. A, anno 2008;
Dalla loro unione sono nate le figlie , nata a [...] il [...], cittadina Per_1
italiana (C.F.: ), , nata a [...] il [...], C.F._1 Per_2
cittadina italiana (C.F.: ) e nata ad [...] C.F._2 Per_3
(PD) il 19.10.2015, cittadina italiana (C.F.: ); C.F._3
A conclusione del procedimento di separazione rubricato al numero 5310/2022 R.G.,
il Tribunale, sentiti i coniugi all'udienza Presidenziale del 11.10.2022, fallito il tentativo di conciliazione di rito, visto anche il parere favorevole del P.M., emetteva in pari data decreto di omologa - depositato il 12.10.2022
In data 15.2.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici, formulando le seguenti conclusioni:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora con il signor in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
b) affidare le figlie minori e in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo di esempio, interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
c) collocare le figlie minori e anagraficamente e Per_1 Per_2 Per_3
prevalentemente presso la madre con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé:
- infrasettimanalmente, secondo un regime di frequentazione libera, il padre potrà vedere e tenere con sé le bambine quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di relazione delle stesse e, comunque, previo accordo con la madre;
- a week-end alternati, dal venerdì sera alle 20.00 al lunedì mattina, con l'impegno per il signor di accompagnare le figlie a scuola;
CP_1
- per le vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 dicembre (con rientro alle ore 20.30 presso l'altro genitore) e dal 30 dicembre al
6 gennaio;
- ad anni alterni per la durata delle vacanze pasquali;
- per le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi, che potranno articolarsi in due periodi di quindici giorni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
l'esatta cadenza delle vacanze verrà predeterminata entro il 31 maggio di ciascun anno e la facoltà di scelta verrà
esercitata alternativamente di anno in anno.
d) porsi a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con CP_1
versamento alla madre di un assegno mensile di € 1.500,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie secondo il protocollo del Tribunale
di Padova. L'assegno unico familiare sia destinato integralmente alla signora in Pt_1
ragione della stabile collocazione delle figlie;
e) la casa coniugale sita in Rubano via Silvio Pellico 38/c resti assegnata in uso esclusivo alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
In data 30.4.2024 si costituiva contestando Controparte_1
integralmente le deduzioni di parte ricorrente di cui al ricorso introduttivo del giudizio e formulava, a sua volta, le seguenti condizioni: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra con il sig. in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori – la residenza rimarrà pressa l'abitazione materna -, con collocazione a settimane alterne presso le abitazioni del padre e della madre. Essendo disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni ed esercitando separatamente la responsabilità
genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza di e presso ciascuno di essi;
Per_1 Per_2 Per_3
- Disporre che i genitori mantengano direttamente le figlie durante i periodi di collocamento delle stesse presso le rispettive abitazioni, prevedendo, per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nel loro interesse, che gli stessi le sostengano nella uguale misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova, che qui si intende integralmente ritrascritto;
- Disporre l'assegnazione dell'assegno unico e universale e di ogni altro contributo economico equipollente al sig. ed alla sig.ra nella misura del 50% ciascuno;
CP_1 Pt_1
- Disporre che le detrazioni fiscali per le figlie a carico spettino ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche,
ottiche, sportive ecc., con obbligo in capo agli stessi di intestare i documenti fiscali alle minori;
- Disporre che la casa coniugale sita in via Silvio Pellico, n. 38/C, Rubano (PD) continui ad essere utilizzata dal sig. così come avvenuto ininterrottamente sino ad ora. CP_1
In via subordinata:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra con il sig. in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice Adito non ritenesse percorribile l'affidamento delle minori a settimane alternate a casa del padre ed a casa della madre,
affidare le stesse in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo di esempio, interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- Collocare le figlie minori e anagraficamente e Per_1 Per_2 Per_3
prevalentemente presso la madre, con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé:
• infrasettimanalmente, secondo un regime di frequentazione libera, il padre potrà vedere e tenere con sé le bambine quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di relazione delle stesse e, comunque, previo accordo con la madre;
• a week-end alternati, dal venerdì sera alle 20.00 al lunedì mattina, con l'impegno per il sig. di accompagnare le figlie a scuola;
CP_1
• per le vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre (con rientro alle ore 20.30 presso l'altro genitore) e dal 30 Dicembre al 6
Gennaio;
• ad anni alterni per la durata delle vacanze pasquali;
• per le vacanze estive, per trenta giorni anche non consecutivi, che potranno articolarsi in due periodi di quindici giorni nel mese di Luglio e nel mese di Agosto. L'esatta cadenza delle vacanze verrà predeterminata entro il 31 Maggio di ciascun anno e la facoltà di scelta verrà
esercitata alternativamente.
- Disporre l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1
nel mantenimento delle figlie, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
600,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlia), oltre rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie come elencate nel Protocollo redatto dall'Intestato Tribunale;
- Disporre l'assegnazione dell'assegno unico e universale e di ogni altro contributo economico equipollente al sig. ed alla sig.ra nella misura del 50% ciascuno;
CP_1 Pt_1
- Disporre che le detrazioni fiscali per le figlie a carico spettino ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche,
ottiche, sportive ecc., con obbligo in capo agli stessi di intestare i documenti fiscali alle minori;
- Disporre che la casa coniugale sita in via Silvio Pellico, n. 38/C, Rubano (PD) continui ad essere utilizzata dal sig. così come avvenuto ininterrottamente sino ad ora. CP_1
In ogni caso:
- con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA come per legge.
All'udienza del 17.10.2024 comparivano entrambe le parti con i rispettivi procuratori che dichiaravano di avere raggiunto un accordo avente ad oggetto la conferma delle condizioni di separazione salva la ripartizione al 50% sia delle spese straordinarie che dell'assegno unico, a spese compensate;
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e contratto il 13/09/2008 in
[...] Controparte_1
CONSELVE e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Conselve al n. 16, P. 2 S. A, anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti;
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22/10/2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti