TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14924/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TRANCUCCI Parte_1
ROSALIDA che lo rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
FERRARO VERONICA che la rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 02/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 229 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/07/2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/12/2022. Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 coabitazione prevalente presso il padre domiciliato in Francia a Parigi presso l'abitazione del fratello,
Sig. residente al 109 villa Rollay 94500 Champigny-sur-marne. Parte_2
DISPONE che la madre possa vedere e tenere presso di sé il minore liberamente secondo gli accordi assunti fra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo avrà con sé.
DISPONE che ciascun genitore possa recarsi all'estero con il minore per far visita ai nonni e parenti previa comunicazione all'altro genitore.
DISPONE che il minore trascorra le vacanze scolastiche con la madre presso il luogo di residenza di costei.
DISPONE che le parti provvedano al pagamento delle spese straordinarie per il minore nella misura del 50% ciascuno.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14924/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TRANCUCCI Parte_1
ROSALIDA che lo rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
FERRARO VERONICA che la rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 02/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 229 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/07/2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/12/2022. Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 coabitazione prevalente presso il padre domiciliato in Francia a Parigi presso l'abitazione del fratello,
Sig. residente al 109 villa Rollay 94500 Champigny-sur-marne. Parte_2
DISPONE che la madre possa vedere e tenere presso di sé il minore liberamente secondo gli accordi assunti fra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo avrà con sé.
DISPONE che ciascun genitore possa recarsi all'estero con il minore per far visita ai nonni e parenti previa comunicazione all'altro genitore.
DISPONE che il minore trascorra le vacanze scolastiche con la madre presso il luogo di residenza di costei.
DISPONE che le parti provvedano al pagamento delle spese straordinarie per il minore nella misura del 50% ciascuno.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.