Art. 3.
La vendita di cui all'articolo 1 e' condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a:
1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
2) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui al n. 3) del presente articolo;
3) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attivita' connesse al turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilita' per trenta anni dalla data di approvazione del contratto di vendita;
4) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine ai procedimenti giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonche' in ordine alle pretese dei terzi costruttori;
5) corrispondere all'amministrazione finanziaria tutte le somme dovute a titolo di indennita' e di canoni dagli occupanti e concessionari, e con diritto di rivalsa sui medesimi, fissate nelle seguenti misure:
a) lire 50 a metro quadrato per anno fino al 31 dicembre 1971, per tutte le aree, coperte e scoperte;
b) per il periodo dal 1 gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1977 gli importi gia' stabiliti dalle competenti Amministrazioni dello Stato;
c) per il periodo dal 1 gennaio 1978 fino alla data di approvazione del contratto di vendita di cui all'articolo 1, e per ogni semestre compiuto, l'importo pari al due per cento del prezzo che verra' stabilito per l'alienazione dei lotti di terreno secondo i criteri indicati nel precedente articolo 2.
L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.
La vendita di cui all'articolo 1 e' condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a:
1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
2) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui al n. 3) del presente articolo;
3) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attivita' connesse al turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilita' per trenta anni dalla data di approvazione del contratto di vendita;
4) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine ai procedimenti giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonche' in ordine alle pretese dei terzi costruttori;
5) corrispondere all'amministrazione finanziaria tutte le somme dovute a titolo di indennita' e di canoni dagli occupanti e concessionari, e con diritto di rivalsa sui medesimi, fissate nelle seguenti misure:
a) lire 50 a metro quadrato per anno fino al 31 dicembre 1971, per tutte le aree, coperte e scoperte;
b) per il periodo dal 1 gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1977 gli importi gia' stabiliti dalle competenti Amministrazioni dello Stato;
c) per il periodo dal 1 gennaio 1978 fino alla data di approvazione del contratto di vendita di cui all'articolo 1, e per ogni semestre compiuto, l'importo pari al due per cento del prezzo che verra' stabilito per l'alienazione dei lotti di terreno secondo i criteri indicati nel precedente articolo 2.
L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.