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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, lette le note di discussione depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
27/12/2024 e provvedendo ex art. 127 ter co. 3 c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 626/2024 avente ad oggetto ripetizione di indebito e proposta da
(73030), in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso da avv. Antonio Carone,
-parte opponente- contro
), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv.
Giorgio Selleri,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- Il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 2165/2023 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto il R.G. 626/2024.
pagamento a della somma di Controparte_1
€ 10.566,22 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito che il credito azionato in via monitoria sarebbe prescritto. Ha allegato: - che con delibera del Consiglio comunale n. 54 del 28/11/1996, il ha revocato Parte_1
l'assegnazione dei lotti n. 2 e 3, siti a nella zona P.I.P., Parte_1 provvisoriamente disposta in favore della controparte;
- che con delibere del Consiglio comunale n. 12 del 01/04/1997 e n. 29 del 28/08/1997, il ha adottato una variante al P.I.P. e revisionato i lotti Parte_1 originariamente assegnati in via provvisoria alla controparte;
- che queste delibere erano state impugnate da originando due Controparte_1 giudizi: uno, avente ad oggetto le delibere del '97, estintosi per perenzione con decreto n. 5333/2006, e l'altro, avente ad oggetto la delibera del '96, definito in primo grado con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (sentenza T.A.R. Lecce n. 1573/2010) e, in secondo grado, con il rigetto dell'appello (sentenza Cons. St. n. 5692/2020); - che la prima volta in cui ha chiesto la restituzione della Controparte_1 somma oggi pretesa è stata nel ricorso in appello dinanzi al Consiglio di
Stato.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento negativo del credito, estintosi per prescrizione, e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il
22/01/2024).
1.2.- si è costituita in Controparte_1 giudizio, contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha dedotto che la proposizione della domanda giudiziale volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca avrebbe interrotto il termine di prescrizione, sicché il credito non sarebbe estinto.
Ha concluso domandando: a) il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento della somma chiesta nel procedimento monitorio. Con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il 19/04/2024).
2 R.G. 626/2024.
1.3.- La causa è stata rinviata all'udienza del 27/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi.
2.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1.- Preliminarmente, occorre evidenziare che, in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (in termini, Cass.
Sez. 1, sent. n. 24653 del 02/12/2016).
2.2.- Nel caso di specie, il carattere indebito della prestazione è sopravvenuto al momento in cui questa è stata effettuata ed è conseguito dalla delibera n. 54/1996 con cui è stata revocata l'assegnazione dei lotti disposta in via provvisoria dall'amministrazione comunale nel 1992
(delibera n. 16/1992 e convenzione del 01/04/1992).
Inoltre, occorre evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda di annullamento proposta al giudice amministrativo, pur non costituendo un prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all'azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 77 del
12/03/2007), per cui la pluralità di giudizi ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale (in termini, Cass. Sez. L., sent. n. 6343 del 05/03/2019 ma in modo conforme si veda anche Cass. Sez. U., sent. n. 17619 del
31/05/2022, Cass Sez. 3, sent. n. 5124 del 26/02/2020).
3 R.G. 626/2024.
2.3.- Ciò posto, l'effetto interruttivo conseguente alla proposizione dell'azione di annullamento deve applicarsi non solo alla domanda di risarcimento del danno ma anche a quella di ripetizione dell'indebito e ciò in quanto ricorre piena identità di ratio tra la situazione risarcitoria oggetto delle decisioni summenzionate e la richiesta restitutoria azionata nel presente giudizio. In ambo i casi, infatti, si discorre di una pretesa che consegue al comportamento dell'amministrazione ed è strettamente correlata all'esito del giudizio caducatorio attivato dal cittadino. Sino alla definizione del giudizio avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di revoca persisteva una oggettiva incertezza in ordine alla spettanza delle somme versate in acconto per la concessione dei lotti, somme che, in caso di accoglimento del ricorso, non avrebbero più dovuto essere restituite, sicché la prescrizione ha cominciato a decorrere soltanto dal definitivo accertamento della natura indebita del pagamento, ossia con il passaggio in giudicato della sentenza d'appello.
2.4.- L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
3.- È fondata, invece, l'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata dalla parte opponente nella seconda memoria integrativa.
3.1- Preliminarmente, occorre evidenziare che la contestazione del difetto di titolarità del diritto costituisce una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, sicché può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio e non è soggetta a termini decadenziali (nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. U., sent. n. 2951 del 16/02/2016).
Ciò posto, la parte opponente ha contestato che il credito vantato appartenga a evidenziando la Controparte_1 diversità del soggetto che ha pagato la somma oggi chiesta in ripetizione.
In questa prospettiva, a fronte delle contestazioni mosse dalla parte opponente, sarebbe stato onere della parte opposta dimostrare che ella è il medesimo soggetto che ha versato in data 05/05/1992 l'acconto di
22.733.800 lire, ossia Parte_2
4
[...] R.G. 626/2024.
3.2.- Tale soggetto, per forma societaria, è all'evidenza una persona giuridica diversa dalla parte odierna opposta ma costei sul punto non ha dedotto alcunché.
3.3.- La parte, in definitiva, non ha dimostrato di essere la titolare del credito azionato in giudizio, sicché l'opposizione deve essere accolta e il decreto revocato.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opposta.
4.1.- Quanto alle spese risultano documentati esborsi per € 118,50
(C.U.) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 145,50.
4.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'entità delle questioni di fatto e diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase introduttiva, di trattazione per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al tribunale Scaglione: da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00
Parte_3
Euro 919,00 - Euro 919,00
[...] Introduttiva Euro 777,00 -50% Euro 388,50 Trattazione Euro 1.680,00 -50% Euro 840,00 Decisoria Euro 1.701,00 -50% Euro 850,50
TOTALE Euro 2.998,00
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 626/2024 introdotto con atto di citazione notificato il 22/01/2024 dal nei Parte_1
5 R.G. 626/2024.
confronti di disattesa ogni Controparte_1 altra questione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
2165/2023 reso dal Tribunale di Lecce il 07/12/2023;
2) CONDANNA alla rifusione, Controparte_1 in favore del , di spese e compensi di lite, che si Parte_1 liquidano in € 3.143,50 (di cui € 145,50 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 26/05/2025.
Il giudice
Michele Grande
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, lette le note di discussione depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
27/12/2024 e provvedendo ex art. 127 ter co. 3 c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 626/2024 avente ad oggetto ripetizione di indebito e proposta da
(73030), in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso da avv. Antonio Carone,
-parte opponente- contro
), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv.
Giorgio Selleri,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- Il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 2165/2023 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto il R.G. 626/2024.
pagamento a della somma di Controparte_1
€ 10.566,22 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito che il credito azionato in via monitoria sarebbe prescritto. Ha allegato: - che con delibera del Consiglio comunale n. 54 del 28/11/1996, il ha revocato Parte_1
l'assegnazione dei lotti n. 2 e 3, siti a nella zona P.I.P., Parte_1 provvisoriamente disposta in favore della controparte;
- che con delibere del Consiglio comunale n. 12 del 01/04/1997 e n. 29 del 28/08/1997, il ha adottato una variante al P.I.P. e revisionato i lotti Parte_1 originariamente assegnati in via provvisoria alla controparte;
- che queste delibere erano state impugnate da originando due Controparte_1 giudizi: uno, avente ad oggetto le delibere del '97, estintosi per perenzione con decreto n. 5333/2006, e l'altro, avente ad oggetto la delibera del '96, definito in primo grado con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (sentenza T.A.R. Lecce n. 1573/2010) e, in secondo grado, con il rigetto dell'appello (sentenza Cons. St. n. 5692/2020); - che la prima volta in cui ha chiesto la restituzione della Controparte_1 somma oggi pretesa è stata nel ricorso in appello dinanzi al Consiglio di
Stato.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento negativo del credito, estintosi per prescrizione, e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il
22/01/2024).
1.2.- si è costituita in Controparte_1 giudizio, contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha dedotto che la proposizione della domanda giudiziale volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca avrebbe interrotto il termine di prescrizione, sicché il credito non sarebbe estinto.
Ha concluso domandando: a) il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento della somma chiesta nel procedimento monitorio. Con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il 19/04/2024).
2 R.G. 626/2024.
1.3.- La causa è stata rinviata all'udienza del 27/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi.
2.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1.- Preliminarmente, occorre evidenziare che, in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (in termini, Cass.
Sez. 1, sent. n. 24653 del 02/12/2016).
2.2.- Nel caso di specie, il carattere indebito della prestazione è sopravvenuto al momento in cui questa è stata effettuata ed è conseguito dalla delibera n. 54/1996 con cui è stata revocata l'assegnazione dei lotti disposta in via provvisoria dall'amministrazione comunale nel 1992
(delibera n. 16/1992 e convenzione del 01/04/1992).
Inoltre, occorre evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda di annullamento proposta al giudice amministrativo, pur non costituendo un prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all'azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 77 del
12/03/2007), per cui la pluralità di giudizi ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale (in termini, Cass. Sez. L., sent. n. 6343 del 05/03/2019 ma in modo conforme si veda anche Cass. Sez. U., sent. n. 17619 del
31/05/2022, Cass Sez. 3, sent. n. 5124 del 26/02/2020).
3 R.G. 626/2024.
2.3.- Ciò posto, l'effetto interruttivo conseguente alla proposizione dell'azione di annullamento deve applicarsi non solo alla domanda di risarcimento del danno ma anche a quella di ripetizione dell'indebito e ciò in quanto ricorre piena identità di ratio tra la situazione risarcitoria oggetto delle decisioni summenzionate e la richiesta restitutoria azionata nel presente giudizio. In ambo i casi, infatti, si discorre di una pretesa che consegue al comportamento dell'amministrazione ed è strettamente correlata all'esito del giudizio caducatorio attivato dal cittadino. Sino alla definizione del giudizio avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di revoca persisteva una oggettiva incertezza in ordine alla spettanza delle somme versate in acconto per la concessione dei lotti, somme che, in caso di accoglimento del ricorso, non avrebbero più dovuto essere restituite, sicché la prescrizione ha cominciato a decorrere soltanto dal definitivo accertamento della natura indebita del pagamento, ossia con il passaggio in giudicato della sentenza d'appello.
2.4.- L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
3.- È fondata, invece, l'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata dalla parte opponente nella seconda memoria integrativa.
3.1- Preliminarmente, occorre evidenziare che la contestazione del difetto di titolarità del diritto costituisce una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, sicché può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio e non è soggetta a termini decadenziali (nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. U., sent. n. 2951 del 16/02/2016).
Ciò posto, la parte opponente ha contestato che il credito vantato appartenga a evidenziando la Controparte_1 diversità del soggetto che ha pagato la somma oggi chiesta in ripetizione.
In questa prospettiva, a fronte delle contestazioni mosse dalla parte opponente, sarebbe stato onere della parte opposta dimostrare che ella è il medesimo soggetto che ha versato in data 05/05/1992 l'acconto di
22.733.800 lire, ossia Parte_2
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[...] R.G. 626/2024.
3.2.- Tale soggetto, per forma societaria, è all'evidenza una persona giuridica diversa dalla parte odierna opposta ma costei sul punto non ha dedotto alcunché.
3.3.- La parte, in definitiva, non ha dimostrato di essere la titolare del credito azionato in giudizio, sicché l'opposizione deve essere accolta e il decreto revocato.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opposta.
4.1.- Quanto alle spese risultano documentati esborsi per € 118,50
(C.U.) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 145,50.
4.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'entità delle questioni di fatto e diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase introduttiva, di trattazione per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al tribunale Scaglione: da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00
Parte_3
Euro 919,00 - Euro 919,00
[...] Introduttiva Euro 777,00 -50% Euro 388,50 Trattazione Euro 1.680,00 -50% Euro 840,00 Decisoria Euro 1.701,00 -50% Euro 850,50
TOTALE Euro 2.998,00
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 626/2024 introdotto con atto di citazione notificato il 22/01/2024 dal nei Parte_1
5 R.G. 626/2024.
confronti di disattesa ogni Controparte_1 altra questione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
2165/2023 reso dal Tribunale di Lecce il 07/12/2023;
2) CONDANNA alla rifusione, Controparte_1 in favore del , di spese e compensi di lite, che si Parte_1 liquidano in € 3.143,50 (di cui € 145,50 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 26/05/2025.
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