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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente e Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820259002834080000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820140008069785501 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre a questa Corte Il Sig. Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ed ivi residente, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale “
Ricorrente_1”, avverso l'Ufficio dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Parma nonché dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, quale Agente della Riscossione per la Provincia di Parma per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.078 2025 9002834080000, notificata in data 22 maggio
2025, nonché di tutti gli atti precedenti e successivi ad essa collegati ed in particolare la cartella di pagamento
(e ruolo in essa contenuto) n.078 2014 0008069785501, riferita a ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2011, asseritamente notificata esclusivamente alla società “Società_2 S.r.l.” in liquidazione, in data 23 febbraio 2015, portante una somma complessiva di €.38.693,62.
Nel ricorso proposto, dopo l'esposizione cronologica e le motivazioni dei fatti occorsi, vengono eccepite le seguenti violazioni:
- Assoluta mancanza di notifica della cartella di pagamento al ricorrente, inopponibilità giuridica dell'intimazione per difetto del titolo esecutivo;
- Insussistenza della responsabilità solidale del cessionario ex. art. 14 D. Lgs.472/1997;
- Prescrizione del credito;
- Omessa notifica al cessionario coobbligato ex.art.14 D. Lgs. n.472/1997, inopponibilità della cartella e illegittimità dell'intimazione;
- Carenza di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1;
- In via ulteriormente subordinata – Limite quantitativo della responsabilità del cessionario: massimo pari al corrispettivo della cessione pari ad € 30.000.
Si conclude con la richiesta in via principale della dichiarazione di nullità, illegittimità e/o infondatezza dell'intimazione di pagamento, nonché di tutti gli atti prodromici e successivi in quanto improduttivi di effetti giuridici, e comunque non dovute le somme con gli stessi richiesti per intervenuta prescrizione, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi del riconoscimento di una responsabilità in capo al ricorrente, ex art. 14 - comma 1 - del D. Lgs. n.472/1997, condannare lo stesso al pagamento del dovuto entro il limite del prezzo pagato per l'acquisto del ramo aziendale, il tutto con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia Entrate in nome proprio e per conto dell'Agenzia Entrate –
Riscossione, sostenendo con articolate argomentazioni la legittimità del proprio operato, affermando l'insussistenza delle presunte violazioni eccepite, prioritariamente in riguardo alla correttezza della notificazione della cartella prodromica alla debitrice principale e conseguentemente al ricorrente quale obbligato in solido, nonchè alla prescrizione della pretesa ed al suo ammontare complessivo.
Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma integrale dell'operato compiuto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da nota allegata.
Parte ricorrente ha quindi depositato in data 24.09.2025 una memoria in risposta alla costituzione in giudizio di parte resistente e successivamente in data 07.11.2025 una ulteriore memoria di sintesi specifica sulla prescrizione e decadenza.
Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate, con atto in data 10.11.2025, ha replicato alle suddette memorie depositando una propria memoria a sostegno di quanto contro dedotto.
L'istanza di sospensione è stata trattata nell'udienza del 26.09.2025 e si è conclusa con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda cautelare, per rinuncia alla sospensiva da parte ricorrente, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle conclusioni delle rispettive parti.
Nel merito della lite si osserva: il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
A parere della Corte, prioritariamente, si rileva la prescrizione del debito.
L'intimazione risulta notificata al ricorrente oltre i termini prescrizionali massimi previsti, per i tributi -10 anni
- e per le sanzioni - 5 anni -, in assenza della notificazione della cartella prodromica di emissione del ruolo di recupero delle imposte accertate, e di qualsiasi atto interruttivo successivo.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che la notifica della cartella per il pagamento delle ritenute IRPEF poste a carico della ditta accertata, e per la quale sarebbe stato coobbligato il ricorrente, è stata effettuata in data 23.02.2015, mentre la notificazione dell'intimazione al pagamento a carico del ricorrente è stata effettuata in data 22.05.2025, ben oltre il termine di prescrizione (giorni 60 oltre la data di notificazione) scadente il giorno 25 aprile 2025.
Relativamente poi a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate in merito alla non ancora intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione, causa la proroga di cui all'art. 68 del D. L. n.18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n.159/2015, si osserva che detto presupposto non risulta attinente in quanto rivolto ad imposizioni doganali ed a pagamenti in pendenza di eventi calamitosi, non pertinenti al caso di specie.
Non risulta data prova certa, altresì, della ritualità della notifica della cartella presupposta n.078 2014
0008069785501: non risulta dimostrata né la corretta sede legale della ditta al momento della notifica dell'anno 2015 e neppure dell'identità tra la cartella notificata (con finale “000”) e quella richiamata nell'intimazione (“501”).
Parimenti la succitata cartella non risulta essere mai stata notificata al ricorrente né personalmente e neppure nella sua qualità di titolare della ditta individuale subentrante. Di conseguenza, lo stesso si è visto notificare per la prima volta solamente nell'anno 2025 l'intimazione di pagamento riferita a un debito a lui mai previamente notificato, né portato nella sua sfera di conoscenza.
Oltretutto l'eventuale responsabilità del cessionario - ex art.14 del D. Lgs. n.472/1997 - non può giustificare un'intimazione notificata oltre il decennio, in assenza della conoscenza effettiva del debito e della certificazione dei carichi pendenti.
Secondo il principio del corretto procedimento, la mancata e corretta notificazione di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Pertanto, il contribuente che abbia ricevuto un atto impositivo sequenziale, potrà dunque impugnarlo e con esso anche gli atti presupposti ovvero quelli precedenti. Infatti, l'accertata circostanza dell'assenza di notifica delle comunicazioni preventive all'emissione degli atti esecutivi, rende il ricorso del contribuente, in primo luogo, ammissibile ed allo stesso tempo fondato. Risulta infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente, quale la cartella di pagamento come nel caso in esame, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (vedasi da ultimo le sentenze della Corte di
Cassazione a S.U. n.10012/2021, n.18525/2022 e ordinanze n.26660/2023 e n. 16743/2024).
Per le suddette ragioni, il ricorso deve quindi trovare il richiesto accoglimento.
In merito alle spese di causa, tenuto conto della complessità e della particolarità della vertenza instaurata, si ritiene corretto determinarne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente e Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820259002834080000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820140008069785501 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre a questa Corte Il Sig. Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ed ivi residente, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale “
Ricorrente_1”, avverso l'Ufficio dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Parma nonché dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, quale Agente della Riscossione per la Provincia di Parma per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.078 2025 9002834080000, notificata in data 22 maggio
2025, nonché di tutti gli atti precedenti e successivi ad essa collegati ed in particolare la cartella di pagamento
(e ruolo in essa contenuto) n.078 2014 0008069785501, riferita a ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2011, asseritamente notificata esclusivamente alla società “Società_2 S.r.l.” in liquidazione, in data 23 febbraio 2015, portante una somma complessiva di €.38.693,62.
Nel ricorso proposto, dopo l'esposizione cronologica e le motivazioni dei fatti occorsi, vengono eccepite le seguenti violazioni:
- Assoluta mancanza di notifica della cartella di pagamento al ricorrente, inopponibilità giuridica dell'intimazione per difetto del titolo esecutivo;
- Insussistenza della responsabilità solidale del cessionario ex. art. 14 D. Lgs.472/1997;
- Prescrizione del credito;
- Omessa notifica al cessionario coobbligato ex.art.14 D. Lgs. n.472/1997, inopponibilità della cartella e illegittimità dell'intimazione;
- Carenza di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1;
- In via ulteriormente subordinata – Limite quantitativo della responsabilità del cessionario: massimo pari al corrispettivo della cessione pari ad € 30.000.
Si conclude con la richiesta in via principale della dichiarazione di nullità, illegittimità e/o infondatezza dell'intimazione di pagamento, nonché di tutti gli atti prodromici e successivi in quanto improduttivi di effetti giuridici, e comunque non dovute le somme con gli stessi richiesti per intervenuta prescrizione, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi del riconoscimento di una responsabilità in capo al ricorrente, ex art. 14 - comma 1 - del D. Lgs. n.472/1997, condannare lo stesso al pagamento del dovuto entro il limite del prezzo pagato per l'acquisto del ramo aziendale, il tutto con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia Entrate in nome proprio e per conto dell'Agenzia Entrate –
Riscossione, sostenendo con articolate argomentazioni la legittimità del proprio operato, affermando l'insussistenza delle presunte violazioni eccepite, prioritariamente in riguardo alla correttezza della notificazione della cartella prodromica alla debitrice principale e conseguentemente al ricorrente quale obbligato in solido, nonchè alla prescrizione della pretesa ed al suo ammontare complessivo.
Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma integrale dell'operato compiuto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da nota allegata.
Parte ricorrente ha quindi depositato in data 24.09.2025 una memoria in risposta alla costituzione in giudizio di parte resistente e successivamente in data 07.11.2025 una ulteriore memoria di sintesi specifica sulla prescrizione e decadenza.
Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate, con atto in data 10.11.2025, ha replicato alle suddette memorie depositando una propria memoria a sostegno di quanto contro dedotto.
L'istanza di sospensione è stata trattata nell'udienza del 26.09.2025 e si è conclusa con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda cautelare, per rinuncia alla sospensiva da parte ricorrente, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle conclusioni delle rispettive parti.
Nel merito della lite si osserva: il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
A parere della Corte, prioritariamente, si rileva la prescrizione del debito.
L'intimazione risulta notificata al ricorrente oltre i termini prescrizionali massimi previsti, per i tributi -10 anni
- e per le sanzioni - 5 anni -, in assenza della notificazione della cartella prodromica di emissione del ruolo di recupero delle imposte accertate, e di qualsiasi atto interruttivo successivo.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che la notifica della cartella per il pagamento delle ritenute IRPEF poste a carico della ditta accertata, e per la quale sarebbe stato coobbligato il ricorrente, è stata effettuata in data 23.02.2015, mentre la notificazione dell'intimazione al pagamento a carico del ricorrente è stata effettuata in data 22.05.2025, ben oltre il termine di prescrizione (giorni 60 oltre la data di notificazione) scadente il giorno 25 aprile 2025.
Relativamente poi a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate in merito alla non ancora intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione, causa la proroga di cui all'art. 68 del D. L. n.18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n.159/2015, si osserva che detto presupposto non risulta attinente in quanto rivolto ad imposizioni doganali ed a pagamenti in pendenza di eventi calamitosi, non pertinenti al caso di specie.
Non risulta data prova certa, altresì, della ritualità della notifica della cartella presupposta n.078 2014
0008069785501: non risulta dimostrata né la corretta sede legale della ditta al momento della notifica dell'anno 2015 e neppure dell'identità tra la cartella notificata (con finale “000”) e quella richiamata nell'intimazione (“501”).
Parimenti la succitata cartella non risulta essere mai stata notificata al ricorrente né personalmente e neppure nella sua qualità di titolare della ditta individuale subentrante. Di conseguenza, lo stesso si è visto notificare per la prima volta solamente nell'anno 2025 l'intimazione di pagamento riferita a un debito a lui mai previamente notificato, né portato nella sua sfera di conoscenza.
Oltretutto l'eventuale responsabilità del cessionario - ex art.14 del D. Lgs. n.472/1997 - non può giustificare un'intimazione notificata oltre il decennio, in assenza della conoscenza effettiva del debito e della certificazione dei carichi pendenti.
Secondo il principio del corretto procedimento, la mancata e corretta notificazione di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Pertanto, il contribuente che abbia ricevuto un atto impositivo sequenziale, potrà dunque impugnarlo e con esso anche gli atti presupposti ovvero quelli precedenti. Infatti, l'accertata circostanza dell'assenza di notifica delle comunicazioni preventive all'emissione degli atti esecutivi, rende il ricorso del contribuente, in primo luogo, ammissibile ed allo stesso tempo fondato. Risulta infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente, quale la cartella di pagamento come nel caso in esame, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (vedasi da ultimo le sentenze della Corte di
Cassazione a S.U. n.10012/2021, n.18525/2022 e ordinanze n.26660/2023 e n. 16743/2024).
Per le suddette ragioni, il ricorso deve quindi trovare il richiesto accoglimento.
In merito alle spese di causa, tenuto conto della complessità e della particolarità della vertenza instaurata, si ritiene corretto determinarne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.