Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.213/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Rizzo e Adriana Giovanna Rizzo.
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
- APPELLATO NON COSTITUITO -
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
All'udienza del 23.01.2025 nessuno è comparso.
Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 17.11.2021 evocava in giudizio l' Controparte_1 Pt_1 innanzi al Tribunale di Trapani al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto a percepire l'indennità economica di malattia fondamentale ai sensi dell'art.7 L.831/1938, in quanto dipendente marittimo, per il periodo 16.11.2020 al 28.11.2020.
L' , costituitosi in giudizio, inoltrava in corso di causa al ricorrente il provvedimento Pt_1 emesso il 18.01.2022 con il quale aveva disposto il pagamento dell'indennità di malattia (per un importo di euro 1.167,96) spettante al marittimo per il periodo dal 17.11.2020 giorno successivo allo sbarco al 28.11.2020, per n.12 giorni.
L'adito magistrato, con sentenza n.78/2022, preso atto che il ricorrente riteneva il pagamento satisfattivo, dichiarava cessata la materia del contendere, ma condannava, in conformità alle regole della c.d. “soccombenza virtuale”, l'Istituto previdenziale al pagamento in favore di delle spese di lite. Controparte_1
1
02.03.2021, l' dolendosi della sofferta condanna alla rifusione delle spese Pt_1 processuali di primo grado erroneamente disposta dal Tribunale omettendo di considerare che il ritardo nel riconoscimento della rivendicata prestazione era da imputare esclusivamente all' che aveva inizialmente indicato quale data CP_2 di inizio della quarantena del ricorrente il 17.11.2020 e non correttamente il 16.11.2020
(come da nota di rettifica del 17.12.2021); divergenza “decisiva rispetto alla vicenda oggetto di causa, in quanto, ove la quarantena fosse iniziata il 17.11.2020, la stessa si sarebbe collocata in data successiva allo sbarco, avvenuto il 16.11.2020, non dando diritto alla prestazione.
All'udienza del 9.01.2025 nessuno è comparso, ragion per cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza, con provvedimento ritualmente comunicato ai sensi dell'art.348 c.p.c.,
Non essendo comparso alcuno neppure a tale ultima udienza si impone la dichiarazione, ex officio, di improcedibilità del gravame.
Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione dell'appellato. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.78/2022, resa dal Tribunale di Trapani il 24 febbraio Pt_1
2022.
Nulla per le spese di lite del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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