Articolo 61 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 60Articolo 62
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22 agosto 1907
Art. 61.

Nei Comuni della Sardegna maggiormente infestati dalla malaria saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 30,000, la qual somma sara' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.
Entrata in vigore il 22 agosto 1907