Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3859 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 20/07/1973, elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via G. Bonanno n. 67, presso lo studio dell'avv. Bonfiglio Marina che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 04/08/1973, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo, via G. Bonanno n. 122, presso lo studio dell'avv. Longo Monica che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/08/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1)I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza nel luogo che riterranno opportuno.
2) Entrambi i coniugi sono autonomi economicamente e rinunciano a qualsiasi forma di contribuzione.
3) La figlia , maggiorenne, ha da tempo ultimato gli studi ed è ormai economicamente Per_1 indipendente.
4) Le spese del presente procedimento resteranno compensate tra le parti con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà di cui alla Legge Professionale”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/08/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 18/10/1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 134 - P. II – serie A - Anno 1996).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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