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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. AN CA SO, nel procedimento iscritto al n.
729 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1 nei confronti di
CP_1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 8 aprile 2025;
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 5.4.2025 il Questore di Agrigento ha disposto il trattenimento presso il C. P. R. di Trapani dello straniero nato in CP_1
NIGERIA in data 01/01/1992, codice C.U.I. , di cittadinanza nigeriana. Nume_1
2. In data 8 aprile 2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lg.vo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lg.vo. n. 286/1998, mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato d'ufficio, avv. Bonafede Gaja. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il
Pag. 1 di 4 difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha espresso parere favorevole alla convalida.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 5 aprile 2025 alle ore 9.30 e che è stato trasmesso a questo Tribunale in data 7 aprile 2025 alle ore 8.47. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D.Lg.vo n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) sulla scorta delle seguenti motivazioni: a) lo straniero è stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 15.10.2019 in pari data notificato, ed eseguito nella stessa data;
b) lo straniero è rientrato illegalmente nel territorio nazionale attraverso la prima che siano decorsi tre anni dal suo allontanamento;
c) Parte_2
sussiste il rischio di fuga, in quanto ricorre almeno una delle seguenti circostanze: - mancato possesso del passaporto o altro documento equipollente, - avere dichiarato false generalità; - non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dall'autorità; aver violato una delle misure dell'art. 13, comma 5.2. CP_2
6. In sede di audizione il trattenuto ha dichiarato:
''Sono entrato in Italia a novembre 2024, con una barca in Sicilia a Parte_2
“Confermo di essere già entrato in Italia ma non ricordo quando”
“Sono venuto in Italia perché temevo per la mia vita in quanto mio padre apparteneva alla setta
e io dovevo prendere il posto di mio padre ma mi sono rifiutato perché uccidono le CP_3 persone, e quando mi sono rifiutato mi hanno picchiato e volevano uccidermi e sono dovuto scappare”
“questo è accaduto prima che arrivassi la prima volta”
“sono stato condannato per droga e sono stato in prigione per tre anni a Roma”
“quando sono uscito dal carcere di Roma mi hanno rimpatriato e quando sono tornato, poichè
Pag. 2 di 4 sono tornato prima del tempo, mi hanno messo in carcere ad Agrigento”.
“la prima volta che sono venuto ho chiesto la protezione e mi è stata riconosciuta quella umanitaria per un anno”.
“Quando sono stato rimpatriato, sono stato in Nigeria solo tre giorni, poi sono fuggito perché cercavano di uccidermi e sono andato in Marocco, dove sono stato tre anni”.
“Sono venuto in Italia proprio per richiedere la protezione internazionale per gli stessi motivi per i quali lo avevo richiesto la prima volta e anche perché in Marocco lavoravo ma poco. Mi sono reso conto di avere sbagliato, e non lo farò mai più”
“Non ho rinnovato il permesso di soggiorno perché ero in prigione”.
7. Tanto premesso, va subito rilevato che, nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti per il trattenimento di cui all'art. 6, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs.
142/2015.
8. Invero l'art. 6, comma 2, lett. c) prevede che il trattenimento possa essere disposto qualora il richiedente costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e che nella valutazione della pericolosità si possa tenere conto di eventuali condanne, con sentenze anche non definitive, per i reati di cui all'art. 380 c.p.p.
9. L'odierno trattenuto, secondo quanto risulta sia dai riscontri AFIS, sia dal casellario giudiziale acquisito d'ufficio, è stato condannato per un reato riguardante gli stupefacenti, appunto indicato dall'art. 380 c.p.p., tra i reati che permettono di valutare la sussistenza della pericolosità sociale.
10. Inoltre, deve ritenersi sussistente anche il pericolo di fuga di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) posto che risultano diversi alias con i quali è noto il trattenuto e risulta che il
Tribunale di Agrigento, così come anche riferito dallo stesso richiedente in sede di audizione, lo ha condannato per ingresso illegale, avendo egli fatto ingresso sul territorio nazionale in data 14.11.2023, prima del decorso del termine, in violazione dell'art. 13, comma 13, del T.U.I.
11. Conclusivamente, deve ritenersi sussistano i presupposti per la convalida del
Pag. 3 di 4 trattenimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
CONVALIDA il trattenimento disposto con provvedimento del Questore di Agrigento del 5.4.2025 nei confronti di nato in [...] in data [...], CP_1
codice C.U.I. C.F._1
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo 8 aprile 2025
Il Consigliere
AN CA SO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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