Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Virginia Nicotera e dall'avv. Raffaella Crocitti
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/09/2015 in UR
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 40 part II serie A anno 2015) e che dall'unione non sono nati i figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
- i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- la casa adibita a residenza coniugale continuerà ad essere abitata dalla SI.ra
, la quale si farà carico di ogni onere relativo alle utenze e alle Parte_2 spese condominiali;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti;
- coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Con sentenza n. 149/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 28/09/2015 in
UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 40 part
II serie A anno 2015) e che dall'unione non sono nati i figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 149/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 28/09/2015 in Parte_1 Parte_2
UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 40 part
II serie A anno 2015), alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- la casa adibita a residenza coniugale continuerà ad essere abitata dalla SI.ra
, la quale si farà carico di ogni onere relativo alle utenze e alle Parte_2 spese condominiali;
- il SI. dichiara di avere sistemazione abitativa autonoma e distinta Parte_1
e provvederà a prelevare gli effetti personali e i beni di sua proprietà dall'abitazione coniugale;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti;
- coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conSIlio del 14 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola