Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6047 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6047/2023 R.G., posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 18 dicembre 2024, avente ad oggetto
“ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, rito Cartabia, promossa da:
, c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in San Giovanni Rotondo, alla Via Giannone n. 6, presso lo studio dell' avv. MERLA GIUSEPPE, c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
CONTRO
c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
Manfredonia, al Corso Roma n. 24, presso lo studio dell' avv. DI SABATO
RAFFAELE PIO, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._4
difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti;
il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.12.2023 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale con erano nati i figli CP_1 Per_1
(nato l'[...]) e (nata il [...]), chiedeva all'intestato Per_2
Tribunale: di affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
di riconoscere, con decreto provvisoriamente esecutivo, l'obbligo a carico del resistente di versare euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), o la maggior somma ritenuta equa di giustizia, per il mantenimento dei figli alla ricorrente, con effetto retroattivo a far data da gennaio 2022, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie;
di disciplinare il diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso e, infine, di disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per la tutale dei minori.
In particolare, la ricorrente deduceva a fondamento delle sue domande di aver convissuto con il resistente dal 2016 al 2021 e che il dopo la CP_1
cessazione della relazione, sporadicamente aveva adempiuto al mantenimento dei figli minori e, da gennaio 2022, aveva definitivamente smesso di contribuire al loro mantenimento.
In data 07.03.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre, di porre a suo carico un assegno di mantenimento per i figli di euro
300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) e di disciplinare il diritto di visita nei termini indicati nel piano genitoriale della controparte, richiedendo però di ampliare il più possibile i tempi di visita limitando il numero delle stesse in modo da ridurre gli spostamenti da Manfredonia a San Giovanni Rotondo.
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Il inoltre dichiarava di trovarsi in una situazione di difficoltà CP_1
economica tale che erano i suoi genitori ad occuparsi del suo mantenimento, motivo per il quale non riusciva a provvedere, di conseguenza, al mantenimento dei figli, se non rinunciando alla sua parte dell'A.U.U. (di circa
190 euro), importo che veniva da lui ceduto alla ricorrente e che, nonostante la sua situazione, aveva contribuito al pagamento, fino a febbraio 2023, del mutuo contratto per l'acquisto della casa nella quale la ricorrente vivrà con i due figli minori.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 22.03.2024 entrambe le parti ribadivano le richieste iniziali, dibattendo però sulla questione dell'A.U.U., in quanto la ricorrente affermava che di fatto, contrariamente a quanto asserito dal resistente nell'atto di costituzione e dallo stesso poi ribadito, non aveva mai percepito anche la metà spettante al CP_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
22.03.2024, pronunciava l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., con la quale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio/i vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
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durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
assegna a parte ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente (tenuto conto della situazione reddituale dello stesso e delle esigenze di vita della prole connesse alla loro età) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla ricorrente immediatamente la somma mensile di € 350,00 (di cui Euro 175,00 per figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
salvo diverso accordo tra le parti, l'A.U.U. spetta al 50% tra le parti; pertanto, invitava le parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a voler trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni stabilite in ordinanza e, constatata l'assenza di istanze istruttorie, fissava l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 18.12.2024, il solo resistente esponeva le proprie conclusioni aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice. Nessuna ulteriore nota veniva invece depositata per la ricorrente.
All'udienza del 18.12.2024, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia, mandando al Pm per il parere di competenza.
Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato dalle parti.
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro
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provvedimento relativo alla prole sempre e solo avendo di mira il perseguimento dell'interesse degli stessi.
2. Innanzitutto, alla luce della richiesta concorde delle parti in punto di affidamento dei figli, va confermato e disposto l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione presso la madre e con contestuale Per_1 Per_2
assegnazione della casa alla ricorrente in favore dei predetti.
Infatti, non vi sono ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter
c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale, con collocazione dei minori presso la madre, con cui hanno sempre vissuto dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, tenuto conto del principio del best interest dei minori;
pertanto, la casa, con le relative pertinenze, stante la collocazione dei minori presso la ricorrente, va assegnata a quest'ultima al fine di tutelare l'habitat familiare.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
3. Venendo alle visite paterne, anche qui va confermato, stante l'adesione alla proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza del Giudice da parte del resistente e il mancato deposito, dopo l'ordinanza, di successivi atti da parte della ricorrente, quanto già disposto sul punto dal Giudice nei provvedimenti temporanei ed urgenti del 22.03.2024, con una disciplina equa ed ampia dell'esercizio del diritto di visita.
Pertanto, il diritto di visita va disciplinato nei seguenti termini: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio/i vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni
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mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
4. Relativamente al mantenimento dei minori, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali di ciascun figlio, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento dei figli minori e contributo che la madre Per_1 Per_2
fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Sul punto, la ricorrente, nel ricorso introduttivo, chiedeva un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli minori di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), mentre il resistente chiedeva di disporsi a suo carico un assegno di mantenimento per i figli di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), salvo poi quest'ultimo aderire all'importo stabilito dal Giudice in ordinanza di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio).
Sulla situazione economica e reddituale delle parti, dagli atti emerge che mentre la ricorrente è disoccupata e percepisce il reddito di cittadinanza e l'A.U.U. per i figli, con un reddito annuo di 10.520,00 euro, il resistente è
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commerciante, seppur con un guadagno esiguo (cfr. documentazioni in atti) e, per tale motivo, vive a carico dei propri genitori che provvedono al suo mantenimento;
inoltre, lo stesso è proprietario solo dell'autocarro aziendale che gli permette di muoversi per poter svolgere il proprio lavoro.
Pertanto, considerata la situazione reddituale delle parti, le esigenze dei minori in considerazione della loro età e non essendo state provate circostanze sopravvenute, il Collegio ritiene dunque congruo confermare quanto già stabilito nell'ordinanza del Giudice del 22.03.2024, onerando il resistente del versamento alla ricorrente, entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma mensile di euro 350,00 ( euro 175,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Inoltre, va disposto che l'A.U.U., se dovuto per i figli minori, vada percepito, in mancanza di apposito accordo tra le parti, nella misura del 50% da ambo le parti.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito del giudizio, in quanto le loro domande divergevano sostanzialmente solo in merito al mantenimento, il cui importo è stato stabilito in modo tale da garantire un compromesso tra le loro richieste, considerando la loro situazione economica e reddituale e tenuto conto del preminente interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1. affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione stabile presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
2. assegna la casa familiare a perché continui ad abitarla Parte_1
unitamente ai figli minori e presso di sé collocati in via Per_1 Per_2
prevalente;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli minori e mediante il versamento a Per_1 Per_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 350,00 (€175 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
4. dispone che il versamento dell'A.U.U., se dovuto in favore dei figli minori, sia percepito al 50% da entrambe le parti;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 14 gennaio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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